home statuto
 

TITOLO 1°
COSTITUZIONE

art. 01
La "FEDERPOL – FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ISTITUTI PRIVATI PER LE INVESTIGAZIONI – PER LE INFORMAZIONI e PER LA SICUREZZA"
è una Associazione Professionale a carattere nazionale e rappresenta gli interessi
e l’espressione unitaria dei Titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’art. 134 T.U.
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Informatori Commerciali e Investigatori Privati),
e di quella ai sensi del D.lg. 271 del 28 luglio 1989 art. 222, nonché art. 327/Bis,
comma 3, C.P.P., della Legge del 7 dicembre 2000 nr. 397.
Essa è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro.
La sede sociale è sita in Roma, Viale delle Milizie, 38.

art. 02
La FEDERPOL si propone:
a) la promozione ed il mantenimento del più alto livello morale professionale dei Soci;
b) la salvaguardia del prestigio della professione di fronte all’Autorità ed i cittadini;
c) la promozione delle azioni per conseguire il riconoscimento giuridico della
professione;
d) la difesa giuridica ed economica della Categoria, vigilando che l’espressione della volontà degli associati sia tutelata ed attuata in tutte le sedi competenti;
e) attuare iniziative per migliorare i sistemi di lavoro facilitare la collaborazione tra gli aderenti alla Federazione ;
f) disciplina sul comportamento dei Soci, che deve essere sempre improntato a probità e correttezza;
g) l’attuazione di una positiva collaborazione con gli Istituti di altre Nazioni tramite i
collaterali Organismi Internazionali, tenendo comunque stretti rapporti con il maggiore organismo rappresentativo della Comunità Europea;
h) la pubblicazione periodica di un organo ufficiale della Federazione, per la trattazione di argomenti giuridico professionali che comunque interessino la categoria con delle modalità più funzionali e che contenga quanto altro possa interessare gli associati.
i) lo svolgimento annuale del Congresso dei Soci anche per lo scambio di informazioni tecniche, giuridiche e professionali e per deliberare sugli argomenti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
j) la vigilanza e la cura della corretta osservanza da parte dei Soci delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alle norme sulla privacy ai sensi del D.L. n. 196 del 30/6/2003

art. 03
La FEDERPOL ha durata illimitata.
Può essere sciolta per volontà espressa di almeno ¾ dei Soci iscritti, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

art. 04
EMBLEMA SOCIALE
L’Emblema della FEDERPOL è formato da tre cerchi concentrici con interposta, nella prima corona circolare, la dicitura “FEDERPOL – Federazione Italiana Istituti – Investigazioni – Informazioni – Sicurezza” su fondo bianco, nella seconda corona circolare figureranno le stelle Europee in oro su fondo blù, recante al centro, su campo bianco, la Bandiera Nazionale.
I Soci potranno apporre sulla carta intestata del proprio Istituto, tale contrassegno e/o l’indicazione “Associato della FEDERPOL”.
Con la perdita della qualità di Socio, decade l’autorizzazione all’uso del suddetto
emblema.

TITOLO 2°
ORGANI SOCIALI – ATTRIBUZIONI

art. 05
Gli organi Sociali sono:
1 -l’ Assemblea Generale dei Soci;
2 -il Consiglio Nazionale;
3 -il Consiglio Esecutivo
4 -il Collegio dei Probiviri;
5 -il Collegio dei Sindaci;
6 -il Presidente Nazionale;
7 -il Vice Presidente;
8 -il Segretario Generale;
9 - i Consiglieri Interregionali

costituiscono organi decentrati a carattere regionale e/o interregionale:
1- l’Assemblea Regionale;
2-i Consigli Regionali;
3-i Presidenti Regionali e/o il Vice Presidente Regionale

art. 06
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita dai Soci con diritto di voto, titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia come attività individuale, che come rappresentanti di persone giuridiche, nonché di quelli ai sensi del D.lg. 271 del 28 luglio 1989 art. 222, nonché art. 327/Bis, comma 3, C.P.P., della legge del 7 dicembre 2000 n. 397.
Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Onorari, i Soci in Alternativa, quelli Esteri nonché i detective Collaboratori.
L’Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Esecutivo ogni qualvolta necessario, almeno una volta all’anno entro il 31 del mese di Maggio nella Sede Sociale o in altra sede.
La data può coincidere con lo svolgimento del Congresso Nazionale.
Ove il Consiglio Esecutivo non decreti la convocazione dell’Assemblea almeno entro il 5 Maggio, questa deve essere convocata dal Presidente Nazionale, in mancanza dal Presidente dei Probiviri.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Segretario Generale a mezzo lettera semplice o raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, da inviarsi almeno venti giorni prima dalla data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno deliberato dal Consiglio Esecutivo, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. L’Assemblea Generale è presieduta di diritto dal Presidente Nazionale che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

art. 07
Le Deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti Le votazioni dell’ Assemblea Generale potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione della maggioranza dei presenti.
Per l’elezione delle Cariche Sociali e per i giudizi di responsabilità, si procede unicamente a scrutinio segreto.
Per l’approvazione del bilancio il Tesoriere ed i membri del Consiglio Esecutivo e di quello dei Sindaci, non hanno diritto al voto.
Non hanno diritto al voto i Soci interessati direttamente all’esito di una delibera.

art. 08
Nell’Assemblea Generale possono votare i Soci intestatari di licenza per l’esercizio dell’attività salvo le limitazioni dell’art. 7, ultimi due comma. Non hanno diritto al voto i Soci che siano incorsi nelle sanzioni previste dall’art. 19, numeri 4 e 5 (sospensione – espulsione), nonché quelli dimissionari e quelli morosi all’atto delle operazioni assembleari.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro associato con delega semplice redatta su carta intestata del delegante con l’indicazione del nominativo delegato anche se pervenuta tramute telefax o per e-mail con firma digitale.
Non sono ammesse deleghe pervenute in bianco sulle quali apporre il nome del delegato successivamente al loro invio.
La delega deve essere vidimata dal Tesoriere o da un suo delegato all’atto della registrazione;in difetto, la delega, non sarà ritenuta valida. Ogni associato non può usufruire di più di una delega.
La delega è consentita anche nelle votazioni per le modifiche dello Statuto nel caso in cui un socio debba lasciare l’Assemblea prima delle votazioni, e solo in questo caso, la delega ha valore anche su carta non intestata purché rilasciata in presenza del Tesoriere o di chi ne fa le veci.

art. 09
L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
1) provvede, mediante elezioni ogni tre anni, al rinnovo delle Cariche Sociali in particolare dà la fiducia e nomina il Presidente Nazionale tra i presenti. Questi nominerà in Vice Presidente, il Segretario Generale ed i tre Consiglieri Interregionali. I predetti dovranno accettare la carica. Nomina, inoltre, il Tesoriere il quale può essere scelto anche tra uno dei membri del Consiglio Esecutivo.
L’Assemblea procede quindi all’elezione del Presidente dei Probiviri che provvede a nominare tutti i componenti del Collegio dei probiviri. L’Assemblea procede quindi all’elezione del Presidente dei Sindaci il quale provvede a nominare tutti i componenti del Collegio dei Sindaci
1bis) elegge dei delegati per categoria da inserire nella Commissione permanente del Ministero degli Interni, del Ministero di Grazia e Giustizia ed eventualmente in altri organismi presso commissioni permanenti.
2) esamina, discute ed approva la misura delle quote associative proposte dal Consiglio Esecutivo e le relative modalità di pagamento;
3) delibera sulla formazione e sull’impiego del fondo di riserva.
4) delibera sulle spese straordinarie e sugli oggetti della gestione riservati alla sua competenza;
5) esamina, discute e delibera su ogni altro argomento che sarà sottoposto;
6) delibera sulle modifica lo Statuto.

art. 10
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
L’Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni, ove si ravvisino condizioni di particolare gravità che possono compromettere il proseguo dell’attività sociale o ne sia stata fatta richiesta dai 2/10 degli associati o dal Consiglio Esecutivo. Si applicano le stesse procedure dell’Assemblea Ordinaria. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, assumerà la presidenza il Socio eletto a maggioranza dei voti dei Soci presenti. Le delibere potranno essere approvate per alzata di mano o per scrutinio segreto. Può essere convocata anche dal Consiglio Nazionale (art. 15),.

art. 11
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente della FEDERPOL ha la rappresentanza legale e la firma della Federazione. Ha inoltre le seguenti attribuzioni:
a) presiede di diritto l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale ed Esecutivo
b) nomina i componenti del Consiglio Esecutivo; Li può dimettere dandone motivazione scritta al Consiglio Nazionale;
c) predispone le direttive per potenziare la categoria;
d) effettua dei tentativi anche per appianare i contrasti tra i Soci e gli Organi dirigenziali e comunque ogni divergenza che dovesse sorgere nell’Associazione. A tal fine può nominare una commissione formata da Soci Onorari.
e) ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare Avvocati e Procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualunque grado e giurisdizione; delegare un componente dell’Associazione; può stipulare contratti e transazioni;
f) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati ed effettuare pagamenti, qualunque ne sia l’ammontare, rilasciandone quietanza liberatoria, ed a compiere quanto altro disposto dagli art. 33-34-35;
g) su delibera del Consiglio Esecutivo, ha la firma e la rappresentanza per gli atti di straordinaria amministrazione ed esercita la facoltà di cui al punto “e”, salvo per casi di assoluta urgenza, il cui operato deve essere ratificato entro trenta giorni;
h) mantiene ed assume i necessari contatti con gli organi legislativi, segreterie dei partiti politici; intensifica i rapporti con i rappresentanti delle due Camere del Parlamento; predispone ed interviene su disegni di legge che regolamentino la categoria, ne segue lo sviluppo; nomina e coordina il comitato di studi legislativi : mantiene ed assume i necessari contatti con organismi centrali della pubblica amministrazioni per utili iniziative tendenti anche ad eliminare eventuali provvedimenti dannosi per la categoria.
i) cura le relazioni ed i rapporti con la stampa, le televisioni e con quanto altro ritenuto utile all’immagine della FEDERPOL.
l) nomina e dimette i rappresentanti FEDERPOL del CDA dall’Ente Bilaterale “ENBISI”
m) rappresenta la FEDERPOL negli Organismi Internazionali, anche tramite un suo delegato.
n) sostituisce il Segretario Generale per qualsiasi impedimento di questi;
o) convoca il Consiglio Nazionale due volte l’anno: nel mese di dicembre ed il giorno che precede il Congresso Nazionale Annuale

art. 12
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente Nazionale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Potrà essere di volta in volta delegato dal Presidente a rappresentarlo o a svolgere particolari incarichi.
Subentra nella carica e nella nomina del Presidente Nazionale, qualora questi decada per dimissioni o altre cause e ne assume in pieno i poteri e le prerogative fino al termine del mandato.

art. 13
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale collabora il Presidente e svolge i seguenti compiti, previo accordi con il Presidente:
a) Su mandato del Consiglio Direttivo promuove, ogni iniziativa in campo Nazionale ed Internazionale, nell’interesse della Federazione.
b) Convoca nei modi previsti, l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Nazionale ed Esecutivo predispone e compila gli avvisi con l’ordine del giorno delle convocazioni
c) Rinvia all’esame del Collegio dei Probiviri le questioni attinenti ad eventuali violazioni da parte dei Soci, dello Statuto e di quanto stabilito dall’art. 28 nonché per comportamenti non conformi all’etica professionale ed associativa, dandone notizia al Consiglio Esecutivo ed al Presidente Regionale competente;
d) Esamina il grave problema dell’abusivismo e suggerisce i provvedimenti per esaminarlo ed affrontarlo.
e) Con il consenso del Consiglio Esecutivo potrà fruire, per casi particolari, di consulenze tecnico-legali
f) Coordina e cura, con il Presidente Nazionale, le Relazioni ed i Rapporti con la Stampa e quanto altro ritenuto utile all’immagine della Federazione
g) Compila e conserva i libri delle Assemblee, con i verbali di quelle Generali, Ordinarie e Straordinarie, e delle riunioni del Consiglio Nazionale ed Esecutivo. I nastri registrati nel corso dei Consigli Esecutivi e dei Consigli Nazionali, dopo che il Segretario Generale ha terminato di utilizzarli per l’espletamento delle sue funzioni, sono custoditi presso la sede della Federpol per un triennio. In caso di contestazioni, al loro ascolto dono delegati solo i componenti del Collegio dei Probiviri in presenza di due componenti del Consiglio Nazionale
h) invia comunicazione sintetica di quanto deliberato a tutti i Soci e ne cura
l’attuazione.
i) sospende d’ufficio il socio non in regola con la quota sociale alla data del primo marzo, dispone tramite la segreteria la segnalazione di “socio sospeso” sugli annuari ed elenchi; ove la morosità si dovesse protrarre oltre il 30 giugno deferirà il socio inadempiente al Collegio dei Probiviri per il provvedimento di espulsione.
l) Assume le attribuzioni del Tesoriere, per qualsiasi causa manchi questo ultimo.
m) Viene sostituito dal Presidente Nazionale, per qualsiasi causa manchi.

art. 14
I CONSIGLIERI INTERREGIONALI
a) i Consiglieri Interregionali sono tre:
- il Consigliere Area Nord Italia (Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino,
Friuli Venezia Giulia, Liguria)
- Il consigliere Area Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Estero)
- Il consigliere interregionale Area Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
b) convocano almeno due volte l’anno il Consiglio Interregionale
c) presiedono il Consiglio Interregionale della loro Area
d) Coordinano le Delegazioni Regionali spronandone i Presidenti ad un maggiore impulso Associativo, segue il loro operato per collaborare alla risoluzione dei problemi dell’Associazione o dei singoli titolari di Istituti.
e) Sollecitano le Delegazioni Regionali a trasmettere i dispositivi delle decisioni di Autorità amministrative e Giudiziarie per acquisire elementi di valutazione e suggerirne i conseguenti comportamenti.
f) riferiscono ai Presidenti Regionali sull’operato dell’Esecutivo
g) rappresentano in Consiglio Esecutivo le istanza dei Presidenti Regionali
h) possono coadiuvare il Presidente Nazionale nella redazione della rivista FEDERPOL NOTIZIE, nella gestione del sito Internet www.federpol.net e nelle pubbliche relazioni per promuovere l’immagine della associazione.
i) con il responsabile del Dipartimento della Formazione promuove seminari di studio e stage di aggiornamento nella sua Area.

art. 14 bis
IL TESORIERE
Al Tesoriere Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) cura la regolare tenuta dei registri sociali e precisamente:
• il libro dei Soci ed i relativi fascicoli d’archivio;
• il libro degli inventari;
• il libro di Cassa;
b) tiene l’ordinaria amministrazione e ne cura la regolare gestione di cassa;
c) predispone la situazione finanziaria, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le relazioni allegate
d) provvede alle spese di ordinaria amministrazione con i fondi della Federazione e con la firma disgiunta dal Presidente;
e) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati ed effettuare pagamenti;
f) cura il perfezionamento delle pratiche dei Soci, seguendo le disposizioni del Consiglio Esecutivo; conserva i documenti prodotti e cura l’incasso dei contributi
g) sollecitamente segnala al Segretario Generale l’elenco dei Soci inadempienti successivamente alla data del 28 febbraio, ed i morosi successivamente alla data del 30 giugno.
h) tiene il registro delle tessere dei Soci, ritira quelle scadute, compila le nuove a firma del Presidente e le spedisce al Presidente Regionale a mezzo raccomandata, questo Ultimo provvederà alla consegna al nuovo Socio;
i)aggiorna l’ Albo dei Soci, titolari di Istituti Italiani ed Esteri, attribuendo a ciascuno il numero di iscrizione in ordine di anzianità associativa, trascrivendolo sulle tessere associative;
l) compila l’ Annuario dei Soci titolari, ordinati per Delegazioni Regionali/Interregionali e suddivisi per Provincia con tutte le indicazioni sul loro recapito;
m) evade la corrispondenza dei Soci, connessa alle funzioni attribuitegli;
n) le quote annuali perverranno alla Tesoreria tramite i Presidenti Regionali, i quali le riscuoteranno dai Soci delle loro regioni.

art. 15
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dai Consiglieri Interregionali dai Presidenti Regionali o su sua
delega da Consiglieri provinciali, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
Ove qualcuno dei componenti non sia stato designato o eletto, il Consiglio può operare ugualmente, a condizione che siano in carica i ¾ dei membri.
E’ convocato dal Segretario Generale su invito del Presidente Nazionale che lo presiede due volte l’anno, a dicembre ed il giorno precedente all’Assemblea Generale dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario Generale ai Presidenti Regionali tramite lettera, raccomandata, telegramma o telefax o e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, esso contiene l’ordine del giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei votanti presenti, a scrutinio segreto o per alzata di mano. In assenza di convocazione, il Consiglio Nazionale ha facoltà di auto convocarsi qualora ricorrano gravi motivi. Ha inoltre facoltà, qualora ravvisi avvenimenti di rilevanza tali da procurare grave danno alla FEDERPOL, di convocare a maggioranza dei due terzi dei presenti, l’Assemblea Straordinaria dei Soci, avente per ordine del giorno quanto previsto al comma “a” dell’art. 10. I verbali delle riunioni vengono conservati presso gli uffici sociali ed un estratto di quanto deliberato deve essere comunicato ai soci. Il Presidente ne armonizza la collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Spetta al Consiglio Nazionale deliberare su ogni Argomento sottoposto dal Consiglio Esecutivo riguardante la gestione dell’ Associazione, la difesa della Professione e più specificatamente:
a) decide l’affiliazione ad altri Organismi Nazionali e Internazionali;
b) promuove, liti attive e passive nei limiti della disponibilità di cassa;
c) promuove i referendum tra i Soci su argomenti di carattere generale;
d) è investito di ogni altro potere attribuito da specifiche norme;
e) delibera sulle inerzie collettive del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, di quello dei Sindaci e dei Presidenti Regionali.
f) decide definitivamente, in grado di appello, per i soli casi di sospensione anche cautelare di un Socio ed in caso di conflitto tra i vari Consigli Regionali e/o tra questi ed il Collegio dei Probiviri secondo le procedure di cui agli articoli 53 e 54 del Codice Deontologico della Professione dell’Investigatore Privato, dell’Informatore Commerciale e di Sicurezza.
I Presidenti Regionali, in mancanza di valida giustificazione da inviare al Segretario Generale, che risultino assenti e non rappresentati per due volte consecutive alle riunioni, con inibizione d’ufficio da parte del Presidente dei probiviri, alla scadenza del loro mandato perdono il diritto a candidarsi per il mandato del triennio successivo.
Ciascun membro del Consiglio Nazionale può essere deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per irregolarità nelle funzioni espletate e per violazioni dello Statuto; nel secondo caso, il collegio dei Probiviri è ampliato con la partecipazione di tre membri del Consiglio Esecutivo in sede di accertamento e di deliberazione di provvedimenti.

art. 16
IL CONSIGLIO ESECUTIVO
II Consiglio Esecutivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario
Generale e dai tre Consiglieri Interregionali.
Per delega dell’ Assemblea Generale dei Soci, gli è affidata la gestione della Federazione, per cui ha il potere di compiere tutti gli atti necessari ed utili a tale scopo, nonché di svolgere ogni altro incarico attribuito da specifiche norme. L’Avviso di convocazione, compilato dal Segretario Generale, è inviato a mezzo della segreteria tramite lettera, raccomandata, telegramma o telefax, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. A cura del Segretario Generale, dovrà essere data ai Soci comunicazione sintetica su quanto deliberato.
Il Consiglio Esecutivo, in caso di urgenza, si riunisce senza alcun preavviso, quando siede per comporre il Consiglio Nazionale e nei giorni dell’Assemblea Generale
Procede alla nomina dei Consulenti ed esperti nell’interesse della Federazione e dei Soci.
Nomina il Direttore Responsabile della rivista “FEDERPOL-NOTIZIE”.
II Presidente ne armonizza la collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Nel caso di parità nelle votazioni del Consiglio Esecutivo, il Presidente ha la facoltà di far valere doppio il suo voto. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo può essere deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per irregolarità nelle funzioni espletate e per violazioni dello Statuto; nel secondo caso, il collegio dei Probiviri è ampliato con la partecipazione di tre membri del Consiglio Esecutivo in sede di accertamento e di deliberazione di provvedimenti.

art. 17
II Consiglio Esecutivo stabilisce la data, la località e le modalità del Congresso Nazionale annuale.
Il Segretario Generale in accordo con il Presidente, ne attua il Programma e ne cura lo svolgimento.

art. 18
ELEZIONI

Le Elezioni del Presidente Nazionale, del Presidente dei Probiviri e di quello dei Sindaci, avvengono ogni tre anni in sede di Assemblea Generale e i svolgono con le seguenti modalità:
Il Tesoriere predispone l’elenco dei Soci intervenuti verifica l’esattezza delle deleghe sulle quali apporrà la vidima e procede alla verifica della presenza del numero legale. L’Assemblea Generale nomina quindi il Comitato Elettorale, che è costituito da un Presidente, da un Segretario e da un componente, scelti anche tra i Soci titolari. Il Comitato Elettorale, che è competente a dirimere tutte le contestazioni sulle operazioni elettorali dell’ Assemblea, provvede alla verifica dei poteri e consegna ad ogni Socio tre schede siglate.
Quindi si procede all’elezione del Presidente Nazionale che dopo breve consultazione comunicherà i nomi degli altri cinque componenti il Consiglio Esecutivo, Vice Presidente, Segretario Generale, e i tre Consiglieri Interregionali che accetteranno la Carica, nomina il Tesoriere; poi si procede all’elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri che sceglie e nomina i due membri effettivi e i due supplenti; infine a quella del Presidente dei Sindaci il quale a sua volta indica e nomina i due membri effettivi e i due supplenti.
Le candidature alle tre Presidenze sono libere.
Ciascun Socio titolare presente al momento delle votazioni, che abbia anzianità associativa di almeno tre anni; può candidarsi od essere proposto da altri Soci, previa sua accettazione.
Il voto è segreto e le schede, prive di segni che consentano l’identificazione del compilatore, vengono rimesse al Comitato Elettorale, che procede alla spoglio e ne comunica all’Assemblea l’esito ed i nominativi degli eletti.
In caso di parità dei voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Il Comitato Elettorale curerà la stesura del verbale dei lavori dell’ Assemblea con l’esito delle votazioni ed entro tempi strettissimi ne invierà copia al Segretario Generale; questo ultimo, entro 30 giorni depositerà, per la custodia e l’archiviazione, tutta la documentazione: l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, il verbale del comitato elettorale e le schede scrutinate per l’elezione dei tre Presidenti

art. 19
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri e composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri fa parte dei componenti del Consiglio Nazionale. L’Assemblea generale dei soci elegge il Presidente che nomina i due membri effettivi ed i due membri supplenti.
Questi ultimi sostituiscono i membri effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilità con le vertenze trattate.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
a) sulle controversie relative all’interpretazione dello Statuto;
b) sulle controversie relative alla competenza degli organi sociali e sulle delibere degli stessi;
c) sulle controversie relative alle violazioni delle norme dello Statuto e del Codice Deontologico da parte dei Soci;
d) sulle controversie tra i Soci anche se non implicano violazioni dello Statuto
Il Collegio dei Probiviri, su iniziativa d’ufficio e/o su istanza della parte interessata, attiva il procedimento istruttorio sui fatti per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la propria competenza a giudicare anche sotto il comportamento etico, professionale e associativo, così come descritto nel Codice Deontologico, ed applica le sanzioni disciplinari.

1) RICHIAMO SCRITTO
Che consiste in un richiamo ufficiale in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.
a) comportamento scorretto verso altri Soci;
b) inosservanza delle disposizioni dello Statuto e del Codice Deontologico;
c) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività;
d) qualunque atto lesivo del prestigio della professione o comunque pregiudizievoli alla reputazione della categoria;
e) qualsiasi altro comportamento non conforme al decoro di associato Federpol.

2) CENSURA
Consiste in una formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo: quando i comportamenti che prevedono il richiamo scritto siano gravi, persistenti e abituali.

3) SOSPENSIONE
Ovvero l’inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno dalla qualità di associato con la relativa impossibilità di partecipare alle attività
sociali. La sospensione può essere prorogata
a)per reiterate infrazioni per le quali è prevista la sospensione e per la persistente riprovevole condotta dopo che sia stato adottato il provvedimento della sospensione.
b) per morosità nel pagamento della quota associativa.
c) per denigrazione della federazione Federpol;
d) per comportamento che produce turbamento o atti di deviazione nella regolarità e continuazione del fenomeno associativo;
e) sottoposto all’applicazione di una misura di sicurezza di cui all’art. 25 c.p. ovvero all’applicazione provvisoria o di una misura di sicurezza.
f)nel caso in cui il Socio sia sottoposto a sorveglianza speciale ovvero sia destinatario di un ordine di arresto.
g) per la sospensione di cui alla lettera “b” del presente articolo non è previsto appello.

4) ESPULSIONE
Consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio e nella conseguente cancellazione dal libro Soci.
Le violazioni, per le quali il Collegio dei Probiviri può instaurare il provvedimento prima ed irrogare, poi, le richiamate sanzioni, espressamente indicate agli art. 45 e seguenti del Codice Deontologico, che fa parte integrante dello Statuto.
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di Socio o che comunque arrechino gravi pregiudizi alla Federazione;
b) nei casi di soci già sospesi per morosità della quota associativa dell’anno in corso ed ancora inadempienti alla data del 30 giugno
c) per reiterate infrazioni per le quali è prevista la sospensione e per la persistente riprovevole condotta dopo che sia stato adottato il provvedimento della
sospensione;
d) l’ espulsione è di diritto in caso di condanna per delitto doloso passata in giudicato o per ogni altro fatto che comporta la revoca della licenza da parte dell’Autorità Competente.

Il Collego dei Probiviri deve adottare per l’istruttoria (che deve essere esercitata entro un arco massimo di quarantacinque giorni) la seguente procedura:
a) valutare la fondatezza e rilevanza dei fatti;
b) inviare all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la contestazione dei fatti, la notifica dell’apertura del procedimento e a suo carico e la richiesta di far pervenire al Collegio dei Probiviri le sue memorie difensive entro 30 giorni. Per i casi più gravi si riserva di ascoltare direttamente le parti.
c) valutare le giustificazioni fornite dall’interessato e le risultanze dell’istruttoria nonché tutti gli altri documenti acquisiti e ritenuti necessari;
d) qualora entro 30 giorni. dal ricevimenti del provvedimento adottato, l’interessato non abbia proposto appello, le decisioni saranno ritenute definitive (vedi artt. 49 e 53 del Codice Deontologico).
e) Il Presidente del Collegio dei Probiviri qualora avvii su istanza d’ufficio un’istruttoria, deve darne comunicazione agli altri componenti effettivi entro una settimana. Lo stesso Presidente del Collegio dei Probiviri quando riceve una segnalazione su istanza di parte interessata, deve inviarla entro una settimana agli altri componenti effettivi.
Le decisioni adottate vanno comunque tutte portate a conoscenza del Segretario Generale, che renderà partecipi i componenti del Consiglio Nazionale e tutti i
Soci.
f)quando viene deferito uno o più membri dei Probiviri il Collegio giudicante sarà formato da 2 componenti del Consiglio Esecutivo, due Presidenti Regionali e da un Garante del Collegio dei probiviri estraneo ai fatti; per i casi di morosità l’espulsione sarà diretta, senza la normale procedura di istruttoria, ne è previsto appello da parte del socio inadempiente al quale verrà comunicato provvedimento per raccomandata.

art. 20
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci, è composto dal Presidente,che è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il Presidente nomina due membri effettivi e due supplenti.
I supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilità con le vertenze trattate.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci viene nominato dall’assemblea, dura in carica un triennio ed è rieleggibile; il Suo incarico è incompatibile con altre cariche.

Il Collegio dei Sindaci ha le seguenti attribuzioni:
a ) esercita il controllo della gestione contabile e sull’amministrazione;
b ) accerta la rispondenza del bilancio e del fondo delle entrate e delle uscite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
d)propone al Consiglio Esecutivo i provvedimenti per rendere più economica la gestione.

Il Collegio dei Sindaci dovrà riunirsi almeno ogni 90 giorni e deve procedere alla tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni in termini di legge; sui libri, saranno riportate le risultanze degli accertamenti eseguiti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta; il dissenziente deve far risultare per iscritto nel verbale, i motivi del dissenso. Il Collegio che, in conseguenza degli accertamenti eseguiti, venga a conoscenza di irregolarità di gestione amministrativa, è tenuto a promuovere l’azione di responsabilità, previa contestazione degli addebiti nei confronti dei responsabili, avvertendo i membri del Consiglio Nazionale. In tale caso il Collegio dei Sindaci è tenuto a presentare una relazione motivata e dettagliata anche all’Assemblea. Ciascun membro, per eventuali omissioni o irregolarità, verrà deferito al Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità dei componenti il Consiglio.
Qualora l’associazione risulti formata da un numero di iscritti inferiori complessivamente a trenta e comunque se i flussi di tesoreria non superino annualmente l’ammontare di euro 90.000,00, potrà essere nominato dall’assemblea un solo sindaco in luogo del collegio dei dindaci.

art. 21
LE DELEGAZIONI REGIONALI
Le Regioni con almeno cinque soci devono costituirsi in Delegazioni Regionali. Le altre Regioni con un numero inferiore a cinque possono associarsi con quelle vicine in Delegazioni Interregionali.
Gli Organi Sociali sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Regionale o Interregionale;
- il Presidente
- il vice Presidente

art. 22
L’ Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente Regionale con cadenza quadrimestrale è presieduta di diritto dal Presidente Regionale che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente Regionale.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente Regionale, tramite lettera semplice, raccomandata, telegramma o telefax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda almeno un’ora dopo la prima.
L’avviso va inviato a tutti i Soci della/e Regione/i e per conoscenza al Consigliere Interregionale di competenza che interverrà alle riunioni.
L’ Assemblea viene chiamata a discutere e deliberare prevalentemente sui problemi di carattere regionale:
a)esamina, discute e delibera su ogni argomento che sarà sottoposto al suo esame;
b) nomina il Presidente Regionale che è membro di diritto del Consiglio Nazionale, il Vice Presidente ed i Consiglieri vengono nominati dal Presidente Regionale: questi ultimi fino ad un massimo di tre per le regioni fino ad un totale di cinquanta Soci, oltre i cinquanta Soci fino ad un massimo di cinque.
c) il Vice Presidente regionale può partecipare, in assenza del Presidente Regionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale, per le quali deve ricevere la convalida dal suo Presidente Regionale. Le regioni con almeno quattro Soci, senza alcun rappresentante nel Consiglio, hanno diritto ad un Consigliere nominato dal Presidente Regionale. I componenti del Consiglio Regionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati. Il Consiglio Regionale va rinnovato entro trenta giorni dall’avvenuta Assemblea Generale che ha proceduto all’elezione dei componenti degli Organi Nazionali.
In caso di impedimento, dimissioni o cessazioni per altre cause del Presidente subentra nelle funzioni e nella nomina il Vice Presidente il quale ha facoltà di restare in carica fino al compimento del triennio.
Qualora ciò non avvenga, alla convocazione dell’Assemblea Regionale provvederà il Segretario Generale Il nuovo Presidente resterà in carica sino alla data della scadenza originaria e precisamente sino alle nuove elezioni che avverranno entro i 30 giorni successivi all’elezione degli Organi Nazionali.
Le elezioni avvengono a lista unica comprendente tutti gli elettori, con le stesse modalità delle elezioni degli Organi Nazionali. Il verbale, redatto dal Segretario del Comitato Elettorale, le schede scrutinate, le deleghe e le risultanze delle elezioni devono essere inviate alla sede sociale che provvederà all’archiviazione e conservazione.
Le risultanze delle votazioni, gli interventi dei Soci e le argomentazioni trattate nelle riunioni saranno oggetto di relazione, che sarà trasmessa dal Presidente Regionale, entro dieci giorni dall’avvenuta riunione, al Segretario Generale.
Questi raccoglie le soluzioni di interesse della Categoria, evidenziate dalle varie Delegazioni regionali, adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie.

art. 23
PRESIDENTI REGIONALI
I Presidenti Regionali:
a) devono esporre le istanze degli Istituti rappresentati al Consiglio Esecutivo, illustrano i fatti salienti che interessano la categoria;
b) rinsaldano lo spirito associativo con frequenti riunioni;
c) svolgono opera di proselitismo per acquisire nuovi Soci e istruiscono le relative pratiche, inviando le somme incassate, il materiale ottenuto e le risultanze della nota informativa, al Tesoriere entro 10 giorni dalla richiesta;
d) provvedono alla consegna della tessera associativa, bollino, Statuto e ricevuta, ai neo iscritti
e) provvedono all’ incasso delle quote annuali, trasmettendole in tempi strettissimi alla Tesoreria Nazionale;
f) tengono diretti contatti con i Soci della propria Regione e gli forniscono ogni possibile assistenza, avvalendosi, se del caso, del parere degli Organi Nazionali;
g) presiedono l’ Assemblea regionale dei Soci;
h) nominano e dimettono i componenti del Consiglio regionale, dandone motivazione al Consiglio nazionale;
i) diramano le istruzioni ricevute dagli Organi Nazionali e impartiscono direttive a tutela del prestigio della Categoria;
j) promuovono almeno una volta l’anno seminari locali di studio;
k) propugnano la lotta contro l’abusivismo;
l) propongono, dopo aver previamente sentito il proprio Consiglio Regionale, al Collegio dei Probiviri i casi per i quali si ritiene necessario giudicare, il comportamento dei singoli Soci anche e soprattutto in relazione alla violazione delle norme previste dal Codice Deontologico.
Qualsiasi iniziativa dei Presidenti Regionali intrapresa nel quadro dell’azione
promozionale della FEDERPOL, deve essere concordata con il Segretario Generale, salvo casi di particolare necessità ed urgenza.
I Presidenti regionali avranno la disponibilità del 20% del totale del valore delle quote associative pagate nella rispettiva regione nell’anno solare e il Tesoriere provvederà al pagamento di regolari giustificativi, su richiesta documentata da una delibera regionale. Tali spese dovranno avere ad oggetto lo scopo migliorativo della formazione e aggiornamento degli iscritti. La parte non utilizzata entro il 31 dicembre di ogni anno non è cumulabile negli anni successivi. La partecipazione agli eventi organizzati con questo 20% sarà aperto a tutti i Soci Federpol e invitati.

Art. 23 bis
CONSIGLIO INTERREGIONALE
Il consiglio Interregionale non è un organo sociale. Le sue deliberazioni hanno scopo propositivo sia verso il Consiglio Regionale che il Consiglio Esecutivo e Nazionale. Il Consiglio Interregionale è formato dal Consigliere Interregionale e dai Presidenti Regionali dell’area di appartenenza. E’ convocato ed è presieduto dal Consigliere Interregionale e si riunisce due volte l’anno. Le riunioni hanno come scopo lo scambio di informazioni, redigere proposte da sottoporre al Consiglio Esecutivo, rafforzare i rapporti con le strutture amministrative del territorio e quanto altro utile per un approfondimento dei programmi associativi, organizzare corsi di formazione e stage su area interregionale.

TITOLO 3°
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

art. 24
SOCI
Possono far parte, in qualità di Soci della FEDERPOL gli intestatari di Licenze Governative degli Istituti di Investigazioni, Informazioni e Ricerche Nazionali ed Esteri, nonché di quelli ai sensi del D.lg. 271 del 28 Lugliol989, artt. 38/222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale.
I Soci di un Istituto titolare di Licenza governativa ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. possono divenire membri della FEDERPOL come Soci in alternativa.
I Soci in Alternativa possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative, non possono rappresentare per delega i soci titolari.
Possono, inoltre, far parte della FEDERPOL coloro che, all’atto della domanda, siano collaboratori di un Detective Titolare associato. Le domande di iscrizione vanno virtualmente indirizzate al Presidente della FEDERPOL, tramite il competente Presidente Regionale che le istruisce e le trasmette al Tesoriere con una nota informativa. Sono compilate su appositi moduli distribuiti dalla Tesoreria o dal Delegato Regionale, corredate da due fotografie formato tessera firmate sul davanti, fotocopia della licenza governativa che abilita alla professione, fotocopia dell’attestazione dell’avvenuta dichiarazione di intenzione di prosecuzione d’attività per l’anno in corso, versamento a fondo perduto (una tantum € 30.99) della quota di iscrizione.
L’adesione si intende data a tempo illimitato.
Entro 45 giorni dalla data della loro domanda, gli aspiranti Soci titolari e collaboratori hanno diritto di conoscere l’esito, che verrà comunicato dal Presidente Regionale. A tale scopo, il Tesoriere invia copia della domanda, della licenza e delle informazioni assunte, ai componenti il Consiglio Esecutivo, i quali valutano il requisito richiesto della buona reputazione provata e professionale; ciascuno potrà opporsi entro giorni 15 dal ricevimento della documentazione, in mancanza, il parere si intende favorevole. Se necessario un supplemento di istruttoria o sussistano pareri contrastanti, la decisione sull’ammissione verrà adottata in sede di riunione del Consiglio Esecutivo.
E’ consentito ai Soci Federpol di essere iscritti ad altre associazioni di categoria nazionali ed estere aventi scopi affini, purchè queste non siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la politica associativa della Federpol o che non abbiano avuto verso la stessa ed i componenti del suo Consiglio Nazionale comportamenti lesivi alla loro immagine.
I soci provenienti da altre Associazioni della stessa categoria aventi scopi affini possono iscriversi alla Federpol purchè:
a) le associazioni di provenienza non siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la politica associativa della Federpol o che non abbiano avuto verso la stessa ed i componenti dei suo Consiglio Nazionale comportamenti lesivi alla loro immagine.
b) non debbono rivestire cariche nella associazione di provenienza, nè potranno assumere incarichi o cariche nella Federpol.
Non possono far parte della Federpol i titolari degli Istituti di Vigilanza, altro che non siano anche in possesso dell’ autorizzazione di Informatore Commerciale, Investigatore Privato o Investigatore Penale.
L’accettazione verrà formalizzata a verbale da parte dei componenti il Consiglio Esecutivo. Il Consiglio Esecutivo può ammettere come soci della FEDERPOL i cittadini stranieri che nei loro Paesi svolgono attività investigativa e informativa. Costoro dovranno corrispondere una quota annuale associativa di Euro 100,00 e potranno partecipare ai Congressi annuali della Federazione ed alle Assemblee Ordinarie, senza diritto di voto o alla elezione per cariche associative.

art. 25
I Soci Collaboratori, oltre alla buona condotta provata e professionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano raggiunto la maggiore età; siano cittadini comunitari; siano immuni da precedenti e pendenze penali dolosi; siano in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo.
b) siano, all’atto della domanda, collaboratori di un Socio titolare di Istituto, che dovrà rilasciare, all’uopo, ampia dichiarazione assumendosi, col fatto stesso, la piena responsabilità di quanto dichiara e di tutte le eventuali manchevolezze di ogni ordine e grado, nelle quali l’investigatore collaboratore sia incorso nell’esercizio della sua attività.
c) sulla tessera associativa deve essere indicata la dipendenza del Socio titolare.
Qualora cessi il rapporto, l investigatore titolare dovrà ritirare la tessera del collaboratore e trasmetterla con sollecitudine a mezzo di lettera raccomandata al Tesoriere, il quale procederà alla cancellazione del nominativo dall’elenco degli investigatori collaboratori, regolarizzando la posizione amministrativa.

L’eventuale nuova collaborazione con altro associato, imporrà la medesima procedura per la riammissione alla FEDERPOL
E’ assolutamente vietato agli investigatori collaboratori, e quindi non in possesso di Licenza Governativa, di assumere, svolgere e/o condurre a termine incarichi professionali per loro esclusivo conto e/o in forma personale.
Gli investigatori collaboratori sono tali in quanto operano per un Titolare di Licenza Governativa associato ed ogni variazione a quanto disposto dal capoverso precedente comporta l’immediata espulsione dalla FEDERPOL e la denuncia alle Autorità competenti.
Gli investigatori collaboratori possono partecipare a riunioni ed assemblee; sono convocati dal Socio titolare e possono chiedere la parola su argomenti dell’Ordine del Giorno che riguardino, anche indirettamente, la loro Categoria.
La quota Associativa annua degli investigatori Collaboratori è di €51,6

art. 26
La funzione di Socio Titolare, è individuale e non trasferibile, salvo delega scritta ad altro socio. Si compendia nel diritto dovere inalienabile di eleggere ed essere eletto a qualsiasi Carica Sociale, nella facoltà di intervenire, attraverso gli Organi Sociali, su qualsiasi questione e nella possibilità di esprimere, sempre attraverso gli Organi Sociali, proposte e suggerimenti, obiezioni e contrasti.
Le dimissioni dei Soci, da farsi per iscritto, potranno essere accettate dal Consiglio Esecutivo soltanto a condizione che siano motivate e presentate da Socio in regola con le quote. In difetto di ciò, le dimissioni potranno essere respinte ed il Socio sarà espulso con chiara motivazione; fermo restando il recupero dell’ eventuale debito con la Federazione.
Il socio dimissionario o espulso dovrà restituire la tessera completa del portatessera e la placca di metallo; in difetto si provvederà al recupero anche in via giudiziaria, e ne verrà data comunicazione alla Questura ed alla Prefettura competente per territorio.
Per ragioni di rapporti associativi, nessun Socio, senza autorizzazione del Consiglio Esecutivo, dopo aver sentito il parere del Consiglio dei Probiviri, potrà
chiamare in giudizio davanti l’Autorità Giudiziaria, sia in sede penale e civile, un altro Socio della FEDERPOL.

art. 27
Le quote associative saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Esecutivo ed approvate dall’Assemblea Generale.
Il pagamento delle quote potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale intestato alla FEDERPOL Oppure con assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato alla Federpol o bonifico bancario da accreditare sul c/c della Federpol.
L’anno fiscale coincide con quello solare e le quote vanno pagate in un’unica soluzione nel periodo dal 1 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno.
Dal 1° marzo, il Socio è ritenuto inadempiente e sarà automaticamente sospeso a tempo indeterminato dal Segretario Generale. D’ufficio viene inserito il termine “sospeso” affianco al nome del socio negli annuari ed elenchi.
Il Socio inadempiente non potrà partecipare alle riunioni ed Assemblee, né potrà esercitare altri diritti sociali e viene automaticamente sospesa ogni attività associativa nei suoi confronti.
Il Socio può sanare le morosità, pagando gli arretrati con una penalità di € 10,00 per le spese di segreteria oltre agli interessi passivi del 5% annui.
Ove la morosità si dovesse protrarre oltre il 30 Giugno, il Segretario dovrà deferire il socio sospeso al Collegio dei Probiviri che dovrà procedere alla sua espulsione per morosità.

art. 28
I Soci ordinari hanno i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto in ogni sua parte;
b) pagare le quote sociali ed ogni altro contributo entro le scadenze fissate;
c) osservare una particolare e scrupolosa diligenza professionale nell’espletamento delle prestazioni tra associati avendo riguardo di praticare tariffe agevolate
d) ottemperare alle prescrizioni degli Organi Sociali; e) non svalutare o compromettere con le proprie azioni e comportamenti la dignità di Socio, ne della Federazione;

I Soci del Ruolo d’Onore devono attenersi a quanto stabilito nel presente articolo, tranne quanto riportato nella lettera B.
Le violazioni dei presenti principi comportano il deferimento del Socio al Collegio dei Probiviri per gli opportuni provvedimenti.

art. 29
E’ ISTITUITO IL RUOLO D’ONORE
Può essere conferita la qualifica di Socio d’Onore a tutti coloro, Soci e non Soci, che
si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria e della Federazione, nonché ai cittadini stranieri che, nello svolgere attività investigativa ed informativa nei loro Paesi, abbiano tenuto stretti legami con la FEDERPOL e dimostrato stima, simpatia e fratellanza verso i nostri associati.
La nomina a Socio d’Onore deve essere accettata ed è vitalizia; viene conferita dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Esecutivo.
L’’iscrizione nel Ruolo d’Onore non comporta il pagamento delle quote.
I Soci del Ruolo d’Onore, già iscritti alla Federpol ed in attività conservano il diritto di voto; optando per il pagamento delle quote associative, possono essere eletti alle cariche Sociali.

art. 29 bis
MEDAGLIA D’ORO
I soci che con la loro opera hanno ottenuto o fatto ottenere un importante e rilevante risultato a beneficio della categoria, possono essere insigniti del massimo riconoscimento “MEDAGLIA D’ORO”.
L’Onorificenza viene conferita dal Consiglio Nazionale e ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il nome del beneficiario della onorificenza comparirà nell’organigramma e su tutte le pubblicazioni della Federpol.

TITOLO 4°
CONTABILITA’ E FONDI SOCIALI

art. 30
Il patrimonio della FEDERPOL è costituito:
a) dalla testata della rivista “FEDERPOL - NOTIZIE” organo ufficiale della Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, Informazioni e la Sicurezza, edita a cura di persona designata dal Consiglio Esecutivo.
b) delle quote associative e degli altri contributi fissati dagli Organi Sociali;
c) dai contributi volontari dei Soci;
d) dai beni immobili e mobili, dai valori e titoli che, per qualsiasi causa, pervengano alla FEDERPOL;
e) dal Fondo di Riserva costituito dalle quote di eccedenza attiva annuale, che su proposta del Consiglio Esecutivo, vengano devolute dall’Assemblea Generale dei Soci.
I Fondi occorrenti per l’ordinaria gestione verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito o Uffici Postali, con firma libera e disgiunta del Tesoriere e del Presidente Nazionale. Tali depositi devono essere intestati a nome della FEDERPOL.

art. 31
Le attività svolte dai titolari di cariche sociali sono a titolo gratuito.
Le partecipazioni alle riunioni previste dallo Statuto non comportano rimborso spese.
Saranno effettuati rimborsi spese a tutti i Soci che saranno di volta in volta incaricati dal Consiglio Esecutivo di effettuare attività associative al di fuori delle riunioni previste Statutariamente. I rimborsi vanno curati dal Tesoriere e si limiteranno esclusivamente al pagamento delle spese documentate. I Presidenti Regionali possono chiedere il rimborso delle spese documentate al Tesoriere che provvederà in merito, in base a quanto previsto dal Bilancio annuale.
Il Bilancio deve prevedere, in linea di massima, anche la spesa (uscita) per il rimborso spese in generale ed in particolare della Presidenza, della Segreteria Generale, della Tesoreria e dei delegati di Organizzazioni Internazionali.

art. 32
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Tesoriere dovrà presentare al Consiglio Esecutivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell’anno successivo.
Dovrà poi fare esaminare entrambi i bilanci dal Collegio Sindacale e quindi sottoporli alla definitiva approvazione da parte dell’ Assemblea Generale dei Soci.
Le eccedenze di gestione attive verranno versate nel fondo di riserva.

art. 33
Il Consiglio Nazionale potrà investire parte del patrimonio sociale nell’acquisto di un immobile, quale sede sociale, con le modalità e di mezzi fissati dall’ Assemblea Generale.

art. 34

Lo scioglimento della FEDERPOL potrà avvenire su delibera dell’Assemblea Generale dei Soci, come previsto dall’art.3
In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori, ne determinerà i poteri, stabilirà le modalità di liquidazione, deciderà sulla destinazione, sempre a fini di beneficenza, ove devolvere il patrimonio sociale ed il fondo di riserva.
Determinerà inoltre i criteri per la conservazione dei documenti, degli atti e dell’archivio della Federazione.

art. 35
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.
Per controversie di qualsiasi genere e natura tra la Federazione ed i Soci, viene stabilito come Foro competente quello della sede Sociale della FEDERPOL.

art. 36
DISPOSIZIONI FINALI
Ogni modifica statutaria deve essere presentata per iscritto, anche da parte dei singoli soci, al Consiglio Direttivo per il relativo esame. L’accoglimento terrà conto della compatibilità delle proposte con l’impianto statutario. Tra le proposte conformi verrà valutata quella più completa e meglio formulata.
Le modifiche o lo statuto nel suo nuovo impianto devono essere sottoposte alla disamina ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.

Roma, 10 marzo 2007

F E D E R P O L
FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI PRIVATI
PER INVESTIGAZIONI INFORMAZIONI SICUREZZA

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 10/03/2007

 
 

download STATUTO FEDERPOL

    file.zip - 80 KB

visualizza STATUTO FEDERPOL

    file.pdf - 90 KB
 »AREA RISERVATA

user

pw
» Leggi e Regolamenti, Convenzioni
Codice Deontologico, Link e Statistiche
 »SOCI FEDERPOL

» cerca un'investigatore per città

 
 
 
 
ASSOCIATI

» A.B.I.

» I.K.D.

 
 
 

 »
come associarsi

 ©Copyright FEDERPOL Tutti i diritti riservati