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TITOLO 1°
COSTITUZIONE
art. 01
La "FEDERPOL –
FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ISTITUTI PRIVATI PER LE
INVESTIGAZIONI – PER LE INFORMAZIONI e PER LA
SICUREZZA"
è una Associazione Professionale a carattere
nazionale e rappresenta gli interessi
e l’espressione unitaria dei Titolari di Licenza
Governativa ai sensi dell’art. 134 T.U.
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Informatori
Commerciali e Investigatori Privati),
e di quella ai sensi del D.lg. 271 del 28 luglio
1989 art. 222, nonché art. 327/Bis,
comma 3, C.P.P., della Legge del 7 dicembre 2000
nr. 397.
Essa è apolitica, apartitica e non persegue
finalità di lucro.
La sede sociale è sita in Roma, Viale delle
Milizie, 38.
art. 02
La FEDERPOL si propone:
a) la promozione ed il mantenimento del più alto
livello morale professionale dei Soci;
b) la salvaguardia del prestigio della professione
di fronte all’Autorità ed i cittadini;
c) la promozione delle azioni per conseguire il
riconoscimento giuridico della
professione;
d) la difesa giuridica ed economica della
Categoria, vigilando che l’espressione della
volontà degli associati sia tutelata ed attuata in
tutte le sedi competenti;
e) attuare iniziative per migliorare i sistemi di
lavoro facilitare la collaborazione tra gli
aderenti alla Federazione ;
f) disciplina sul comportamento dei Soci, che deve
essere sempre improntato a probità e correttezza;
g) l’attuazione di una positiva collaborazione con
gli Istituti di altre Nazioni tramite i
collaterali Organismi Internazionali, tenendo
comunque stretti rapporti con il maggiore
organismo rappresentativo della Comunità Europea;
h) la pubblicazione periodica di un organo
ufficiale della Federazione, per la trattazione di
argomenti giuridico professionali che comunque
interessino la categoria con delle modalità più
funzionali e che contenga quanto altro possa
interessare gli associati.
i) lo svolgimento annuale del Congresso dei Soci
anche per lo scambio di informazioni tecniche,
giuridiche e professionali e per deliberare sugli
argomenti utili per il raggiungimento degli scopi
sociali.
j) la vigilanza e la cura della corretta
osservanza da parte dei Soci delle disposizioni di
legge, con particolare riguardo alle norme sulla
privacy ai sensi del D.L. n. 196 del 30/6/2003
art. 03
La FEDERPOL ha durata
illimitata.
Può essere sciolta per volontà espressa di almeno
¾ dei Soci iscritti, secondo quanto stabilito dal
Codice Civile.
art. 04
EMBLEMA SOCIALE
L’Emblema della FEDERPOL è formato da tre cerchi
concentrici con interposta, nella prima corona
circolare, la dicitura “FEDERPOL – Federazione
Italiana Istituti – Investigazioni – Informazioni
– Sicurezza” su fondo bianco, nella seconda corona
circolare figureranno le stelle Europee in oro su
fondo blù, recante al centro, su campo bianco, la
Bandiera Nazionale.
I Soci potranno apporre sulla carta intestata del
proprio Istituto, tale contrassegno e/o
l’indicazione “Associato della FEDERPOL”.
Con la perdita della qualità di Socio, decade
l’autorizzazione all’uso del suddetto
emblema.
TITOLO 2°
ORGANI SOCIALI –
ATTRIBUZIONI
art. 05
Gli organi Sociali sono:
1 -l’ Assemblea Generale dei Soci;
2 -il Consiglio Nazionale;
3 -il Consiglio Esecutivo
4 -il Collegio dei Probiviri;
5 -il Collegio dei Sindaci;
6 -il Presidente Nazionale;
7 -il Vice Presidente;
8 -il Segretario Generale;
9 - i Consiglieri Interregionali
costituiscono organi
decentrati a carattere regionale e/o
interregionale:
1- l’Assemblea Regionale;
2-i Consigli Regionali;
3-i Presidenti Regionali e/o il Vice Presidente
Regionale
art. 06
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita dai Soci con
diritto di voto, titolari di Licenza Governativa
ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza, sia come attività
individuale, che come rappresentanti di persone
giuridiche, nonché di quelli ai sensi del D.lg.
271 del 28 luglio 1989 art. 222, nonché art.
327/Bis, comma 3, C.P.P., della legge del 7
dicembre 2000 n. 397.
Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto,
i Soci Onorari, i Soci in Alternativa, quelli
Esteri nonché i detective Collaboratori.
L’Assemblea Generale è convocata su delibera del
Consiglio Esecutivo ogni qualvolta necessario,
almeno una volta all’anno entro il 31 del mese di
Maggio nella Sede Sociale o in altra sede.
La data può coincidere con lo svolgimento del
Congresso Nazionale.
Ove il Consiglio Esecutivo non decreti la
convocazione dell’Assemblea almeno entro il 5
Maggio, questa deve essere convocata dal
Presidente Nazionale, in mancanza dal Presidente
dei Probiviri.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Segretario
Generale a mezzo lettera semplice o raccomandata o
telegramma o telefax o e-mail, da inviarsi almeno
venti giorni prima dalla data fissata per la
riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine
del Giorno deliberato dal Consiglio Esecutivo, con
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
dell’Assemblea, sia in prima che in seconda
convocazione; la seconda convocazione deve
avvenire almeno un’ora dopo la prima. L’Assemblea
Generale è presieduta di diritto dal Presidente
Nazionale che ne dirige i lavori ed in caso di
impedimento, dal Vice Presidente.
art. 07
Le Deliberazioni
dell’Assemblea Generale sono prese in
prima convocazione a maggioranza dei voti con la
presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda
convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia
il numero dei presenti Le votazioni dell’
Assemblea Generale potranno essere fatte per
alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione
della maggioranza dei presenti.
Per l’elezione delle Cariche Sociali e per i
giudizi di responsabilità, si procede unicamente a
scrutinio segreto.
Per l’approvazione del bilancio il Tesoriere ed i
membri del Consiglio Esecutivo e di quello dei
Sindaci, non hanno diritto al voto.
Non hanno diritto al voto i Soci interessati
direttamente all’esito di una delibera.
art. 08
Nell’Assemblea Generale
possono votare i Soci intestatari di licenza per
l’esercizio dell’attività salvo le limitazioni
dell’art. 7, ultimi due comma. Non hanno diritto
al voto i Soci che siano incorsi nelle sanzioni
previste dall’art. 19, numeri 4 e 5 (sospensione –
espulsione), nonché quelli dimissionari e quelli
morosi all’atto delle operazioni assembleari.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro
associato con delega semplice redatta su carta
intestata del delegante con l’indicazione del
nominativo delegato anche se pervenuta tramute
telefax o per e-mail con firma digitale.
Non sono ammesse deleghe pervenute in bianco sulle
quali apporre il nome del delegato successivamente
al loro invio.
La delega deve essere vidimata dal Tesoriere o da
un suo delegato all’atto della registrazione;in
difetto, la delega, non sarà ritenuta valida. Ogni
associato non può usufruire di più di una delega.
La delega è consentita anche nelle votazioni per
le modifiche dello Statuto nel caso in cui un
socio debba lasciare l’Assemblea prima delle
votazioni, e solo in questo caso, la delega ha
valore anche su carta non intestata purché
rilasciata in presenza del Tesoriere o di chi ne
fa le veci.
art. 09
L’Assemblea Generale ha i
seguenti compiti:
1) provvede, mediante elezioni ogni tre anni, al
rinnovo delle Cariche Sociali in particolare dà la
fiducia e nomina il Presidente Nazionale tra i
presenti. Questi nominerà in Vice Presidente, il
Segretario Generale ed i tre Consiglieri
Interregionali. I predetti dovranno accettare la
carica. Nomina, inoltre, il Tesoriere il quale può
essere scelto anche tra uno dei membri del
Consiglio Esecutivo.
L’Assemblea procede quindi all’elezione del
Presidente dei Probiviri che provvede a nominare
tutti i componenti del Collegio dei probiviri.
L’Assemblea procede quindi all’elezione del
Presidente dei Sindaci il quale provvede a
nominare tutti i componenti del Collegio dei
Sindaci
1bis) elegge dei delegati per categoria da
inserire nella Commissione permanente del
Ministero degli Interni, del Ministero di Grazia e
Giustizia ed eventualmente in altri organismi
presso commissioni permanenti.
2) esamina, discute ed approva la misura delle
quote associative proposte dal Consiglio Esecutivo
e le relative modalità di pagamento;
3) delibera sulla formazione e sull’impiego del
fondo di riserva.
4) delibera sulle spese straordinarie e sugli
oggetti della gestione riservati alla sua
competenza;
5) esamina, discute e delibera su ogni altro
argomento che sarà sottoposto;
6) delibera sulle modifica lo Statuto.
art. 10
ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA
L’Assemblea Generale Straordinaria deve essere
convocata entro trenta giorni, ove si ravvisino
condizioni di particolare gravità che possono
compromettere il proseguo dell’attività sociale o
ne sia stata fatta richiesta dai 2/10 degli
associati o dal Consiglio Esecutivo. Si applicano
le stesse procedure dell’Assemblea Ordinaria. In
assenza del Presidente e del Vice Presidente,
assumerà la presidenza il Socio eletto a
maggioranza dei voti dei Soci presenti. Le
delibere potranno essere approvate per alzata di
mano o per scrutinio segreto. Può essere convocata
anche dal Consiglio Nazionale (art. 15),.
art. 11
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente della FEDERPOL ha la rappresentanza
legale e la firma della Federazione. Ha inoltre le
seguenti attribuzioni:
a) presiede di diritto l’Assemblea Generale, il
Consiglio Nazionale ed Esecutivo
b) nomina i componenti del Consiglio Esecutivo; Li
può dimettere dandone motivazione scritta al
Consiglio Nazionale;
c) predispone le direttive per potenziare la
categoria;
d) effettua dei tentativi anche per appianare i
contrasti tra i Soci e gli Organi dirigenziali e
comunque ogni divergenza che dovesse sorgere
nell’Associazione. A tal fine può nominare una
commissione formata da Soci Onorari.
e) ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti
attive e passive, di nominare Avvocati e
Procuratori davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa in qualunque grado e
giurisdizione; delegare un componente
dell’Associazione; può stipulare contratti e
transazioni;
f) è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, da banche, da privati ed
effettuare pagamenti, qualunque ne sia
l’ammontare, rilasciandone quietanza liberatoria,
ed a compiere quanto altro disposto dagli art.
33-34-35;
g) su delibera del Consiglio Esecutivo, ha la
firma e la rappresentanza per gli atti di
straordinaria amministrazione ed esercita la
facoltà di cui al punto “e”, salvo per casi di
assoluta urgenza, il cui operato deve essere
ratificato entro trenta giorni;
h) mantiene ed assume i necessari contatti con gli
organi legislativi, segreterie dei partiti
politici; intensifica i rapporti con i
rappresentanti delle due Camere del Parlamento;
predispone ed interviene su disegni di legge che
regolamentino la categoria, ne segue lo sviluppo;
nomina e coordina il comitato di studi legislativi
: mantiene ed assume i necessari contatti con
organismi centrali della pubblica amministrazioni
per utili iniziative tendenti anche ad eliminare
eventuali provvedimenti dannosi per la categoria.
i) cura le relazioni ed i rapporti con la stampa,
le televisioni e con quanto altro ritenuto utile
all’immagine della FEDERPOL.
l) nomina e dimette i rappresentanti FEDERPOL del
CDA dall’Ente Bilaterale “ENBISI”
m) rappresenta la FEDERPOL negli Organismi
Internazionali, anche tramite un suo delegato.
n) sostituisce il Segretario Generale per
qualsiasi impedimento di questi;
o) convoca il Consiglio Nazionale due volte
l’anno: nel mese di dicembre ed il giorno che
precede il Congresso Nazionale Annuale
art. 12
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente
Nazionale nelle sue funzioni e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
Potrà essere di volta in volta delegato dal
Presidente a rappresentarlo o a svolgere
particolari incarichi.
Subentra nella carica e nella nomina del
Presidente Nazionale, qualora questi decada per
dimissioni o altre cause e ne assume in pieno i
poteri e le prerogative fino al termine del
mandato.
art. 13
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale collabora il Presidente e
svolge i seguenti compiti, previo accordi con il
Presidente:
a) Su mandato del Consiglio Direttivo promuove,
ogni iniziativa in campo Nazionale ed
Internazionale, nell’interesse della Federazione.
b) Convoca nei modi previsti, l’Assemblea Generale
dei Soci, il Consiglio Nazionale ed Esecutivo
predispone e compila gli avvisi con l’ordine del
giorno delle convocazioni
c) Rinvia all’esame del Collegio dei Probiviri le
questioni attinenti ad eventuali violazioni da
parte dei Soci, dello Statuto e di quanto
stabilito dall’art. 28 nonché per comportamenti
non conformi all’etica professionale ed
associativa, dandone notizia al Consiglio
Esecutivo ed al Presidente Regionale competente;
d) Esamina il grave problema dell’abusivismo e
suggerisce i provvedimenti per esaminarlo ed
affrontarlo.
e) Con il consenso del Consiglio Esecutivo potrà
fruire, per casi particolari, di consulenze
tecnico-legali
f) Coordina e cura, con il Presidente Nazionale,
le Relazioni ed i Rapporti con la Stampa e quanto
altro ritenuto utile all’immagine della
Federazione
g) Compila e conserva i libri delle Assemblee, con
i verbali di quelle Generali, Ordinarie e
Straordinarie, e delle riunioni del Consiglio
Nazionale ed Esecutivo. I nastri registrati nel
corso dei Consigli Esecutivi e dei Consigli
Nazionali, dopo che il Segretario Generale ha
terminato di utilizzarli per l’espletamento delle
sue funzioni, sono custoditi presso la sede della
Federpol per un triennio. In caso di
contestazioni, al loro ascolto dono delegati solo
i componenti del Collegio dei Probiviri in
presenza di due componenti del Consiglio Nazionale
h) invia comunicazione sintetica di quanto
deliberato a tutti i Soci e ne cura
l’attuazione.
i) sospende d’ufficio il socio non in regola con
la quota sociale alla data del primo marzo,
dispone tramite la segreteria la segnalazione di
“socio sospeso” sugli annuari ed elenchi; ove la
morosità si dovesse protrarre oltre il 30 giugno
deferirà il socio inadempiente al Collegio dei
Probiviri per il provvedimento di espulsione.
l) Assume le attribuzioni del Tesoriere, per
qualsiasi causa manchi questo ultimo.
m) Viene sostituito dal Presidente Nazionale, per
qualsiasi causa manchi.
art. 14
I CONSIGLIERI
INTERREGIONALI
a) i Consiglieri Interregionali sono tre:
- il Consigliere Area Nord Italia (Valle D’Aosta,
Lombardia, Veneto, Trentino,
Friuli Venezia Giulia, Liguria)
- Il consigliere Area Centro Italia (Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise,
Lazio, Estero)
- Il consigliere interregionale Area Sud Italia
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna)
b) convocano almeno due volte l’anno il Consiglio
Interregionale
c) presiedono il Consiglio Interregionale della
loro Area
d) Coordinano le Delegazioni Regionali spronandone
i Presidenti ad un maggiore impulso Associativo,
segue il loro operato per collaborare alla
risoluzione dei problemi dell’Associazione o dei
singoli titolari di Istituti.
e) Sollecitano le Delegazioni Regionali a
trasmettere i dispositivi delle decisioni di
Autorità amministrative e Giudiziarie per
acquisire elementi di valutazione e suggerirne i
conseguenti comportamenti.
f) riferiscono ai Presidenti Regionali
sull’operato dell’Esecutivo
g) rappresentano in Consiglio Esecutivo le istanza
dei Presidenti Regionali
h) possono coadiuvare il Presidente Nazionale
nella redazione della rivista FEDERPOL NOTIZIE,
nella gestione del sito Internet www.federpol.net
e nelle pubbliche relazioni per promuovere
l’immagine della associazione.
i) con il responsabile del Dipartimento della
Formazione promuove seminari di studio e stage di
aggiornamento nella sua Area.
art. 14 bis
IL TESORIERE
Al Tesoriere Nazionale sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) cura la regolare tenuta dei registri sociali e
precisamente:
• il libro dei Soci ed i relativi fascicoli
d’archivio;
• il libro degli inventari;
• il libro di Cassa;
b) tiene l’ordinaria amministrazione e ne cura la
regolare gestione di cassa;
c) predispone la situazione finanziaria, il
bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le
relazioni allegate
d) provvede alle spese di ordinaria
amministrazione con i fondi della Federazione e
con la firma disgiunta dal Presidente;
e) è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, da banche, da privati ed
effettuare pagamenti;
f) cura il perfezionamento delle pratiche dei
Soci, seguendo le disposizioni del Consiglio
Esecutivo; conserva i documenti prodotti e cura
l’incasso dei contributi
g) sollecitamente segnala al Segretario Generale
l’elenco dei Soci inadempienti successivamente
alla data del 28 febbraio, ed i morosi
successivamente alla data del 30 giugno.
h) tiene il registro delle tessere dei Soci,
ritira quelle scadute, compila le nuove a firma
del Presidente e le spedisce al Presidente
Regionale a mezzo raccomandata, questo Ultimo
provvederà alla consegna al nuovo Socio;
i)aggiorna l’ Albo dei Soci, titolari di Istituti
Italiani ed Esteri, attribuendo a ciascuno il
numero di iscrizione in ordine di anzianità
associativa, trascrivendolo sulle tessere
associative;
l) compila l’ Annuario dei Soci titolari, ordinati
per Delegazioni Regionali/Interregionali e
suddivisi per Provincia con tutte le indicazioni
sul loro recapito;
m) evade la corrispondenza dei Soci, connessa alle
funzioni attribuitegli;
n) le quote annuali perverranno alla Tesoreria
tramite i Presidenti Regionali, i quali le
riscuoteranno dai Soci delle loro regioni.
art. 15
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente,
dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dai
Consiglieri Interregionali dai Presidenti
Regionali o su sua
delega da Consiglieri provinciali, dal Presidente
del Collegio dei Probiviri.
Ove qualcuno dei componenti non sia stato
designato o eletto, il Consiglio può operare
ugualmente, a condizione che siano in carica i ¾
dei membri.
E’ convocato dal Segretario Generale su invito del
Presidente Nazionale che lo presiede due volte
l’anno, a dicembre ed il giorno precedente
all’Assemblea Generale dei Soci. L’avviso di
convocazione deve essere inviato dal Segretario
Generale ai Presidenti Regionali tramite lettera,
raccomandata, telegramma o telefax o e-mail,
almeno dieci giorni prima della data fissata per
la riunione, esso contiene l’ordine del giorno,
indica il luogo, la data e l’ora della riunione,
sia in prima che in seconda convocazione; la
seconda convocazione, deve avvenire almeno un’ora
dopo la prima. Le deliberazioni sono valide se
prese a maggioranza dei votanti presenti, a
scrutinio segreto o per alzata di mano. In assenza
di convocazione, il Consiglio Nazionale ha facoltà
di auto convocarsi qualora ricorrano gravi motivi.
Ha inoltre facoltà, qualora ravvisi avvenimenti di
rilevanza tali da procurare grave danno alla
FEDERPOL, di convocare a maggioranza dei due terzi
dei presenti, l’Assemblea Straordinaria dei Soci,
avente per ordine del giorno quanto previsto al
comma “a” dell’art. 10. I verbali delle riunioni
vengono conservati presso gli uffici sociali ed un
estratto di quanto deliberato deve essere
comunicato ai soci. Il Presidente ne armonizza la
collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio. Spetta al
Consiglio Nazionale deliberare su ogni Argomento
sottoposto dal Consiglio Esecutivo riguardante la
gestione dell’ Associazione, la difesa della
Professione e più specificatamente:
a) decide l’affiliazione ad altri Organismi
Nazionali e Internazionali;
b) promuove, liti attive e passive nei limiti
della disponibilità di cassa;
c) promuove i referendum tra i Soci su argomenti
di carattere generale;
d) è investito di ogni altro potere attribuito da
specifiche norme;
e) delibera sulle inerzie collettive del Consiglio
Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, di quello
dei Sindaci e dei Presidenti Regionali.
f) decide definitivamente, in grado di appello,
per i soli casi di sospensione anche cautelare di
un Socio ed in caso di conflitto tra i vari
Consigli Regionali e/o tra questi ed il Collegio
dei Probiviri secondo le procedure di cui agli
articoli 53 e 54 del Codice Deontologico della
Professione dell’Investigatore Privato,
dell’Informatore Commerciale e di Sicurezza.
I Presidenti Regionali, in mancanza di valida
giustificazione da inviare al Segretario Generale,
che risultino assenti e non rappresentati per due
volte consecutive alle riunioni, con inibizione
d’ufficio da parte del Presidente dei probiviri,
alla scadenza del loro mandato perdono il diritto
a candidarsi per il mandato del triennio
successivo.
Ciascun membro del Consiglio Nazionale può essere
deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per
irregolarità nelle funzioni espletate e per
violazioni dello Statuto; nel secondo caso, il
collegio dei Probiviri è ampliato con la
partecipazione di tre membri del Consiglio
Esecutivo in sede di accertamento e di
deliberazione di provvedimenti.
art. 16
IL CONSIGLIO ESECUTIVO
II Consiglio Esecutivo è formato dal Presidente,
dal Vice Presidente, dal Segretario
Generale e dai tre Consiglieri Interregionali.
Per delega dell’ Assemblea Generale dei Soci, gli
è affidata la gestione della Federazione, per cui
ha il potere di compiere tutti gli atti necessari
ed utili a tale scopo, nonché di svolgere ogni
altro incarico attribuito da specifiche norme.
L’Avviso di convocazione, compilato dal Segretario
Generale, è inviato a mezzo della segreteria
tramite lettera, raccomandata, telegramma o
telefax, almeno cinque giorni prima della data
fissata per la riunione, esso contiene l’Ordine
del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della
riunione, sia in prima che in seconda
convocazione; la seconda convocazione, deve
avvenire almeno un’ora dopo la prima. A cura del
Segretario Generale, dovrà essere data ai Soci
comunicazione sintetica su quanto deliberato.
Il Consiglio Esecutivo, in caso di urgenza, si
riunisce senza alcun preavviso, quando siede per
comporre il Consiglio Nazionale e nei giorni
dell’Assemblea Generale
Procede alla nomina dei Consulenti ed esperti
nell’interesse della Federazione e dei Soci.
Nomina il Direttore Responsabile della rivista “FEDERPOL-NOTIZIE”.
II Presidente ne armonizza la collaborazione e
vigila sulla effettiva esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio. Nel caso di parità
nelle votazioni del Consiglio Esecutivo, il
Presidente ha la facoltà di far valere doppio il
suo voto. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo
può essere deferito da chiunque al Collegio dei
Probiviri per irregolarità nelle funzioni
espletate e per violazioni dello Statuto; nel
secondo caso, il collegio dei Probiviri è ampliato
con la partecipazione di tre membri del Consiglio
Esecutivo in sede di accertamento e di
deliberazione di provvedimenti.
art. 17
II Consiglio Esecutivo
stabilisce la data, la località e le
modalità del Congresso Nazionale annuale.
Il Segretario Generale in accordo con il
Presidente, ne attua il Programma e ne cura lo
svolgimento.
art. 18
ELEZIONI
Le Elezioni del Presidente Nazionale, del
Presidente dei Probiviri e di quello dei Sindaci,
avvengono ogni tre anni in sede di Assemblea
Generale e i svolgono con le seguenti modalità:
Il Tesoriere predispone l’elenco dei Soci
intervenuti verifica l’esattezza delle deleghe
sulle quali apporrà la vidima e procede alla
verifica della presenza del numero legale.
L’Assemblea Generale nomina quindi il Comitato
Elettorale, che è costituito da un Presidente, da
un Segretario e da un componente, scelti anche tra
i Soci titolari. Il Comitato Elettorale, che è
competente a dirimere tutte le contestazioni sulle
operazioni elettorali dell’ Assemblea, provvede
alla verifica dei poteri e consegna ad ogni Socio
tre schede siglate.
Quindi si procede all’elezione del Presidente
Nazionale che dopo breve consultazione comunicherà
i nomi degli altri cinque componenti il Consiglio
Esecutivo, Vice Presidente, Segretario Generale, e
i tre Consiglieri Interregionali che accetteranno
la Carica, nomina il Tesoriere; poi si procede
all’elezione del Presidente del Collegio dei
Probiviri che sceglie e nomina i due membri
effettivi e i due supplenti; infine a quella del
Presidente dei Sindaci il quale a sua volta indica
e nomina i due membri effettivi e i due supplenti.
Le candidature alle tre Presidenze sono libere.
Ciascun Socio titolare presente al momento delle
votazioni, che abbia anzianità associativa di
almeno tre anni; può candidarsi od essere proposto
da altri Soci, previa sua accettazione.
Il voto è segreto e le schede, prive di segni che
consentano l’identificazione del compilatore,
vengono rimesse al Comitato Elettorale, che
procede alla spoglio e ne comunica all’Assemblea
l’esito ed i nominativi degli eletti.
In caso di parità dei voti, viene eletto il
candidato con maggiore anzianità associativa.
Il Comitato Elettorale curerà la stesura del
verbale dei lavori dell’ Assemblea con l’esito
delle votazioni ed entro tempi strettissimi ne
invierà copia al Segretario Generale; questo
ultimo, entro 30 giorni depositerà, per la
custodia e l’archiviazione, tutta la
documentazione: l’avviso di convocazione con
l’ordine del giorno, il verbale del comitato
elettorale e le schede scrutinate per l’elezione
dei tre Presidenti
art. 19
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri e composto dal
Presidente e da due membri effettivi e due
supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri fa parte
dei componenti del Consiglio Nazionale.
L’Assemblea generale dei soci elegge il Presidente
che nomina i due membri effettivi ed i due membri
supplenti.
Questi ultimi sostituiscono i membri effettivi in
caso di impedimento, assenza o per incompatibilità
con le vertenze trattate.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
a) sulle controversie relative all’interpretazione
dello Statuto;
b) sulle controversie relative alla competenza
degli organi sociali e sulle delibere degli
stessi;
c) sulle controversie relative alle violazioni
delle norme dello Statuto e del Codice
Deontologico da parte dei Soci;
d) sulle controversie tra i Soci anche se non
implicano violazioni dello Statuto
Il Collegio dei Probiviri, su iniziativa d’ufficio
e/o su istanza della parte interessata, attiva il
procedimento istruttorio sui fatti per valutarne
la fondatezza e la rilevanza, nonché la propria
competenza a giudicare anche sotto il
comportamento etico, professionale e associativo,
così come descritto nel Codice Deontologico, ed
applica le sanzioni disciplinari.
1) RICHIAMO SCRITTO
Che consiste in un richiamo ufficiale in ordine
alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò
non abbia più a ripetersi.
a) comportamento scorretto verso altri Soci;
b) inosservanza delle disposizioni dello Statuto e
del Codice Deontologico;
c) comportamento scorretto nell’esercizio
dell’attività;
d) qualunque atto lesivo del prestigio della
professione o comunque pregiudizievoli alla
reputazione della categoria;
e) qualsiasi altro comportamento non conforme al
decoro di associato Federpol.
2) CENSURA
Consiste in una formale dichiarazione della
violazione e del conseguente biasimo: quando i
comportamenti che prevedono il richiamo scritto
siano gravi, persistenti e abituali.
3) SOSPENSIONE
Ovvero l’inibizione, per un tempo non inferiore a
due mesi e non superiore ad un
anno dalla qualità di associato con la relativa
impossibilità di partecipare alle attività
sociali. La sospensione può essere prorogata
a)per reiterate infrazioni per le quali è prevista
la sospensione e per la persistente riprovevole
condotta dopo che sia stato adottato il
provvedimento della sospensione.
b) per morosità nel pagamento della quota
associativa.
c) per denigrazione della federazione Federpol;
d) per comportamento che produce turbamento o atti
di deviazione nella regolarità e continuazione del
fenomeno associativo;
e) sottoposto all’applicazione di una misura di
sicurezza di cui all’art. 25 c.p. ovvero
all’applicazione provvisoria o di una misura di
sicurezza.
f)nel caso in cui il Socio sia sottoposto a
sorveglianza speciale ovvero sia destinatario di
un ordine di arresto.
g) per la sospensione di cui alla lettera “b” del
presente articolo non è previsto appello.
4) ESPULSIONE
Consiste nella perdita definitiva della qualità di
Socio e nella conseguente cancellazione dal libro
Soci.
Le violazioni, per le quali il Collegio dei
Probiviri può instaurare il provvedimento prima ed
irrogare, poi, le richiamate sanzioni,
espressamente indicate agli art. 45 e seguenti del
Codice Deontologico, che fa parte integrante dello
Statuto.
a) per atti che siano in grave contrasto con i
doveri di Socio o che comunque arrechino gravi
pregiudizi alla Federazione;
b) nei casi di soci già sospesi per morosità della
quota associativa dell’anno in corso ed ancora
inadempienti alla data del 30 giugno
c) per reiterate infrazioni per le quali è
prevista la sospensione e per la persistente
riprovevole condotta dopo che sia stato adottato
il provvedimento della
sospensione;
d) l’ espulsione è di diritto in caso di condanna
per delitto doloso passata in giudicato o per ogni
altro fatto che comporta la revoca della licenza
da parte dell’Autorità Competente.
Il Collego dei Probiviri deve adottare per
l’istruttoria (che deve essere esercitata entro un
arco massimo di quarantacinque giorni) la seguente
procedura:
a) valutare la fondatezza e rilevanza dei fatti;
b) inviare all’interessato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno la contestazione dei
fatti, la notifica dell’apertura del procedimento
e a suo carico e la richiesta di far pervenire al
Collegio dei Probiviri le sue memorie difensive
entro 30 giorni. Per i casi più gravi si riserva
di ascoltare direttamente le parti.
c) valutare le giustificazioni fornite
dall’interessato e le risultanze dell’istruttoria
nonché tutti gli altri documenti acquisiti e
ritenuti necessari;
d) qualora entro 30 giorni. dal ricevimenti del
provvedimento adottato, l’interessato non abbia
proposto appello, le decisioni saranno ritenute
definitive (vedi artt. 49 e 53 del Codice
Deontologico).
e) Il Presidente del Collegio dei Probiviri
qualora avvii su istanza d’ufficio un’istruttoria,
deve darne comunicazione agli altri componenti
effettivi entro una settimana. Lo stesso
Presidente del Collegio dei Probiviri quando
riceve una segnalazione su istanza di parte
interessata, deve inviarla entro una settimana
agli altri componenti effettivi.
Le decisioni adottate vanno comunque tutte portate
a conoscenza del Segretario Generale, che renderà
partecipi i componenti del Consiglio Nazionale e
tutti i
Soci.
f)quando viene deferito uno o più membri dei
Probiviri il Collegio giudicante sarà formato da 2
componenti del Consiglio Esecutivo, due Presidenti
Regionali e da un Garante del Collegio dei
probiviri estraneo ai fatti; per i casi di
morosità l’espulsione sarà diretta, senza la
normale procedura di istruttoria, ne è previsto
appello da parte del socio inadempiente al quale
verrà comunicato provvedimento per raccomandata.
art. 20
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci, è composto dal
Presidente,che è nominato dall’Assemblea Generale
dei Soci.
Il Presidente nomina due membri effettivi e due
supplenti.
I supplenti sostituiscono i membri effettivi in
caso di impedimento, assenza o per incompatibilità
con le vertenze trattate.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci viene
nominato dall’assemblea, dura in carica un
triennio ed è rieleggibile; il Suo incarico è
incompatibile con altre cariche.
Il Collegio dei Sindaci ha le seguenti
attribuzioni:
a ) esercita il controllo della gestione contabile
e sull’amministrazione;
b ) accerta la rispondenza del bilancio e del
fondo delle entrate e delle uscite con le
risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) accerta la consistenza di cassa e l’esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
d)propone al Consiglio Esecutivo i provvedimenti
per rendere più economica la gestione.
Il Collegio dei Sindaci dovrà riunirsi almeno ogni
90 giorni e deve procedere alla tenuta dei libri
delle adunanze e delle deliberazioni in termini di
legge; sui libri, saranno riportate le risultanze
degli accertamenti eseguiti. Le deliberazioni
vanno prese a maggioranza assoluta; il
dissenziente deve far risultare per iscritto nel
verbale, i motivi del dissenso. Il Collegio che,
in conseguenza degli accertamenti eseguiti, venga
a conoscenza di irregolarità di gestione
amministrativa, è tenuto a promuovere l’azione di
responsabilità, previa contestazione degli
addebiti nei confronti dei responsabili,
avvertendo i membri del Consiglio Nazionale. In
tale caso il Collegio dei Sindaci è tenuto a
presentare una relazione motivata e dettagliata
anche all’Assemblea. Ciascun membro, per eventuali
omissioni o irregolarità, verrà deferito al
Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità dei
componenti il Consiglio.
Qualora l’associazione risulti formata da un
numero di iscritti inferiori complessivamente a
trenta e comunque se i flussi di tesoreria non
superino annualmente l’ammontare di euro
90.000,00, potrà essere nominato dall’assemblea un
solo sindaco in luogo del collegio dei dindaci.
art. 21
LE DELEGAZIONI REGIONALI
Le Regioni con almeno cinque soci devono
costituirsi in Delegazioni Regionali. Le altre
Regioni con un numero inferiore a cinque possono
associarsi con quelle vicine in Delegazioni
Interregionali.
Gli Organi Sociali sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Regionale o Interregionale;
- il Presidente
- il vice Presidente
art. 22
L’ Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente
Regionale con cadenza quadrimestrale è presieduta
di diritto dal Presidente Regionale che ne dirige
i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice
Presidente Regionale.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal
Presidente Regionale, tramite lettera semplice,
raccomandata, telegramma o telefax o e-mail,
almeno sette giorni prima della data fissata per
la riunione, esso contiene l’Ordine del Giorno,
indica il luogo, la data e l’ora della riunione,
sia in prima che in seconda almeno un’ora dopo la
prima.
L’avviso va inviato a tutti i Soci della/e
Regione/i e per conoscenza al Consigliere
Interregionale di competenza che interverrà alle
riunioni.
L’ Assemblea viene chiamata a discutere e
deliberare prevalentemente sui problemi di
carattere regionale:
a)esamina, discute e delibera su ogni argomento
che sarà sottoposto al suo esame;
b) nomina il Presidente Regionale che è membro di
diritto del Consiglio Nazionale, il Vice
Presidente ed i Consiglieri vengono nominati dal
Presidente Regionale: questi ultimi fino ad un
massimo di tre per le regioni fino ad un totale di
cinquanta Soci, oltre i cinquanta Soci fino ad un
massimo di cinque.
c) il Vice Presidente regionale può partecipare,
in assenza del Presidente Regionale, alle riunioni
del Consiglio Nazionale, per le quali deve
ricevere la convalida dal suo Presidente
Regionale. Le regioni con almeno quattro Soci,
senza alcun rappresentante nel Consiglio, hanno
diritto ad un Consigliere nominato dal Presidente
Regionale. I componenti del Consiglio Regionale,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino
ad un massimo di due mandati. Il Consiglio
Regionale va rinnovato entro trenta giorni
dall’avvenuta Assemblea Generale che ha proceduto
all’elezione dei componenti degli Organi
Nazionali.
In caso di impedimento, dimissioni o cessazioni
per altre cause del Presidente subentra nelle
funzioni e nella nomina il Vice Presidente il
quale ha facoltà di restare in carica fino al
compimento del triennio.
Qualora ciò non avvenga, alla convocazione
dell’Assemblea Regionale provvederà il Segretario
Generale Il nuovo Presidente resterà in carica
sino alla data della scadenza originaria e
precisamente sino alle nuove elezioni che
avverranno entro i 30 giorni successivi
all’elezione degli Organi Nazionali.
Le elezioni avvengono a lista unica comprendente
tutti gli elettori, con le stesse modalità delle
elezioni degli Organi Nazionali. Il verbale,
redatto dal Segretario del Comitato Elettorale, le
schede scrutinate, le deleghe e le risultanze
delle elezioni devono essere inviate alla sede
sociale che provvederà all’archiviazione e
conservazione.
Le risultanze delle votazioni, gli interventi dei
Soci e le argomentazioni trattate nelle riunioni
saranno oggetto di relazione, che sarà trasmessa
dal Presidente Regionale, entro dieci giorni
dall’avvenuta riunione, al Segretario Generale.
Questi raccoglie le soluzioni di interesse della
Categoria, evidenziate dalle varie Delegazioni
regionali, adotta i provvedimenti e le iniziative
necessarie.
art. 23
PRESIDENTI REGIONALI
I Presidenti Regionali:
a) devono esporre le istanze degli Istituti
rappresentati al Consiglio Esecutivo, illustrano i
fatti salienti che interessano la categoria;
b) rinsaldano lo spirito associativo con frequenti
riunioni;
c) svolgono opera di proselitismo per acquisire
nuovi Soci e istruiscono le relative pratiche,
inviando le somme incassate, il materiale ottenuto
e le risultanze della nota informativa, al
Tesoriere entro 10 giorni dalla richiesta;
d) provvedono alla consegna della tessera
associativa, bollino, Statuto e ricevuta, ai neo
iscritti
e) provvedono all’ incasso delle quote annuali,
trasmettendole in tempi strettissimi alla
Tesoreria Nazionale;
f) tengono diretti contatti con i Soci della
propria Regione e gli forniscono ogni possibile
assistenza, avvalendosi, se del caso, del parere
degli Organi Nazionali;
g) presiedono l’ Assemblea regionale dei Soci;
h) nominano e dimettono i componenti del Consiglio
regionale, dandone motivazione al Consiglio
nazionale;
i) diramano le istruzioni ricevute dagli Organi
Nazionali e impartiscono direttive a tutela del
prestigio della Categoria;
j) promuovono almeno una volta l’anno seminari
locali di studio;
k) propugnano la lotta contro l’abusivismo;
l) propongono, dopo aver previamente sentito il
proprio Consiglio Regionale, al Collegio dei
Probiviri i casi per i quali si ritiene necessario
giudicare, il comportamento dei singoli Soci anche
e soprattutto in relazione alla violazione delle
norme previste dal Codice Deontologico.
Qualsiasi iniziativa dei Presidenti Regionali
intrapresa nel quadro dell’azione
promozionale della FEDERPOL, deve essere
concordata con il Segretario Generale, salvo casi
di particolare necessità ed urgenza.
I Presidenti regionali avranno la disponibilità
del 20% del totale del valore delle quote
associative pagate nella rispettiva regione
nell’anno solare e il Tesoriere provvederà al
pagamento di regolari giustificativi, su richiesta
documentata da una delibera regionale. Tali spese
dovranno avere ad oggetto lo scopo migliorativo
della formazione e aggiornamento degli iscritti.
La parte non utilizzata entro il 31 dicembre di
ogni anno non è cumulabile negli anni successivi.
La partecipazione agli eventi organizzati con
questo 20% sarà aperto a tutti i Soci Federpol e
invitati.
Art. 23 bis
CONSIGLIO INTERREGIONALE
Il consiglio Interregionale non è un organo
sociale. Le sue deliberazioni hanno scopo
propositivo sia verso il Consiglio Regionale che
il Consiglio Esecutivo e Nazionale. Il Consiglio
Interregionale è formato dal Consigliere
Interregionale e dai Presidenti Regionali
dell’area di appartenenza. E’ convocato ed è
presieduto dal Consigliere Interregionale e si
riunisce due volte l’anno. Le riunioni hanno come
scopo lo scambio di informazioni, redigere
proposte da sottoporre al Consiglio Esecutivo,
rafforzare i rapporti con le strutture
amministrative del territorio e quanto altro utile
per un approfondimento dei programmi associativi,
organizzare corsi di formazione e stage su area
interregionale.
TITOLO 3°
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
art. 24
SOCI
Possono far parte, in qualità di Soci
della FEDERPOL gli intestatari di Licenze
Governative degli Istituti di Investigazioni,
Informazioni e Ricerche Nazionali ed Esteri,
nonché di quelli ai sensi del D.lg. 271 del 28
Lugliol989, artt. 38/222 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di Procedura Penale.
I Soci di un Istituto titolare di Licenza
governativa ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S.
possono divenire membri della FEDERPOL come Soci
in alternativa.
I Soci in Alternativa possono partecipare alle
assemblee senza diritto di voto, non possono
ricoprire cariche associative, non possono
rappresentare per delega i soci titolari.
Possono, inoltre, far parte della FEDERPOL coloro
che, all’atto della domanda, siano collaboratori
di un Detective Titolare associato. Le domande di
iscrizione vanno virtualmente indirizzate al
Presidente della FEDERPOL, tramite il competente
Presidente Regionale che le istruisce e le
trasmette al Tesoriere con una nota informativa.
Sono compilate su appositi moduli distribuiti
dalla Tesoreria o dal Delegato Regionale,
corredate da due fotografie formato tessera
firmate sul davanti, fotocopia della licenza
governativa che abilita alla professione,
fotocopia dell’attestazione dell’avvenuta
dichiarazione di intenzione di prosecuzione
d’attività per l’anno in corso, versamento a fondo
perduto (una tantum € 30.99) della quota di
iscrizione.
L’adesione si intende data a tempo illimitato.
Entro 45 giorni dalla data della loro domanda, gli
aspiranti Soci titolari e collaboratori hanno
diritto di conoscere l’esito, che verrà comunicato
dal Presidente Regionale. A tale scopo, il
Tesoriere invia copia della domanda, della licenza
e delle informazioni assunte, ai componenti il
Consiglio Esecutivo, i quali valutano il requisito
richiesto della buona reputazione provata e
professionale; ciascuno potrà opporsi entro giorni
15 dal ricevimento della documentazione, in
mancanza, il parere si intende favorevole. Se
necessario un supplemento di istruttoria o
sussistano pareri contrastanti, la decisione
sull’ammissione verrà adottata in sede di riunione
del Consiglio Esecutivo.
E’ consentito ai Soci Federpol di essere iscritti
ad altre associazioni di categoria nazionali ed
estere aventi scopi affini, purchè queste non
siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la
politica associativa della Federpol o che non
abbiano avuto verso la stessa ed i componenti del
suo Consiglio Nazionale comportamenti lesivi alla
loro immagine.
I soci provenienti da altre Associazioni della
stessa categoria aventi scopi affini possono
iscriversi alla Federpol purchè:
a) le associazioni di provenienza non siano in
contrasto con gli scopi, le finalità e la politica
associativa della Federpol o che non abbiano avuto
verso la stessa ed i componenti dei suo Consiglio
Nazionale comportamenti lesivi alla loro immagine.
b) non debbono rivestire cariche nella
associazione di provenienza, nè potranno assumere
incarichi o cariche nella Federpol.
Non possono far parte della Federpol i titolari
degli Istituti di Vigilanza, altro che non siano
anche in possesso dell’ autorizzazione di
Informatore Commerciale, Investigatore Privato o
Investigatore Penale.
L’accettazione verrà formalizzata a verbale da
parte dei componenti il Consiglio Esecutivo. Il
Consiglio Esecutivo può ammettere come soci della
FEDERPOL i cittadini stranieri che nei loro Paesi
svolgono attività investigativa e informativa.
Costoro dovranno corrispondere una quota annuale
associativa di Euro 100,00 e potranno partecipare
ai Congressi annuali della Federazione ed alle
Assemblee Ordinarie, senza diritto di voto o alla
elezione per cariche associative.
art. 25
I Soci Collaboratori, oltre alla buona condotta
provata e professionale, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) abbiano raggiunto la maggiore età; siano
cittadini comunitari; siano immuni da precedenti e
pendenze penali dolosi; siano in possesso di
titolo di studio della scuola dell’obbligo.
b) siano, all’atto della domanda, collaboratori di
un Socio titolare di Istituto, che dovrà
rilasciare, all’uopo, ampia dichiarazione
assumendosi, col fatto stesso, la piena
responsabilità di quanto dichiara e di tutte le
eventuali manchevolezze di ogni ordine e grado,
nelle quali l’investigatore collaboratore sia
incorso nell’esercizio della sua attività.
c) sulla tessera associativa deve essere indicata
la dipendenza del Socio titolare.
Qualora cessi il rapporto, l investigatore
titolare dovrà ritirare la tessera del
collaboratore e trasmetterla con sollecitudine a
mezzo di lettera raccomandata al Tesoriere, il
quale procederà alla cancellazione del nominativo
dall’elenco degli investigatori collaboratori,
regolarizzando la posizione amministrativa.
L’eventuale nuova collaborazione con altro
associato, imporrà la medesima procedura per la
riammissione alla FEDERPOL
E’ assolutamente vietato agli investigatori
collaboratori, e quindi non in possesso di Licenza
Governativa, di assumere, svolgere e/o condurre a
termine incarichi professionali per loro esclusivo
conto e/o in forma personale.
Gli investigatori collaboratori sono tali in
quanto operano per un Titolare di Licenza
Governativa associato ed ogni variazione a quanto
disposto dal capoverso precedente comporta
l’immediata espulsione dalla FEDERPOL e la
denuncia alle Autorità competenti.
Gli investigatori collaboratori possono
partecipare a riunioni ed assemblee; sono
convocati dal Socio titolare e possono chiedere la
parola su argomenti dell’Ordine del Giorno che
riguardino, anche indirettamente, la loro
Categoria.
La quota Associativa annua degli investigatori
Collaboratori è di €51,6
art. 26
La funzione di Socio Titolare, è individuale e non
trasferibile, salvo delega scritta ad altro socio.
Si compendia nel diritto dovere inalienabile di
eleggere ed essere eletto a qualsiasi Carica
Sociale, nella facoltà di intervenire, attraverso
gli Organi Sociali, su qualsiasi questione e nella
possibilità di esprimere, sempre attraverso gli
Organi Sociali, proposte e suggerimenti, obiezioni
e contrasti.
Le dimissioni dei Soci, da farsi per iscritto,
potranno essere accettate dal Consiglio Esecutivo
soltanto a condizione che siano motivate e
presentate da Socio in regola con le quote. In
difetto di ciò, le dimissioni potranno essere
respinte ed il Socio sarà espulso con chiara
motivazione; fermo restando il recupero dell’
eventuale debito con la Federazione.
Il socio dimissionario o espulso dovrà restituire
la tessera completa del portatessera e la placca
di metallo; in difetto si provvederà al recupero
anche in via giudiziaria, e ne verrà data
comunicazione alla Questura ed alla Prefettura
competente per territorio.
Per ragioni di rapporti associativi, nessun Socio,
senza autorizzazione del Consiglio Esecutivo, dopo
aver sentito il parere del Consiglio dei
Probiviri, potrà
chiamare in giudizio davanti l’Autorità
Giudiziaria, sia in sede penale e civile, un altro
Socio della FEDERPOL.
art. 27
Le quote associative saranno stabilite di anno in
anno dal Consiglio Esecutivo ed approvate
dall’Assemblea Generale.
Il pagamento delle quote potrà essere eseguito
mediante versamento su conto corrente postale
intestato alla FEDERPOL Oppure con assegno di
conto corrente bancario non trasferibile intestato
alla Federpol o bonifico bancario da accreditare
sul c/c della Federpol.
L’anno fiscale coincide con quello solare e le
quote vanno pagate in un’unica soluzione nel
periodo dal 1 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno.
Dal 1° marzo, il Socio è ritenuto inadempiente e
sarà automaticamente sospeso a tempo indeterminato
dal Segretario Generale. D’ufficio viene inserito
il termine “sospeso” affianco al nome del socio
negli annuari ed elenchi.
Il Socio inadempiente non potrà partecipare alle
riunioni ed Assemblee, né potrà esercitare altri
diritti sociali e viene automaticamente sospesa
ogni attività associativa nei suoi confronti.
Il Socio può sanare le morosità, pagando gli
arretrati con una penalità di € 10,00 per le spese
di segreteria oltre agli interessi passivi del 5%
annui.
Ove la morosità si dovesse protrarre oltre il 30
Giugno, il Segretario dovrà deferire il socio
sospeso al Collegio dei Probiviri che dovrà
procedere alla sua espulsione per morosità.
art. 28
I Soci ordinari hanno i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto in ogni sua parte;
b) pagare le quote sociali ed ogni altro
contributo entro le scadenze fissate;
c) osservare una particolare e scrupolosa
diligenza professionale nell’espletamento delle
prestazioni tra associati avendo riguardo di
praticare tariffe agevolate
d) ottemperare alle prescrizioni degli Organi
Sociali; e) non svalutare o compromettere con le
proprie azioni e comportamenti la dignità di
Socio, ne della Federazione;
I Soci del Ruolo d’Onore devono attenersi a quanto
stabilito nel presente articolo, tranne quanto
riportato nella lettera B.
Le violazioni dei presenti principi comportano il
deferimento del Socio al Collegio dei Probiviri
per gli opportuni provvedimenti.
art. 29
E’ ISTITUITO IL RUOLO
D’ONORE
Può essere conferita la qualifica di Socio d’Onore
a tutti coloro, Soci e non Soci, che
si siano distinti in attività di rilievo a favore
della Categoria e della Federazione, nonché ai
cittadini stranieri che, nello svolgere attività
investigativa ed informativa nei loro Paesi,
abbiano tenuto stretti legami con la FEDERPOL e
dimostrato stima, simpatia e fratellanza verso i
nostri associati.
La nomina a Socio d’Onore deve essere accettata ed
è vitalizia; viene conferita dall’Assemblea
Generale, su proposta del Consiglio Esecutivo.
L’’iscrizione nel Ruolo d’Onore non comporta il
pagamento delle quote.
I Soci del Ruolo d’Onore, già iscritti alla
Federpol ed in attività conservano il diritto di
voto; optando per il pagamento delle quote
associative, possono essere eletti alle cariche
Sociali.
art. 29 bis
MEDAGLIA D’ORO
I soci che con la loro opera hanno ottenuto o
fatto ottenere un importante e rilevante risultato
a beneficio della categoria, possono essere
insigniti del massimo riconoscimento “MEDAGLIA
D’ORO”.
L’Onorificenza viene conferita dal Consiglio
Nazionale e ratificata dall’Assemblea Generale dei
Soci.
Il nome del beneficiario della onorificenza
comparirà nell’organigramma e su tutte le
pubblicazioni della Federpol.
TITOLO 4°
CONTABILITA’ E FONDI
SOCIALI
art. 30
Il patrimonio della FEDERPOL è costituito:
a) dalla testata della rivista “FEDERPOL -
NOTIZIE” organo ufficiale della Federazione
Italiana degli Istituti Privati per le
Investigazioni, Informazioni e la Sicurezza, edita
a cura di persona designata dal Consiglio
Esecutivo.
b) delle quote associative e degli altri
contributi fissati dagli Organi Sociali;
c) dai contributi volontari dei Soci;
d) dai beni immobili e mobili, dai valori e titoli
che, per qualsiasi causa, pervengano alla FEDERPOL;
e) dal Fondo di Riserva costituito dalle quote di
eccedenza attiva annuale, che su proposta del
Consiglio Esecutivo, vengano devolute
dall’Assemblea Generale dei Soci.
I Fondi occorrenti per l’ordinaria gestione
verranno depositati in conto corrente presso uno o
più Istituti di Credito o Uffici Postali, con
firma libera e disgiunta del Tesoriere e del
Presidente Nazionale. Tali depositi devono essere
intestati a nome della FEDERPOL.
art. 31
Le attività svolte dai titolari di cariche sociali
sono a titolo gratuito.
Le partecipazioni alle riunioni previste dallo
Statuto non comportano rimborso spese.
Saranno effettuati rimborsi spese a tutti i Soci
che saranno di volta in volta incaricati dal
Consiglio Esecutivo di effettuare attività
associative al di fuori delle riunioni previste
Statutariamente. I rimborsi vanno curati dal
Tesoriere e si limiteranno esclusivamente al
pagamento delle spese documentate. I Presidenti
Regionali possono chiedere il rimborso delle spese
documentate al Tesoriere che provvederà in merito,
in base a quanto previsto dal Bilancio annuale.
Il Bilancio deve prevedere, in linea di massima,
anche la spesa (uscita) per il rimborso spese in
generale ed in particolare della Presidenza, della
Segreteria Generale, della Tesoreria e dei
delegati di Organizzazioni Internazionali.
art. 32
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno ed il Tesoriere dovrà presentare al
Consiglio Esecutivo il Bilancio Consuntivo e
quello Preventivo dell’anno successivo.
Dovrà poi fare esaminare entrambi i bilanci dal
Collegio Sindacale e quindi sottoporli alla
definitiva approvazione da parte dell’ Assemblea
Generale dei Soci.
Le eccedenze di gestione attive verranno versate
nel fondo di riserva.
art. 33
Il Consiglio Nazionale potrà investire parte del
patrimonio sociale nell’acquisto di un immobile,
quale sede sociale, con le modalità e di mezzi
fissati dall’ Assemblea Generale.
art. 34
Lo scioglimento della FEDERPOL potrà avvenire su
delibera dell’Assemblea Generale dei Soci, come
previsto dall’art.3
In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina dei
liquidatori, ne determinerà i poteri, stabilirà le
modalità di liquidazione, deciderà sulla
destinazione, sempre a fini di beneficenza, ove
devolvere il patrimonio sociale ed il fondo di
riserva.
Determinerà inoltre i criteri per la conservazione
dei documenti, degli atti e dell’archivio della
Federazione.
art. 35
Per quanto non contemplato nel presente Statuto,
valgono le disposizioni di Legge.
Per controversie di qualsiasi genere e natura tra
la Federazione ed i Soci, viene stabilito come
Foro competente quello della sede Sociale della
FEDERPOL.
art. 36
DISPOSIZIONI FINALI
Ogni modifica statutaria deve essere presentata
per iscritto, anche da parte dei singoli soci, al
Consiglio Direttivo per il relativo esame.
L’accoglimento terrà conto della compatibilità
delle proposte con l’impianto statutario. Tra le
proposte conformi verrà valutata quella più
completa e meglio formulata.
Le modifiche o lo statuto nel suo nuovo impianto
devono essere sottoposte alla disamina ed
all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.
Roma, 10 marzo 2007
F E D E R P O L
FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI PRIVATI
PER INVESTIGAZIONI INFORMAZIONI SICUREZZA
STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL 10/03/2007 |