statuto

TITOLO 1°
COSTITUZIONE


art. 01 DENOMINAZIONE


La "FEDERPOL – FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ISTITUTI PRIVATI PER LE INVESTIGAZIONI – PER LE INFORMAZIONI E PER LA SICUREZZA" è una Associazione Professionale a carattere nazionale e rappresenta gli interessi e l’espressione unitaria dei Titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’art. 134 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Informatori Commerciali e Investigatori Privati),e di quella ai sensi del D.lg. 271 del 28 luglio 1989 art. 222, nonché art. 327/Bis,comma 3, C.P.P., della Legge del 7 dicembre 2000 nr. 397.
Essa è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro.
La sede sociale è sita in Roma, Viale delle Milizie, 38.

art. 02 SCOPO ASSOCIATIVO

La FEDERPOL si propone:
a) la promozione ed il mantenimento del più alto livello morale e professionale dei Soci;
b) la salvaguardia del prestigio della professione di fronte all’Autorità ed i cittadini;
c) la promozione delle azioni per conseguire il riconoscimento giuridico della professione;
d) la difesa giuridica ed economica della Categoria, vigilando che l’espressione della volontà degli associati sia tutelata ed attuata in tutte le sedi competenti;
e) di attuare e promuovere iniziative per migliorare i sistemi di lavoro e facilitare la collaborazione tra gli aderenti alla Federazione ;
f) di disciplinare il comportamento dei Soci, che deve essere sempre improntato a probità e correttezza;
g) l’attuazione di una positiva collaborazione con gli Istituti di altre Nazioni tramite i collaterali Organismi Internazionali, tenendo comunque stretti rapporti con il maggiore organismo rappresentativo della Comunità Europea;
h) la pubblicazione periodica di un organo ufficiale della Federazione ed il mantenimento di un sito, per la trattazione di argomenti giuridico professionali che comunque interessino la categoria e che contengano quanto altro possa interessare gli associati;
i) lo svolgimento annuale del Congresso dei Soci anche per lo scambio di informazioni tecniche, giuridiche e professionali e per deliberare sugli argomenti utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
j) la vigilanza e la cura della corretta osservanza da parte dei Soci delle disposizioni di legge che regolano l’attività informativa, investigativa e di sicurezza, eventualmente promuovendo ogni idonea azione di legge, od intervenendo o compiendo atti di intervento, a salvaguardia della correttezza dell’operato del Socio.


art. 03 DURATA

La FEDERPOL ha durata illimitata.
Può essere sciolta per volontà espressa di almeno tre quarti (3/4) dei Soci iscritti, secondo quanto stabilito dal Codice Civile art. 21 comma III°.


art. 04 EMBLEMA SOCIALE

L’Emblema della FEDERPOL è formato da tre cerchi concentrici con interposta, nella prima corona circolare, la dicitura “FEDERPOL – Federazione Italiana Istituti – Investigazioni – Informazioni – Sicurezza” su fondo bianco, nella seconda corona circolare figurano le stelle Europee in oro su fondo blu, recante al centro, su campo bianco, la Bandiera Nazionale.
Su richiesta scritta del Socio, il Segretario Generale, verificata la sussistenza dei titoli necessari per il rilascio, autorizza per iscritto, il richiedente ad apporre su propria carta intestata e/o altri documenti l’Emblema Sociale FEDERPOL.
Con la perdita della qualità di Socio, derivante da avvenute dimissioni, stato di morosità, oppure per sanzioni disciplinari comminate dal Collegio dei Probiviri, quali la sospensione per qualsiasi motivo, o espulsione, decade, ipso iure, l’autorizzazione all’utilizzo dell’Emblema Sociale FEDERPOL.
Il Socio che riacquista la propria qualità, ovvero decorsi i termini di sospensione, per poter utilizzare nuovamente l’Emblema Sociale FEDERPOL, dovrà produrre una nuova richiesta come previsto nel presente articolo.

TITOLO 2°
ORGANI SOCIALI – ATTRIBUZIONI



art. 05 ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:
a) l’ Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Esecutivo;
c) il Consiglio Nazionale;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Presidente Nazionale;
g) il Vice Presidente;
h) il Segretario Generale;
i) il Tesoriere.
Costituiscono organi decentrati a carattere regionale e/o interregionale:
a) l’Assemblea Regionale;
b) i Consigli Regionali/Interregionali.
c) i Presidenti Regionali /Consiglieri Interregionali e/o i Vice Presidenti Regionali
d) Comitato Permanente Studi Legislativi

art. 06 ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è costituita dai Soci con diritto di voto, titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia come attività individuale, che come rappresentanti di persone giuridiche, nonché di quelli ai sensi del D.lg. 271 del 28 luglio 1989 art. 222, nonché art. 327/Bis comma 3, C.P.P., della legge del 7 Dicembre 2000 n. 397.
Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, i Soci d’Onore, i Soci in Alternativa, quelli Esteri nonché gli Investigatori Collaboratori.
L’Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Esecutivo ogni qualvolta necessario, almeno una volta all’anno, entro il 31 del mese di Giugno nella Sede Sociale o in altra sede, o nel caso ne faccia richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto (art.20 Codice Civile, comma II°).
I Soci sono convocati in Assemblea dal Segretario Generale a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, da inviarsi almeno venti (20) giorni prima dalla data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno deliberato dal Consiglio Esecutivo, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima.
L’Assemblea Generale è presieduta di diritto dal Presidente Nazionale che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

 

art. 6.1 Delibere
Le Deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni dell’ Assemblea Generale potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione della maggioranza dei presenti.
Per l’elezione delle Cariche Sociali si procede unicamente a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Esecutivo non hanno diritto al voto.

art. 6.2 Diritto di voto
Nell’Assemblea Generale possono votare i Soci intestatari di licenza per l’esercizio dell’attività. Non hanno diritto al voto i Soci sospesi o espulsi, nonché quelli dimissionari e quelli morosi all’atto delle operazioni assembleari.
Ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta, redatta su carta intestata del delegante riportante il nominativo del Socio delegato, anche se pervenute via fax o e-mail con firma digitale.
Non sono ammesse deleghe in bianco.

art. 6.3 Compiti

    L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
    6.3.1 provvede, mediante elezioni ogni tre anni, al rinnovo delle Cariche Sociali, in particolare dà la fiducia e nomina il Presidente Nazionale tra i Soci presenti, previa candidatura da esprimersi prima dell’inizio delle votazioni. I Soci candidati alla Presidenza esporranno all’Assemblea il proprio programma e presenteranno l’elenco dei Consiglieri che verranno nominati nel Consiglio Esecutivo, con le relative cariche, compreso il Tesoriere il quale può essere scelto anche tra uno dei membri del Consiglio Esecutivo stesso.
    Dopo l’esposizione dei vari candidati l’Assemblea procederà alla elezione del Presidente Nazionale, seguendo le Norme Statutarie e lo stesso procederà immediatamente alla nomina dei Componenti del Consiglio Esecutivo in precedenza indicati.
    Dopo la nomina del Presidente Nazionale, l’Assemblea procederà quindi all’elezione nominativa di  tutti i componenti del Collegio dei Probiviri, effettivi e supplenti  e di tutti i componenti del Collegio dei Sindaci, effettivi e supplenti.
    La composizione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci avverrà a maggioranza di voti; chi otterrà il maggior numero di voti avrà di diritto la carica di Presidente del Collegio mentre gli altri membri saranno nominati sulla base dei voti acquisiti. A parità di voti sarà nominato Presidente colui il quale avrà maggiore anzianità di iscrizione alla FEDERPOL.
    6.3.2 esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulla formazione e sull’impiego del fondo di riserva.
    6.3.3 delibera sulle spese straordinarie e sugli oggetti della gestione riservati alla sua    competenza.
    6.3.4 esamina, discute e delibera su ogni altro argomento di interesse associativo, che sarà sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.



art. 07 ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA


L’Assemblea Generale Straordinaria, ove si ravvisino condizioni di particolare gravità che possono compromettere il prosieguo dell’attività sociale, deve essere convocata nel più breve tempo possibile, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail attraverso il Segretario Generale, dal Consiglio Esecutivo, ovvero su specifica richiesta scritta di due decimi (2/10) degli associati, ovvero dal Consiglio Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei membri effettivi. Si applicano le stesse procedure dell’Assemblea Ordinaria.
In Assemblea Generale Straordinaria, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, assumerà la Presidenza dell’assemblea stessa il Socio eletto a maggioranza dei voti dei Soci presenti. Per tutti gli atti deliberati dall’Assemblea Generale Straordinaria, nonché le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti (2/10) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Così pure per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati (art.21 Codice Civile, comma III°). Le delibere potranno essere approvate per alzata di mano o per scrutinio segreto.

art. 08 CONSIGLIO ESECUTIVO

II Consiglio Esecutivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dai tre Consiglieri Interregionali. Per delega dell’ Assemblea Generale dei Soci, gli è affidata la gestione della Federazione, per cui ha il potere di compiere tutti gli atti necessari ed utili a tale scopo, nonché di svolgere ogni altro incarico attribuito da specifiche norme.
L’Avviso di convocazione, compilato dal Segretario Generale, è dal medesimo inviato a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione ed esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
E’ cura del Segretario Generale dare comunicazione sintetica ai Soci su quanto deliberato, attenendosi alle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio Esecutivo ha inoltre i seguenti compiti:
a) di riunirsi senza alcun preavviso e in caso di urgenza quando siede in Consiglio Nazionale ovvero in Assemblea Generale;
b) autorizzare il Presidente alla nomina dei Consulenti ed esperti nell’interesse della Federazione e dei Soci:
c) Nominare il Direttore Responsabile della rivista “FEDERPOL-NOTIZIE” e del sito “FEDERPOL”.
d) propone i Suoi Rappresentanti negli Organismi Internazionali;
e) propone il Presidente del Comitato Permanente Studi Legislativi;
f) propone i Rappresentanti FEDERPOL nel CDA dell’Ente Bilaterale “ENBISI” .
II Presidente ne armonizza la collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Nel caso di parità nelle votazioni del Consiglio Esecutivo, il Presidente ha la facoltà di far valere doppio il suo voto.
Ciascun membro del Consiglio Esecutivo può essere deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per irregolarità nelle funzioni a lui attribuite e/o per violazioni dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri è ampliato con la partecipazione di tre membri del Consiglio Nazionale e da un Avvocato esterno, scelto preferibilmente tra coloro che svolgono attività di consulenza in seno all’Associazione, o da un Socio FEDERPOL, nominato dalla persona sottoposto a deferimento sia in sede di accertamento che di deliberazione di provvedimenti.
La nomina del Collegio Giudicante verrà formalizzata per iscritto dal Segretario Generale, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail.

art. 09 CONSIGLIO NAZIONALE


Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dai Consiglieri Interregionali , dai Presidenti Regionali, e dal Presidente uscente. Quest’ultimo avrà il compito di coadiuvare ed armonizzare le scelte del Consiglio Nazionale in carica senza diritto di voto.
Ove qualcuno dei componenti non sia stato designato o eletto, il Consiglio può operare ugualmente, a condizione che siano in carica i tre quarti (3/4) dei membri previsti nel comma precedente.
I Presidenti Regionali, in casi eccezionali, possono delegare a rappresentarli il Vice Presidente o un proprio Consigliere Regionale.
E’ convocato dal Segretario Generale su invito del Presidente Nazionale che lo presiede, almeno due volte l’anno.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario Generale ai componenti del Consiglio Nazionale tramite lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno un’ora dopo la prima.                                                                                     
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei votanti presenti, a scrutinio segreto o per alzata di mano.                                                            
In assenza di convocazione, il Consiglio Nazionale ha facoltà di auto convocarsi qualora ricorrano gravi motivi su richiesta di almeno 3/5 dei suoi componenti effettivi.
Ha inoltre facoltà, qualora ravvisi avvenimenti di rilevanza tali da procurare grave danno alla FEDERPOL, di convocare a maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri effettivi, l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, in conformità a quanto previsto dell’art. 7 del presente Statuto.                                                                                              
I verbali delle riunioni vengono conservati presso gli Uffici Sociali ed un estratto di quanto deliberato, a firma del Segretario Generale, deve essere comunicato ai Soci, attenendosi alle vigenti disposizioni di legge.
Il Presidente ne armonizza la collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Spetta al Consiglio Nazionale deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Esecutivo riguardante la gestione dell’ Associazione, la difesa della Professione e più specificatamente:
a)decide l’affiliazione ad altri Organismi Nazionali e Internazionali;
b)autorizza il Presidente Nazionale a promuovere  liti attive e passive nei limiti della disponibilità di cassa;
c)promuove i referendum tra i Soci su argomenti di carattere generale;
d)è investito di ogni altro potere attribuito da specifiche norme;
e)delibera sulle inerzie del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, di quello dei Sindaci e dei Presidenti Regionali;
f)nomina i Suoi Rappresentanti negli Organismi Internazionali consiglio nazionale;
g)nomina il Presidente del Comitato Permanente Studi Legislativi;
h)nomina i Rappresentanti FEDERPOL nel CDA dell’Ente Bilaterale “ENBISI” .
I Componenti del Consiglio Nazionale, ad esclusione del Presidente del Collegio dei Probiviri, che  in mancanza di valida giustificazione da inviare al Segretario Generale,  risultino assenti e non rappresentati per due volte anche non consecutive alle riunioni, decadono dalla loro carica, con inibizione d’ufficio da parte del Segretario Generale che provvederà alla loro sostituzione con la nomina ufficiale del Vice Presidente. Perdono il diritto a candidarsi per il mandato del triennio successivo.                                                                   
Ciascun membro del Consiglio Nazionale può essere deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per irregolarità nelle funzioni a lui attribuite e/o per violazioni dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri è ampliato con la partecipazione di tre membri del Consiglio Nazionale e da un Avvocato esterno, scelto preferibilmente tra coloro che svolgono attività di consulenza in seno all’Associazione, o da un Socio FEDERPOL, nominato dalla persona sottoposto a deferimento sia  in sede di accertamento che di deliberazione di provvedimenti.
I tre membri verranno scelti dal Consiglio Esecutivo.                                                              
La relativa nomina del Collegio Giudicante viene formalizzata dal Segretario Generale con gli strumenti di rito.
Il Consiglio Nazionale potrà investire parte del patrimonio sociale nell’acquisto di un immobile, quale Sede Sociale, con le modalità e di mezzi fissati dall’ Assemblea Generale.



art. 10 CONGRESSO ANNUALE SOCI

II Consiglio Esecutivo stabilisce la data, la località del Congresso Nazionale Annuale con le modalità previste per l’Assemblea Generale.
Il Segretario Generale, in accordo con il Presidente, ne attua il programma e ne cura lo svolgimento.

art. 11 ELEZIONI

Le Elezioni del Presidente Nazionale, dei Componenti il Collegio dei Probiviri e dei Sindaci, avvengono ogni tre anni in sede di Assemblea Generale e si svolgono con le seguenti modalità:
1)il  Segretario Generale  predispone l’elenco dei Soci intervenuti e procede alla verifica della presenza del numero legale. L’Assemblea Generale nomina quindi il Comitato Elettorale, che è costituito da un Presidente, da un Segretario e da un componente, scelti anche tra i Soci titolari. Il Comitato Elettorale, che è competente a dirimere tutte le contestazioni sulle operazioni elettorali dell’ Assemblea, provvede alla verifica dei poteri e consegna ad ogni Socio le schede siglate;
2) i Candidati alla Presidenza Nazionale esporranno all’Assemblea il loro programma e presenteranno i soci che andranno a far parte del Consiglio Esecutivo con le relative  cariche;
3)dopo la presentazione di tutti i Candidati si procede all’elezione del Presidente Nazionale che provvede a nominare ufficialmente il  Vice Presidente, il Segretario Generale e i tre Consiglieri Interregionali, nonché  il Tesoriere;
4)si procede di seguito all’elezione dei singoli Componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.
Le candidature sono libere e ciascun Socio titolare, presente al momento delle votazioni, che abbia anzianità associativa continuativa di almeno tre anni, può candidarsi od essere proposto da altri Soci, previa sua accettazione.
Solo nelle elezioni del Presidente Nazionale, dei componenti il Collegio dei Probiviri ed in quello dei Sindaci, è richiesta l’anzianità associativa continuativa di almeno tre anni, mentre ciò non è richiesto per le nomine dei propri collaboratori da parte del Presidente Nazionale o dei Presidenti Regionali.
Il Presidente Nazionale ed i Soci eletti nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Sindaci rimangono  in carica per tre anni e possono essere  rieletti.
Il voto è segreto e le schede, prive di segni che non consentano l’identificazione del compilatore, vengono rimesse al Comitato Elettorale, che procede allo spoglio e ne comunica all’Assemblea l’esito ed i nominativi degli eletti.
In caso di parità dei voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità associativa effettiva e continuativa. L’anzianità associativa è determinata dalla data di iscrizione effettiva alla FEDERPOL. In caso di discontinuità ha valore l’ultima  iscrizione.
Il Comitato Elettorale curerà la stesura del verbale dei lavori dell’ Assemblea con l’esito delle votazioni ed entro tempi strettissimi ne invierà copia al Segretario Generale; questo ultimo, entro trenta (30) giorni depositerà, per la custodia e l’archiviazione, tutta la documentazione: l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, il verbale del comitato elettorale e le schede scrutinate per le relative elezioni.

 

art. 12 CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito di appartenenza alla presente Associazione verrà risolta con la seguente procedura:

a) il Socio, che ritenesse di aver subito un pregiudizio, dovrà obbligatoriamente, in prima istanza, rivolgersi al Collegio dei Probiviri in ottemperanza alla procedura di cui in appresso;
b) il Collegio dei Probiviri, esaminata la documentazione fornita dalle parti coinvolte nella controversia, esprimerà, a conclusione dell’istruttoria, con apposito verbale, il proprio giudizio. La decisione dovrà essere presa a maggioranza. Il verbale del Collegio dei Probiviri dovrà essere notificato entro sette (7) giorni al Segretario Generale, per le comunicazioni di rito. Copia del fascicolo dovrà essere inviata al Segretario Generale e custodito nella sede legale FEDERPOL.
c) il Socio che volesse appellare il giudizio del Collegio dei Probiviri, avrà la facoltà di impugnare la delibera nanti il Collegio Arbitrale con la procedura meglio prevista all’articolo 14.

art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 13.1 Composizione e durata
Il Collegio dei Probiviri e composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, tutti con anzianità associativa di almeno tre anni eletti dall’Assemblea Generale.
I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilità con le vertenze trattate.
L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica.
I Componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. 

art. 13.2 Competenza
Su richiesta scritta del Socio il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
a) sulle controversie attivate dai Soci, relative alla interpretazione dello Statuto;
b) sulle controversie relative alle violazioni delle norme dello Statuto e del Codice Deontologico da parte dei Soci;
c) sulle controversie in genere tra Soci.
Ogni controversia sarà, in prima istanza, di competenza del Collegio dei Probiviri ai quali il Socio, che ritenesse di aver subito un pregiudizio, dovrà obbligatoriamente rivolgersi in ottemperanza alla procedura di cui in appresso.

art. 13.3 Sanzioni
Il Collegio dei Probiviri, su istanza di parte, attiva il procedimento istruttorio sui fatti per fondatezza e rilevanza, dandone comunicazione scritta al Segretario Generale.
Esaminata la documentazione fornita da tutte le parti coinvolte nella controversia, esprimerà, con apposito verbale, il proprio giudizio, proponendo le seguenti sanzioni disciplinari:
1) RICHIAMO SCRITTO
Che consiste in un richiamo ufficiale in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.
2) CENSURA
Consiste in una formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo quando i comportamenti che prevedono il richiamo scritto siano gravi, persistenti e abituali.
3) SOSPENSIONE
Inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno dalla qualità di associato con la relativa impossibilità di partecipare alle attività sociali.
4) ESPULSIONE
Consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio e nella conseguente cancellazione dal libro Soci.
Le violazioni, per le quali il Collegio dei Probiviri può instaurare il provvedimento prima ed irrogare, poi, la richiamata sanzione, sono esclusivamente le seguenti:
a) atti che siano in grave contrasto con i doveri di Socio o che comunque arrechino gravi pregiudizi alla Federazione;
b) reiterate infrazioni per le quali è prevista la sospensione e per la persistente riprovevole condotta dopo che sia stato adottato il provvedimento della sospensione;

c) denigrazione della Federazione FEDERPOL;
d) l’espulsione è di diritto in caso di condanna per delitto doloso passata in giudicato o per ogni altro fatto che comporta la revoca della licenza da parte dell’Autorità Competente.

art. 13.4 Istruttoria

Il Collego dei Probiviri, in ogni sua composizione, a pena nullità, deve adottare per l’istruttoria, che deve essere esercitata entro un arco massimo di sessanta (60) giorni dalla conoscenza del fatto, la seguente procedura:
a) valutare la fondatezza e rilevanza dei fatti;
b)inviare all’interessato a mezzo raccomandata a/r, e copia per conoscenza ai componenti del Collegio, nonché al Segretario Generale, la notifica dell’apertura del procedimento  a suo carico contenente una descrizione sulla contestazione dei fatti e la richiesta di far pervenire al Collegio le proprie memorie difensive entro trenta (30) giorni, riservandosi, nei casi più gravi, di ascoltare  direttamente le  parti;
c)dare  la facoltà all’interessato di prendere visione degli atti in loro possesso e di estrarne copia;
d)valutare le giustificazioni fornite dall’interessato e le risultanze dell’istruttoria nonché tutti gli altri documenti acquisiti e ritenuti necessari;
e)Concedere proroga qualora se ne ravvisino le reali necessità.

art. 13.5 Decisioni
La decisione dovrà essere presa a maggioranza. Il verbale del Collegio dei Probiviri dovrà essere notificato entro sette (7) giorni al Segretario Generale, per le comunicazioni di rito. Il verbale delle decisioni adottate, firmato collegialmente da ogni componente, verrà inviato a cura del Segretario Generale alle parti coinvolte entro sette (7) giorni dalla data di emissione a mezzo raccomandata a/r, rendendone partecipi il Presidente Interregionale e Regionale.                                                                          
Solo nei casi di “espulsione” verranno informati i Soci FEDERPOL, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

art. 13.6 Deferimenti
Quando viene deferito uno o più membri del Collegio dei  Probiviri, il Collegio Giudicante sarà ampliato con due componenti del Consiglio Esecutivo, dallo stesso nominati e due componenti del  Consiglio Nazionale nominati dallo stesso.
La nomina dei Componenti del Collegio verrà formalizzata dal Segretario Generale.  
Le delibere sono esecutive solo ed esclusivamente quando sono definitive, ovvero quando non più appellabili.

art. 13.7 Appello
Il Socio che volesse appellare il giudizio del Collegio dei Probiviri, avrà la facoltà di impugnare la delibera nanti il Collegio Arbitrale, con la procedura meglio prevista nel successivo articolo, nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della delibera stessa.


art. 14 CLAUSOLA ARBITRALE


Avverso le delibere del Collegio dei Probiviri, nel termine perentorio di trenta (30) giorni dal ricevimento da parte dell’interessato della delibera stessa, è ammessa impugnazione nanti il Collegio Arbitrale con la seguente procedura:
a) la controversia verrà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che deciderà secondo diritto rendendo alle parti un lodo rituale nel rispetto del contraddittorio;
b) la parte che vorrà attivare la procedura dovrà preventivamente notificare al domicilio di controparte la richiesta di Arbitrato contenente la formulazione specifica dei quesiti e la nomina dell’Arbitro del Richiedente con invito ad eleggere il proprio Arbitro entro e non oltre il termine perentorio di trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica, in difetto di che provvederà il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per il domicilio della parte in difetto;
c) gli Arbitri avranno ulteriori 30 giorni per concordemente nominare il Presidente del Collegio, in difetto di che provvederà il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città in cui ha sede la Presidenza Nazionale;
d) dalla costituzione del Collegio con accettazione del mandato da parte del Presidente gli Arbitri avranno 90 giorni di tempo per rendere lodo rituale;
e) il termine potrà essere prorogato per giorni 90 solo per una volta e solo in caso della necessità di assumere mezzi di istruzione probatoria;
f) il Collegio avrà sede nella città in cui risiede la Presidenza Nazionale al momento della notifica del primo atto;
g) per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura l'Arbitrato sarà regolamentato da quanto previsto dagli artt. 806 e segg. C.P.C..
h) le spese saranno a carico della parte soccombente.

art. 15 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci, è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti tutti con anzianità associativa di almeno tre anni eletti dall’Assemblea Generale.                                                                                                    
I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilità con le vertenze trattate.
L’incarico di componente del Collegio, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica. I Componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è, di diritto, Componente del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. Il Collegio dei Sindaci ha le seguenti attribuzioni:

a) esercita il controllo legale della gestione contabile e amministrativa;
b) accerta la rispondenza del bilancio e del fondo delle entrate e delle uscite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
d) propone al Consiglio Esecutivo i provvedimenti per rendere più economica la gestione.

Il Collegio dei Sindaci deve procedere alla tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni in termini di legge; sui libri, saranno riportate le risultanze degli accertamenti eseguiti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta; il dissenziente deve far risultare per iscritto nel verbale, i motivi del dissenso. Il Collegio che, in conseguenza degli accertamenti eseguiti, venga a conoscenza di irregolarità di gestione amministrativa, è tenuto a promuovere l’azione di responsabilità, previa contestazione degli addebiti nei confronti dei responsabili, avvertendo i membri del Consiglio Nazionale. In tale caso il Collegio dei Sindaci è tenuto a presentare una relazione motivata e dettagliata anche all’Assemblea.
Qualora l’associazione risulti formata da un numero di iscritti inferiori complessivamente a trenta e comunque se i flussi di tesoreria non superino annualmente l’ammontare di euro 90.000,00, potrà essere nominato dall’assemblea un solo sindaco in luogo del Collegio dei Sindaci.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci sarà invitato a presiedere alle riunioni del Consiglio Nazionale qualora le argomentazioni all’orgine del giorno siano di loro pertinenza.


art. 16 PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente della FEDERPOL ha la rappresentanza legale e la firma della Federazione. Ha inoltre le seguenti attribuzioni:
a) presiede di diritto l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Esecutivo;
b) nomina i Componenti del Consiglio Esecutivo e li può dimettere dandone motivazione scritta al Consiglio Nazionale;
c) predispone le direttive per governare e potenziare la categoria; d) effettua tentativi per appianare i contrasti tra i Soci e tra i Soci e gli Organi Associativi e comunque ogni divergenza che dovesse sorgere nell’Associazione. A tal fine può nominare un Comitato formato da Soci d’Onore;
e) ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare Avvocati e Procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualunque grado e giurisdizione; può delegare un componente dell’Associazione in sua vece; può stipulare contratti, transazioni, convenzioni e quanto altro necessario esclusivamente per fini associativi, nominando eventuali Consulenti nelle singole materie di interesse;
f) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati e ad effettuare pagamenti, qualunque ne sia l’ammontare, rilasciandone quietanza liberatoria, ed a compiere quanto altro disposto dagli articoli del Presente Statuto;
g) su delibera del Consiglio Esecutivo, ha la firma e la rappresentanza per gli atti di straordinaria amministrazione ed esercita la facoltà di cui al punto “e”, salvo per casi di assoluta urgenza, il cui operato deve essere ratificato entro trenta giorni;
h) mantiene ed assume i necessari contatti con gli organi legislativi, segreterie dei partiti politici; intensifica i rapporti con i rappresentanti delle due Camere del Parlamento; predispone ed interviene su disegni di legge che regolamentino la categoria, ne segue lo sviluppo; coordina il Presidente del Comitato Permanente degli Studi Legislativi; mantiene ed assume i necessari contatti con organismi centrali della pubblica amministrazioni per utili iniziative tendenti anche ad eliminare eventuali provvedimenti dannosi per la categoria;
i) cura le relazioni ed i rapporti con la stampa, le televisioni e con quanto altro ritenuto utile all’immagine della FEDERPOL;
j) coordina i rappresentanti FEDERPOL del CDA dall’Ente Bilaterale “ENBISI”;
k) rappresenta la FEDERPOL negli Organismi Internazionali, anche tramite un suo delegato;
l) sostituisce il Segretario Generale per qualsiasi impedimento di questi;
m) convoca , attraverso il Segretario Generale, il Consiglio Esecutivo quando necessario, il Consiglio Nazionale due volte l’anno;
n) promuove ogni iniziativa in Campo Nazionale ed Internazionale nell’interesse della Federazione;
o) cura l’immagine della FEDERPOL e mantiene direttamente i contatti con la Pubblica Amministrazione e le relative Autorità.

art. 17 VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente Nazionale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Potrà essere delegato dal Presidente a rappresentarlo o a svolgere particolari incarichi. Subentra nella carica e nella nomina del Presidente Nazionale, qualora questi decada per dimissioni o altre cause e ne assume in pieno i poteri e le prerogative fino alle nuove elezioni che dovranno essere indette nel più breve tempo possibile.

art. 18 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale collabora con il Presidente Nazionale e svolge i seguenti compiti:
a) promuove ogni iniziativa per il buon funzionamento della Federazione e del relativo Ufficio Segreteria, curando le varie comunicazioni sociali;
b) convoca nei modi previsti, l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Nazionale ed Esecutivo predisponendo e compilando gli avvisi con l’Ordine del Giorno delle convocazioni;
c) rinvia all’esame del Collegio dei Probiviri le questioni attinenti ad eventuali violazioni dello Statuto e segnala al Presidente Nazionale eventuali comportamenti non conformi all’etica professionale ed associativa, dandone sempre notizia al Consiglio Esecutivo ed al Presidente Regionale competente;
d) esamina, con i Consiglieri Interregionali ed i Presidenti Regionali, il grave problema dell’abusivismo e suggerisce i provvedimenti per affrontarlo;
e) con il consenso del Consiglio Esecutivo potrà fruire, per casi particolari, di consulenze tecnico-legali;
f) coordina e cura, con il Presidente Nazionale, le Relazioni ed i Rapporti con la Stampa e quanto altro ritenuto utile all’immagine della Federazione;
g) compila e conserva i libri delle Assemblee, con i verbali di quelle Generali, Ordinarie e Straordinarie, e delle riunioni del Consiglio Nazionale ed Esecutivo e del Collegio dei Probiviri;
h) attenendosi alle disposizione di legge vigenti invia comunicazione sintetica di quanto deliberato a tutti i Soci e ne cura l’attuazione;
i) sospende d’ufficio il socio non in regola con la quota sociale alla data del primo marzo e dispone tramite la Segreteria la cancellazione dello stesso sugli annuari ed elenchi;
j) entro il 31 Marzo, il Segretario Generale provvederà a comunicare al Socio stesso l’automatica perdita della qualifica di Socio FEDERPOL e di tutti i benefici da essa derivanti;
k) mantiene stretti rapporti con i Consiglieri Interregionali e con i Presidenti Regionali e con loro armonizza l’organizzazione di Corsi Formativi, Seminari di Informazione ed ogni altra attività dell’associazione;
l) autorizza la riproduzione dell’Emblema Sociale su richiesta dei Soci;
m) gestisce l’Ufficio Segreteria FEDERPOL e ne coordina l’attività, provvedendo alle dovute comunicazioni ai Soci ed agli Organi Sociali, nonché quelle tra gli Organi Sociali ed i Soci, conservando ogni comunicazione negli appositi archivi;
n) autorizza il pagamento dei rimborsi richiesti dai soci;
o) assume le attribuzioni del Tesoriere, per qualsiasi causa manchi questo ultimo;
p) svolge le mansioni e gli incarichi citati negli articoli del presente Statuto;
q) viene sostituito dal Presidente Nazionale, in caso di Sua assenza.


art. 19 TESORIERE



Al Tesoriere Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) cura la regolare tenuta dei registri sociali e precisamente: 1. il libro dei Soci ed i relativi fascicoli d’archivio; 2. il libro degli inventari; 3. il libro di Cassa;
b) tiene l’ordinaria amministrazione e ne cura la regolare gestione di cassa;
c) predispone la situazione finanziaria, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le relazioni allegate;
d) provvede alle spese di ordinaria amministrazione con i fondi della Federazione e con la firma disgiunta dal Presidente;
e) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati ed effettuare pagamenti;
f) cura il perfezionamento delle pratiche dei Soci, seguendo le disposizioni del Consiglio Esecutivo, conserva i documenti prodotti e cura l’incasso dei contributi;
g) sollecitamente segnala al Segretario Generale l’elenco dei Soci inadempienti successivamente alla data del 28 febbraio;
h) tiene il registro delle tessere dei Soci, ritira quelle scadute, compila le nuove a firma del Presidente e le spedisce al Presidente Regionale che provvederà alla consegna al nuovo Socio;
i) aggiorna l’ Albo dei Soci, titolari di Istituti Italiani ed Esteri, attribuendo a ciascuno il numero di iscrizione in ordine di anzianità associativa, trascrivendolo sulle tessere associative;
j) compila l’ Annuario dei Soci titolari, ordinati per Delegazioni Regionali/Interregionali e suddivisi per Provincia con tutte le indicazioni sul loro recapito;
k) evade la corrispondenza dei Soci, connessa alle funzioni attribuitegli;
l) le quote annuali perverranno alla Tesoreria direttamente dai Soci;
m) fa parte del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

art. 20 CONSIGLIO INTERREGIONALE


Il Consiglio Interregionale è un organo sociale decentrato. Le sue deliberazioni hanno scopo propositivo sia verso il Consiglio Regionale che il Consiglio Esecutivo e Nazionale. Il Consiglio Interregionale è formato dal Consigliere Interregionale e dai Presidenti Regionali dell’area di appartenenza. E’ convocato ed è presieduto dal Consigliere Interregionale e si riunisce due volte l’anno.
Le riunioni hanno come scopo lo scambio di informazioni, redigere proposte da sottoporre al Consiglio Esecutivo, rafforzare i rapporti con le strutture amministrative del territorio e quanto altro utile per un approfondimento dei programmi associativi, organizzare corsi di formazione e stage su area interregionale.

art. 21 CONSIGLIERI INTERREGIONALI

I Consiglieri Interregionali sono tre:
a) Consigliere Nord Italia (Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna)

b) Consigliere Centro Italia (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio,)

c) Consigliere Interregionale Sud Italia e Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
E’ un Organo gerarchicamente sovrapposto ai Presidenti Regionali ed è il raccordo con il Consiglio Esecutivo.
Gli stessi coordinano le Delegazioni Regionali spronando i Presidenti ad un maggiore impulso Associativo, seguono il loro operato per collaborare alla risoluzione dei problemi dell’Associazione o dei singoli titolari di Istituti. Sollecitano le Delegazioni Regionali a trasmettere i dispositivi delle decisioni di Autorità Amministrative e Giudiziarie per acquisire elementi di valutazione e suggerirne i conseguenti comportamenti.
Riferiscono ai Presidenti Regionali sull’operato dell’Esecutivo. Rappresentano in Consiglio Esecutivo le istanze dei Presidenti Regionali . Possono coadiuvare il Presidente Nazionale nella redazione della rivista “FEDERPOL NOTIZIE”, nella gestione del sito Internet www.FEDERPOL.net nelle pubbliche relazioni per promuovere l’immagine dell’ Associazione.
Con il Segretario Generale ed i Presidenti Regionali collaborano a promuove seminari di studio e stage di aggiornamento nella loro area, nonché a contrastare l’abusivismo.
Tutta la documentazione a loro pervenuta o da loro prodotta a causa dell’Ufficio cui sono preposti, deve essere immediatamente inviata, per conoscenza, al Segretario Generale ed alla Segreteria FEDERPOL di Roma.

art. 22 DELEGAZIONI REGIONALI

Le Regioni con almeno cinque soci possono costituirsi in Delegazioni Regionali. Le altre Regioni con un numero inferiore a cinque possono associarsi con quelle vicine in Delegazioni Interregionali.

Gli Organi Sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Regionale o Interregionale;
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
Non fanno parte degli Organi Sociali i Delegati Provinciali non Consiglieri.

art. 23 ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI

L’ Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente Regionale almeno due volte all’anno ed è presieduta di diritto dal Presidente stesso che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente Regionale.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente Regionale, tramite lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione, con l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L’avviso va inviato a tutti i Soci della/e Regione/i e per conoscenza al Consigliere Interregionale di competenza che interverrà alle riunioni ed al Segretario Generale.
L’ Assemblea viene chiamata a discutere e deliberare prevalentemente sui problemi di carattere regionale:
a) esamina, discute e delibera su ogni argomento che sarà sottoposto al suo esame;
b) nomina il Presidente Regionale che è membro di diritto del Consiglio Nazionale, mentre il Vice Presidente ed i Consiglieri vengono nominati dal Presidente stesso, fino ad un massimo di tre per le Regioni con cinquanta Soci, oltre i cinquanta Soci fino ad un massimo di cinque.
c) il Presidente Regionale rimane in carica tre anni dalla nomina e può essere rieletto.
d) il Vice Presidente regionale può partecipare, in assenza del Presidente Regionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale, per le quali deve ricevere delega dal suo Presidente. Le regioni con almeno quattro Soci, senza alcun rappresentante nel Consiglio, hanno diritto ad un Consigliere nominato dal Presidente Regionale. I componenti del Consiglio Regionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di impedimento, dimissioni o cessazioni per altre cause del Presidente subentra, previa accettazione, nelle funzioni e nella nomina il Vice Presidente il quale ha facoltà di restare in carica fino alla fine naturale del mandato.
Qualora ciò non avvenga, alla convocazione dell’Assemblea Regionale provvederà il Segretario Generale.
Le elezioni avvengono a lista unica comprendente tutti gli elettori, con le stesse modalità delle elezioni degli Organi Nazionali. Il verbale, redatto dal Segretario del Comitato Elettorale, le schede scrutinate, le deleghe e le risultanze delle elezioni devono essere inviate alla sede sociale che provvederà all’archiviazione e conservazione.
Le risultanze delle votazioni, gli interventi dei Soci e le argomentazioni trattate nelle riunioni saranno oggetto di relazione, che sarà trasmessa dal Presidente Regionale, entro dieci giorni dall’avvenuta riunione, al Segretario Generale.

Art. 24 PRESIDENTI REGIONALI

I Presidenti Regionali:
a) devono esporre le istanze dei Soci rappresentati al Consiglio Esecutivo e illustrano i fatti salienti che interessano la categoria;
b) rinsaldano lo spirito associativo con frequenti riunioni;
c) svolgono opera di proselitismo per acquisire nuovi Soci, istruiscono le relative pratiche inviando le risultanze di una nota informativa, al Segretario Generale, entro trenta (30) giorni dalla richiesta;
d) provvedono alla consegna ai neo iscritti, della tessera associativa, dello Statuto e dello Attestato di Iscrizione alla FEDERPOL con la relativa data che corrisponde a quella di accoglimento della domanda;
e) sollecitano il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Associazione che vanno fatte direttamente alla Tesoreria Nazionale;
f) tengono diretti contatti con i Soci della propria Regione e gli forniscono ogni possibile assistenza, avvalendosi, se del caso, del parere degli Organi Nazionali;
g) presiedono l’Assemblea Regionale dei Soci;
h) nominano e dimettono i componenti del Consiglio Regionale, dandone motivazione al Consiglio Nazionale e nominano i Delegati Provinciali nelle provincie non coperte da un Consigliere Regionale;
i) diramano le istruzioni ricevute dagli Organi Nazionali e impartiscono direttive a tutela del prestigio della Categoria;
j) promuovono almeno una volta l’anno seminari locali di studio, in stretto contatto con i Consiglieri Interregionali e con il Segretario Generale;
k) propugnano la lotta contro l’abusivismo, suffragando i propri rilievi, rendendone edotto il Comitato Permanente Studi Legislativi tramite il Consigliere Interregionale, per le azioni di competenza;
l) propongono, dopo aver previamente sentito il proprio Consiglio Regionale, al Collegio dei Probiviri i casi per i quali si ritiene necessario giudicare, il comportamento dei singoli in relazione alla violazione delle norme previste dallo Statuto FEDERPOL.
Qualsiasi iniziativa dei Presidenti Regionali intrapresa nel quadro dell’azione promozionale della FEDERPOL, deve essere concordata con il Consigliere Interregionale e con il Segretario Generale, in particolare quanto riguarda i rapporti con le Questure e le Prefetture delle provincie di competenza, che devono essere portate avanti con una visione nazionale delle singole problematiche.

Art. 25 COMITATO PERMANENTE STUDI LEGISLATIVI

Il Comitato Permanente Studi Legislativi ha la finalità di elaborare e promuovere ogni tipo di studio ed azione attinente agli studi legislativi che possono portare beneficio alla categoria degli Investigatori Privati.
Il Comitato promuove ed attua la collaborazione e lo scambio di pareri con altre associazioni di categoria degli investigatori, con altre categorie di ordine dottrinario, forense, accademico della Magistratura, al fine di rendere più efficace presso gli Organi Legislativi ed Esecutivi. Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro (4) Consiglieri. Il Presidente del Comitato nomina ed eventualmente dimette i Consiglieri.
Tutti i componenti del Comitato devono essere Soci FEDERPOL al momento della nomina e durante l’incarico.
Il Comitato, su proposta del suo Presidente, potrà costituire Sub Comitati, i quali avranno durata e competenza specifica. Il Comitato ha i seguenti compiti:
1. propone alle P.A. ed ai Ministeri modifiche alle normative vigenti;
2. propone ai Ministeri competenti ed agli Organi Politici proposte di legge afferenti l’attività dell’Investigatore Privato;
3. svolge l’attività consulenziale legislativa nei confronti degli associati e degli Organismi Federativi;
4. propone e da pareri in merito ai corsi di formazione proposti dalla FEDERPOL;
5. da pareri relativamente all’interpretazione delle norme legislative e dello statuto;
6. si attiva in merito a qualsiasi attività venga loro proposta dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Esecutivo e dal Collegio dei Probiviri, inerente agli aspetti legislativi;
7. su richiesta, è disponibile ad incontri con Autorità locali inerente gli argomenti di sua competenza.
Il Presidente del Comitato rappresenta le delibere prodotte nei confronti delle Istituzione e degli interlocutori sociali.

TITOLO 3°
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


art. 26 SOCI

I Soci FEDERPOL devono essere tesserati secondo le modalità e categorie previste dallo Statuto, e più precisamente:
- Socio Titolare
- Socio in Alternativa
- Socio Collaboratore
- Socio d’Onore
- Medaglia d’Oro
- Socio Simpatizzante.
Il Socio FEDERPOL non può rivestire carica e/o incarico alcuno in seno ad altri sodalizi di rilievo nazionale o internazionale aventi finalità statutarie anche solo in parte analoghe a quelle di FEDERPOL, salvo si tratti di associazioni e/o enti dichiarati preventivamente compatibili dal Consiglio Esecutivo, con il parere vincolante del Consiglio Nazionale.
Il Socio FEDERPOL, che alla presentazione del presente Statuto, si trovasse in una situazione di incompatibilità sopra indicata, dovrà optare, entro un anno, tra la qualità di Socio FEDERPOL e la carica e/o l’incarico altrove attribuitogli, comunicandolo al Segretario Generale. 

26.1 Socio Titolare
Possono far parte, in qualità di Soci della FEDERPOL gli intestatari di Licenze Governative degli Istituti di Investigazioni, Informazioni e Ricerche Nazionali ed Esteri, nonché di quelli ai sensi del D.lg. 271 del 28 Luglio l989, artt. 38/222 C.P.P. delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura.
E’ altresì Socio il Titolare di Licenza Governativa come previsto dal dall’art. 257 bis, del Regolamento T.U.L.P.S..
La funzione di Socio Titolare, è individuale e non trasferibile.                          
Si compendia nel diritto/dovere inalienabile di eleggere ed essere eletto a qualsiasi Carica Sociale, nella facoltà di intervenire, attraverso gli Organi Sociali, su qualsiasi questione e nella possibilità di esprimere, sempre attraverso gli Organi Sociali, proposte e suggerimenti, obiezioni e contrasti.

26.2 Socio in Alternativa
I Soci di un Istituto Titolare di Licenza Governativa possono divenire Membri della FEDERPOL come Soci in Alternativa. I Soci in Alternativa possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative, non possono rappresentare per delega i Soci Titolari.

26.3 Socio Collaboratore
Coloro che all’atto della domanda siano collaboratori di un Titolare Associato diventano Soci della FEDERPOL con la qualifica di “Soci Collaboratori”.
I Soci Collaboratori, oltre alla buona condotta privata e professionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano raggiunto la maggiore età; siano cittadini comunitari; siano immuni da precedenti e pendenze penali dolosi; siano in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo;
b) siano, all’atto della domanda, collaboratori, regolarmente segnalati alla competente Prefettura, di un Socio titolare di Istituto che dovrà rilasciare, all’uopo, ampia dichiarazione assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato, allegando la relativa documentazione;
c)sulla tessera associativa deve essere indicata la dipendenza del Socio Titolare.
L’eventuale nuova collaborazione del “Socio Collaboratore” con altro Associato, imporrà la medesima procedura per la riammissione alla FEDERPOL.
E’ assolutamente vietato agli Investigatori Collaboratori, e quindi non in possesso di Licenza Governativa, di assumere, svolgere e/o condurre a termine incarichi professionali per loro esclusivo conto e/o in forma personale.
Gli Investigatori Collaboratori sono tali in quanto operano per un Titolare di Licenza Governativa, Associato, ed ogni variazione a quanto disposto dal capoverso precedente comporta l’immediata espulsione dalla FEDERPOL e la denuncia alle Autorità competenti.
I Soci Collaboratori, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative, non possono rappresentare i soci titolari, ma possono richiedere la parola nel corso delle assemblee, esternando il loro pensiero.

26.4 Socio d’Onore
Può essere conferita la qualifica di Socio d’Onore a tutti coloro, Soci e non Soci, che si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria e della Federazione, nonché ai cittadini stranieri che, nello svolgere attività investigativa ed informativa nei loro Paesi, abbiano tenuto stretti legami con la FEDERPOL e dimostrato stima, simpatia e fratellanza verso i nostri associati.
La nomina a Socio d’Onore viene conferita dal Consiglio Esecutivo, su proposta dei Presidenti Regionali che devono istruire la relativa pratica.
L’iscrizione nel Ruolo d’Onore non comporta il pagamento delle quote associative.
I Soci del Ruolo d’Onore, già iscritti alla FEDERPOL ed in attività, conservano il diritto di voto optando per il pagamento delle quote associative, possono essere eletti alle Cariche Sociali.
I Soci del Ruolo d’Onore possono partecipare ad ogni attività   della Federazione, con diritto di intervento, senza diritto di voto.

26.5 Medaglia d’Oro
I Soci che con la loro opera hanno ottenuto o fatto ottenere un importante e rilevante risultato a beneficio della categoria, possono essere insigniti del massimo riconoscimento “Medaglia d’Oro”.
L’Onorificenza viene proposta dal Consiglio Esecutivo,  conferita dal Consiglio Nazionale e ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il nome del beneficiario della onorificenza comparirà nell’organigramma e su tutte le pubblicazioni della FEDERPOL.

26.6 Socio Simpatizzante
E’ facoltà dei Soci Titolari FEDERPOL di proporre a rivestire la qualifica di Socio Simpatizzante quelle persone che per la loro attività a favore degli Investigatori Privati hanno acquisito, anche solamente a livello locale, particolari benemerenze  dimostrando stima e rispetto per la nostra categoria.
La proposta deve essere inviata al Presidente Regionale il quale la inoltrerà con breve sintesi illustrativa al Consiglio Esecutivo  per la relativa approvazione.
Al Socio Simpatizzante verrà rilasciata una apposita pergamena attestante la sua qualifica di Socio Simpatizzante FEDERPOL, acquisita su proposta del Socio di cui verrà indicato nome e Cognome.
La consegna delle pergamene dovrà avvenire in occasione di incontri  concordati e verrà fatta dal Presidente Regionale e dal Socio proponente.
Presso la Segreteria FEDERPOL verrà istituito un apposito registro ove verranno  segnati in ordine cronologico di rilascio i relativi attestati con a fianco il nome del socio proponente.



art. 27 DOMANDA D’ISCRIZIONE


La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della FEDERPOL, tramite il competente Presidente Regionale che la istruisce e la trasmette al Segretario Generale con una nota informativa. Sono compilate su appositi moduli, corredate da due fotografie formato tessera firmate sul davanti, fotocopia della licenza governativa che abilita alla professione, fotocopia dell’attestazione dell’avvenuta dichiarazione di intenzione di prosecuzione d’attività per l’anno in corso, versamento a fondo perduto  di una tantum per l’impianto della pratica e della relativa tessera, oltre alla quota di iscrizione.
Il Candidato Socio deve dichiarare, anche autocertificandolo, di non versare in alcuna situazione di incompatibilità di cui all’articolo precedente, all’atto di presentazione della domanda.
L’adesione si intende di durata annuale tacitamente rinnovata con il pagamento della relativa quota, salvo quanto previsto di seguito.
Entro quarantacinque (45) giorni dalla data della domanda d’iscrizione, gli aspiranti Soci Titolari e Collaboratori hanno diritto di conoscerne l’esito, che il Segretario Generale comunicherà al Presidente Regionale. 
La decisione sull’ammissione o meno di un Socio o la sua rinnovazione negli anni successivi verrà adottata  dai Componenti del Consiglio Esecutivo.                                                                                        
L’eventuale non accoglimento della domanda non potrà essere impugnato dall’aspirante Socio o dal Socio non rinnovato.
E’ consentito ai Soci FEDERPOL, a seguito di esplicita autorizzazione, di essere iscritti ad altre associazioni di categoria nazionali ed estere aventi scopi affini, purché queste non siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la politica associativa della FEDERPOL o che non abbiano avuto comportamenti lesivi alla  immagine della FEDERPOL.
I soci provenienti da altre Associazioni della stessa categoria aventi scopi affini possono iscriversi alla FEDERPOL purché:
a)le associazioni di provenienza non siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la politica associativa della FEDERPOL o che non abbiano avuto comportamenti lesivi alla immagine della FEDERPOL;
b) non rivestano cariche nella associazione di provenienza, né potranno altresì assumere incarichi o cariche nella FEDERPOL.
L’accettazione dei Soci provenienti da altre Associazioni affini dovrà essere ratificata dal Consiglio Nazionale.
Non possono far parte della FEDERPOL i titolari degli Istituti di Vigilanza, altro che non siano anche in possesso dell’ autorizzazione di Informatore Commerciale, Investigatore Privato o Investigatore Penale.                              
Il Consiglio Esecutivo può ammettere come Soci della FEDERPOL i cittadini stranieri che nei loro Paesi svolgono attività investigativa e informativa. Costoro dovranno corrispondere una quota annuale associativa, potranno partecipare ai Congressi Annuali della Federazione ed alle Assemblee Ordinarie e non potranno essere eletti in cariche associative.
L’importo delle quote associative saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Esecutivo ed approvate dall’Assemblea Generale.


art. 28 DIMISSIONI


Le dimissioni dei Soci, da farsi per iscritto, potranno essere accettate dal Consiglio Esecutivo soltanto a condizione che siano motivate e che lo stesso sia in regola con la quota associativa. Per ragioni di rapporti associativi, nessun Socio, senza autorizzazione del Consiglio Esecutivo, dopo aver sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, potrà chiamare in giudizio davanti l’Autorità Giudiziaria, in sede penale o civile, un altro Socio della FEDERPOL. Il Socio dimissionario od espulso dovrà restituire la tessera completa del porta documenti unitamente alla placca di metallo rilasciata a suo tempo in comodato gratuito. Si sottolinea che la tessera, il porta documenti e la placca sono di esclusiva proprietà della FEDERPOL, che ne può disporre in qualsiasi momento. La mancata restituzione di quanto sopra, nei tempi e nei modo previsti dalla FEDERPOL determinerà, ipso iure, il recupero forzato anche per via giudiziaria. Saranno altresì informati dell’avvio del procedimento le Prefetture e le Questure competenti. La stessa procedura sarà attuata nei confronti dei Soci in Alternativa e dei Soci Collaboratori ed in questi casi sarà il Socio Titolare a provvedere a restituire la tessera ed il portatessera con distintivo al Segretario Generale.

art. 29 QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Esecutivo ed approvate dall’Assemblea Generale.
Gli Investigatori Privati, provenienti da altre Associazioni di Categoria che nel corso dell’anno dovessero iscriversi alla FEDERPOL, usufruiranno della iscrizione gratuita per l’anno corrente, salvo la spesa una tantum.
Il pagamento delle quote potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale intestato alla FEDERPOL, oppure con assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato alla FEDERPOL o bonifico bancario da accreditare sul c/c della FEDERPOL o attraverso RIBA regolarmente autorizzata.
L’anno fiscale coincide con quello solare e le quote vanno pagate in un’unica soluzione nel periodo dal 1° Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno.
Dal 1° Marzo di ogni anno, il Socio è ritenuto inadempiente e sarà automaticamente sospeso dal Segretario Generale e cancellato d’ufficio dagli annuari ed elenchi.
Il Socio inadempiente non potrà partecipare alle riunioni ed assemblee, né potrà esercitare altri diritti sociali.
Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Segretario Generale comunicherà al Socio stesso la perdita della qualifica di Socio FEDERPOL.
Gli importi sono a disposizione presso la Sede Sociale e presso il Tesoriere.
Gli importi delle quote associative annuali sono riassunti in una tabella a disposizione dei Soci e custoditi dal Tesoriere e presso la Sede Sociale.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

art. 30 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci ordinari hanno i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto in ogni sua parte;
b) pagare le quote sociali ed ogni altro contributo entro le scadenze fissate;
c) osservare una particolare e scrupolosa diligenza professionale nell’espletamento delle prestazioni tra associati avendo riguardo di praticare tariffe agevolate.
d) ottemperare alle prescrizioni degli Organi Sociali;
e) non svilire o compromettere con le proprie azioni e comportamenti la dignità di Socio, ne della Federazione.
Le violazioni dei presenti principi comportano il deferimento del Socio al Collegio dei Probiviri per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO 4°
CONTABILITA’ E FONDI SOCIALI

art. 31

Il patrimonio della FEDERPOL è costituito:
a) dalla testata della rivista “FEDERPOL - NOTIZIE” organo ufficiale della Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, Informazioni e la Sicurezza, edita a cura di persona designata dal Consiglio Esecutivo.
b) delle quote associative e degli altri contributi fissati dagli Organi Sociali;
c) dai contributi volontari dei Soci;
d) dai beni immobili e mobili, dai valori e titoli che, per qualsiasi causa, pervengano alla FEDERPOL;
e) dal Fondo di Riserva costituito dalle quote di eccedenza attiva annuale, che su proposta del Consiglio Esecutivo, vengano devolute dall’Assemblea Generale dei Soci.
f) dalle sopravvenienze attive provenienti da Corsi Informativi o di Formazione istituiti e gestiti dalla FEDERPOL stessa, nonché dalle stesse sopravvenienze provenienti da sponsorizzazioni di vario genere in occasioni di manifestazioni varie della FEDERPOL stessa.
I Fondi occorrenti per l’ordinaria gestione verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito o Uffici Postali, con firma libera e disgiunta del Tesoriere e del Presidente Nazionale. Tali depositi devono essere intestati a nome della FEDERPOL.

art. 32 RIMBORSI

Le attività svolte dai Soci nelle varie cariche Statutarie, nel Consiglio Nazionale ed Esecutivo, nelle Commissioni, nei Comitati e nei Collegi opportunamente costituiti, comportano l’acquisizione di un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano, oltre al rimborso delle spese sostenute come di seguito stabilito:
- rimborso costo del biglietto;
- rimborso viaggio aereo solo se preventivamente autorizzato dal Segretario Generale e solo per urgenti ed inderogabili necessità istituzionali;
- rimborso forfettario su base chilometrica in caso di utilizzo di mezzo privato, omnicomprensivo di spese carburante e usura/utilizzo;
- rimborso autostrada con presentazione di ricevuta;
- rimborso per pernottamento;
- rimborso per pasto se non comprensivo nel trattamento di mezza pensione o pensione completa.
Saranno effettuati rimborsi spese a tutti i Soci che saranno di volta in volta incaricati dal Consiglio Esecutivo di effettuare attività associative al di fuori delle riunioni previste dallo Statuto. Ogni fine bimestre, su richiesta documentata del Socio, vidimata dal Segretario Generale, il Tesoriere provvederà all’accredito delle competenze dovute.
Il Bilancio deve prevedere, in linea di massima, l’uscita per il rimborso spese della Presidenza, della Segreteria Generale e dei delegati di Organizzazioni Internazionali e delle varie riunioni degli Organi Statutari.
Gli importi relativi ai rimborsi di cui sopra sono riassunti in una tabella a disposizione dei Soci e custoditi dal Tesoriere e presso la Sede Sociale.

art. 33 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Nessun pagamento relativo al passato esercizio potrà essere effettuato dopo tale data.
Il Tesoriere dovrà presentare al Consiglio Esecutivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo che saranno quindi fatti esaminare dal Collegio Sindacale e quindi sottoposti alla definitiva approvazione da parte dell’ Assemblea Generale dei Soci.
Le eccedenze di gestione attive verranno versate nel fondo di riserva.
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

art. 34 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della FEDERPOL potrà avvenire su delibera dell’Assemblea Generale dei Soci, come previsto dall’art. 3.
In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori, ne determinerà i poteri, stabilirà le modalità di liquidazione, deciderà sulla destinazione, sempre a fini di beneficenza, ove devolvere il patrimonio sociale ed il fondo di riserva.
Determinerà inoltre i criteri per la conservazione dei documenti, degli atti e dell’archivio della Federazione.
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 35 CONTROVERSIE

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge. Per controversie di qualsiasi genere e natura tra la Federazione ed i Soci, viene stabilito come Foro competente quello di Roma Sede Sociale della FEDERPOL.

art. 36 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni a sensi del Codice Civile Libro I° ,Cap. II°,. Artt. 11 e segg. e del Codice di Procedura Civile Artt. 806 e segg. Libro IV°, Titolo VIII° dell’Arbitrato.

Roma, 11 Giugno 2010

F E D E R P O L

FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI PRIVATI
PER INVESTIGAZIONI INFORMAZIONI SICUREZZA

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 11 GIUGNO 2010 ALLE ORE 16,20 IN ROMA.



 

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