statuto

TITOLO 1°
COSTITUZIONE


art. 01 DENOMINAZIONE


La "FEDERPOL — FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ISTITUTI PRIVATI PER LE INVESTIGAZIONI - PER LE INFORMAZIONI E PER LA SICUREZZA" è una Associazione Professionale a carattere Nazionale e rappresenta gli interessi e l’espressione unitaria dei Titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’art. 134 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di quella ai sensi dell’art. 222 D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989, dell’art. 327~bis, comma 3, C.P.P., di cui alla Legge del 7 dicembre 2000 n. 397.
Essa è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro.
La sede sociale e sita in Roma, Viale delle Milizie, n. 38.

art. 02 SCOPO ASSOCIATIVO

La FEDERPOL si propone:
a) la promozione ed il mantenimento del più alto livello morale e professionale dei Soci;
b) la salvaguardia del prestigio della professione di fronte all’Autorità ed i cittadini;
c) La continuazione delle azioni per migliorare il riconoscimento giuridico della professione;
d) la difesa giuridica ed economica della Categoria, vigilando che l’espressione della volontà degli associati sia tutelata ed attuata in tutte le sedi competenti;
e) di attuare e promuovere iniziative per migliorare i sistemi di lavoro e facilitare la collaborazione tra gli aderenti all’associazione;
f) disciplinare il comportamento dei Soci, che deve essere sempre improntato sui principi di probità, deontologia e correttezza;
g) l’attuazione di una positiva collaborazione con gli Istituti di altre Nazioni tramite i collaterali Organismi Internazionali, tenendo comunque stretti rapporti con il maggiore organismo rappresentativo della Comunità Europea;
h) la pubblicazione periodica di un organo ufficiale della Federazione e/o il mantenimento e lo sviluppo di un sito internet, per la trattazione di argomenti giuridico professionali che contengano quanto possa interessare gli Associati FEDERPOL e, in generale, tutti gli Investigatori Privati;
i) lo svolgimento annuale del Congresso dei Soci per deliberare sugli argomenti utili al raggiungimento degli scopi sociali nonché per lo scambio di informazioni tecniche, giuridiche, professionali e formative;
j) la vigilanza e la cura della corretta osservanza da parte dei Soci delle disposizioni di legge che regolano l’attività professionale svolta dagli stessi, eventualmente promuovendo ogni idonea azione di legge od intervenendo a salvaguardia della correttezza dell'operato degli iscritti;
k) il supporto normativo ai fini dell’assistenza giuridica e didattico dell’attività formativa.

art. 03 DURATA

La FEDERPOL ha durata illimitata.
Può essere sciolta per volontà espressa di almeno tre quarti (3/4) dei Soci iscritti, secondo quanto stabilito dal Codice Civile art. 21 comma III°.


art. 04 EMBLEMA SOCIALE

L’Emblema della FEDERPOL è formato da tre cerchi concentrici con interposta, nella prima corona circolare, la dicitura “FEDERPOL – Federazione Italiana Istituti – Investigazioni – Informazioni – Sicurezza” su fondo bianco, nella seconda corona circolare figurano le stelle Europee in oro su fondo blu, recante al centro, in campo bianco, la Bandiera Nazionale.
Il Socio può apporre su propria carta intestata e/o altri documenti l’Emblema Sociale.
Le dimissioni, lo stato di morosità, la sospensione o l’espulsione disciplinari comportano l’automatica decadenza dal diritto di fregiarsi dell’Emblema Sociale FEDERPOL.
Il Socio che riacquista la propria qualità, ovvero decorsi i termini di sospensione, potrà utilizzare nuovamente l’Emblema Sociale FEDERPOL.

TITOLO 2°
ORGANI SOCIALI – ATTRIBUZIONI



art. 05 ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

1. Assemblea Generale
2. Assemblea Generale Straordinaria
3. Presidente Nazionale
4. Vice-Presidente Vicario
5. Segretario Generale
6. Vice Presidenti d’Area (NORD – CENTRO – SUD)
7. Consiglio Esecutivo
8. Consiglio Nazionale

9. Comitato Studi Legislativi
10. Comitato Formazione Professionale

11. Collegio dei Probiviri
12. Collegio dei Sindaci
13. Collegio Arbitrale

Costituiscono organi decentrati a carattere regionale e/o interregionale:

1. Assemblea Regionale
2. Consiglio Regionale e Interregionale
3. Presidente Regionale
4. Delegato Regionale
5. Consiglieri Regionali
6. Delegato Provinciale

Gli Organi Sociali nazionali e decentrati rimangono in carica per tre anni.
Tutte le attività degli Organi Sociali Nazionali devono avvenire presso la sede Sociale dell’Associazione e presso la stessa devono essere conservati tutti i relativi atti, senza distinzione alcuna.
La legislatura ha inizio con la nomina del Presidente Nazionale e i relativi Organi Sociali Nazionali rimangono in vigore sino alle nuove elezioni.
Gli Organi Sociali Decentrati rimangono in carica sino alle nuove elezioni che possono anche non essere legate a quelle degli Organi Sociali Nazionali.

art. 06 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea Generale è costituita dai Soci e Associati FEDERPOL con diritto di voto,che si identificano in:
-Soci Investigatori Privati, titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia come attività individuale, che come rappresentanti di persone giuridiche e titolari di Licenza Governativa ai sensi del D. L.vo. 271 del 28 luglio 1989 art. 222, nonché art. 327·bis comma 3, C.P.P., della legge del 7 Dicembre 2000 n. 397.

Possono accedere alle cariche sociali elettive all’interno della Federpol solo i Soci Investigatori Privati ,Titolari di Licenza, che abbiano un’anzianità continuativa nella FEDERPOL di almeno 3 anni.

Partecipano all’Assemblea con diritto di intervento e di voto, ma non possono accedere alle cariche sociali, tutti i rimanenti Associati FEDERPOL previsti dall’art. 26 del presente Statuto.

La carica sociale ha la durata di tre anni ed il socio può essere rieletto.

L’Assemblea Generale é convocata - su delibera del Consiglio Esecutivo, nella Sede Sociale (o in altra sede che verrà stabilita), ogni qualvolta necessario e comunque almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, ovvero su richiesta motivata almeno da parte di un decimo dei Soci e Associati aventi diritto di voto (art. 20 Codice Civile, comma H").
I Soci sono convocati in Assemblea dal Segretario Generale a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o email, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno deliberato dal Consiglio Esecutivo, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima.
L’Assemblea Generale è presieduta di diritto dal Presidente Nazionale che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente Vicario.

 

art. 6.1 Delibere
Le Delibere dell’Assemblea Generale sono adottate:
a) in prima convocazione a maggioranza dei voti di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
b) in seconda convocazione a maggioranza dei voti di almeno la metà più uno degli aventi diritto presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.
Le votazioni dell’ Assemblea Generale potranno essere fatte per alzata di mano o a scrutinio segreto, su decisione della maggioranza dei presenti.
Per l’elezione delle Cariche Sociali si procede unicamente a scrutinio segreto.
Nelle Delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Tesoriere, i Componenti del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Esecutivo non hanno diritto al voto.

art. 6.2 Diritto di voto
Nell'Assemblea Generale possono votare i Soci e gli Associati purché non sospesi o espulsi, dimissionari o decaduti o morosi all’atto delle operazioni assembleari.
Ogni Socio o Associato potrà farsi rappresentare da un altro Socio o Associato , mediante delega scritta, redatta su carta intestata del delegante riportante il nominativo del delegato, anche se pervenuta via fax o e-mail con firma digitale.
Ogni Socio o Associato può rappresentare un solo altro Socio o Associato.
Non sono ammesse deleghe in bianco con aggiunta successiva del nominativo.

art. 6.3 Compiti

    L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
    6.3.1 provvede, a maggioranza dei voti espressi mediante elezioni, alla nomina:
    - del Presidente Nazionale.
    - del Presidente del Collegio dei Probiviri.
    - del Presidente del Collegio dei Sindaci.
    6.3.2 esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulla formazione e sull’impiego del fondo di riserva.
    6.3.3 delibera sulle spese straordinarie, sull’ammontare delle quote associative indicate di anno in anno dal Consiglio Esecutivo e – in generale – su quanto ritenuto necessario ai fini della corretta gestione associativa.
    6.3.4 esamina, discute e delibera su ogni altro argomento di interesse associativo, che sarà sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo ovvero dal Consiglio Nazionale.
    6.3.5 esamina, discute e delibera sullo Statuto Sociale approvandolo e ratificando eventuali modifiche proposte dal Consiglio Esecutivo ovvero dal Consiglio Nazionale.



art. 07 ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA


L'Assemblea Generale Straordinaria, ove si ravvisino condizioni di particolare gravità che possono compromettere il prosieguo dell’attività sociale o di opportunità che consiglino il coinvolgimento assembleare dei Soci e Associati, deve essere convocata dal Segretario Generale nel più breve tempo possibile, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail da inviare ai Soci e Associati, su richiesta del Consiglio Esecutivo, ovvero su specifica richiesta scritta di due decimi (2/10) degli Associati, ovvero del Consiglio Nazionale, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri effettivi.

L’Assemblea Generale Straordinaria può essere abbinata all’Assemblea Generale.
Si applicano le stesse procedure dell’Assemblea Generale, quanto a delibere e diritto di voto.
In Assemblea Generale Straordinaria, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, assume la Presidenza dell’assemblea stessa il Socio eletto a maggioranza dei voti dei presenti.
Per tutti gli atti deliberati dall’Assemblea Generale Straordinaria, in particolare per ciò che attiene:
- allo scioglimento dell'associazione, alla devoluzione del patrimonio, all’acquisto di un bene immobile quale sede sociale, all’acquisto di un bene mobile registrato, all’adesione ad un’eventuale sanatoria, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le delibere potranno essere approvate per alzata di mano o per scrutinio segreto.


art. 08 CONGRESSO NAZIONALE SOCI e ASSOCIATI FEDERPOL

L'Assemblea Generale dei Soci convocata entro il mese di giugno di ogni anno, è definita “ Congresso Nazionale ".
Il Consiglio Esecutivo stabilisce la data, la località del Congresso Nazionale con le modalità previste per l'Assemblea Generale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell’associazione al momento della convocazione.
II Presidente Nazionale ed il Segretario Generale, eventualmente coadiuvati dai componenti del Consiglio Esecutivo e dal Presidente Regionale competente per territorio ove si terrà il Congresso, ne attuano il programma e ne curano lo svolgimento.

art. 09 PRESIDENTE NAZIONALE


Il Presidente Nazionale é eleggibile tra i Soci Titolari effettivi, Titolari di licenza che hanno almeno 3 anni di anzianità associativa senza soluzione di continuità come socio titolare e abbia già ricoperto incarichi associativi a livello regionale o nazionale.
Lo stesso ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la impegna in modo vincolante, con facoltà di delega e di revoca della delega, promuovendo ogni iniziativa in campo nazionale ed internazionale nell’interesse della Federazione.
Ha inoltre le seguenti attribuzioni:
a) presiede di diritto:
• l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.
• il Consiglio Nazionale.
• il Consiglio Esecutivo.
b) è membro effettivo con compiti di vigilanza:
• del Comitato Studi Legislativi
• del Comitato Formazione Professionale
c) nomina e revoca tra i Soci:
- il Vice -Presidente Area Nord.
- il Vice-Presidente Area Centro.
- il Vice-Presidente Area Sud.
- Il Segretario Generale.
- Il Tesoriere.
d) Delega tra i Vice-Presidenti d’Area colui che assumerà anche l’incarico di Vice-Presidente Vicario;
e) indirizza l’attività del Consiglio Esecutivo, curando l’attuazione del programma e verificandone l’operato, con facoltà di poter intervenire qualora lo ritenga necessario per la tutela e il buon nome della federazione;
f) dà le direttive per governare e potenziare la categoria;
g) ha il potere di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare Avvocati e Procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa e in qualunque fase, stato e grado e giurisdizione;
h) può delegare un Socio a comparire in giudizio in sua vece e a rappresentarlo in seno ad altre Associazioni od a Organismi Nazionali o Internazionali;
i) sentito il parere vincolante del Consiglio Esecutivo può stipulare contratti, transazioni, convenzioni e quanto altro necessario esclusivamente per fini associativi, nominando eventuali Consulenti nelle singole materie di interesse;
f) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche e privati e può effettuare pagamenti rilasciandone quietanza liberatoria;
j) in caso di atto di straordinaria amministrazione, per la firma e la rappresentanza, dovrà ottenere una specifica delibera favorevole del Consiglio Esecutivo;
k) mantiene ed assume i necessari contatti con gli organi legislativi, con le segreterie dei partiti politici, con gli organismi centrali della pubblica amministrazione; intensifica i rapporti con i rappresentanti delle due Camere del Parlamento e con la collaborazione del Presidente del Comitato Studi Legislativi predispone ed interviene su disegni di legge che regolamentino la categoria, seguendone lo sviluppo;
l) cura i rapporti con gli organi d’informazione a tutela dell’immagine della FEDERPOL;
m) rappresenta la FEDERPOL presso gli Organismi Internazionali, anche tramite la nomina di un suo delegato;
n) sostituisce il Segretario Generale per qualsiasi impedimento di questi;
o) convoca, attraverso il Segretario Generale, il Consiglio Esecutivo quando necessario, il Consiglio Nazionale almeno due volte l'anno, l’Assemblea Generale , L’Assemblea Generale Straordinaria , il Congresso Annuale, il Comitato Studi legislativi ed il Comitato Formazione Professionale in caso di assenza o impedimento dei rispettivi Presidenti.



art. 10 VICE-PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario, scelto dal Presidente Nazionale tra i nominati Vice-Presidenti d’Area, sostituisce il Presidente Nazionale in tutte le funzioni previste per lo stesso in caso di:
- assenza
- impedimento
- decadenza
- dimissioni
Nelle sole ipotesi di decadenza o dimissioni il Vicario assume temporaneamente il ruolo di Presidente Nazionale fino alle nuove elezioni, che dovranno essere indette nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi.
Il Vice Presidente Vicario può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo in ogni luogo e circostanza.

art. 11 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale e svolge i seguenti compiti:
- promuove ogni iniziativa per il buon funzionamento della Federazione e del relativo Ufficio Segreteria, curando le varie comunicazioni sociali che devono transitare attraverso l’Ufficio Segreteria;
- convoca su disposizione del Presidente Nazionale, nei modi previsti, l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Nazionale e il Consiglio Esecutivo compilando gli avvisi con l’Ordine del Giorno delle convocazioni;
- rinvia all’esame del Collegio dei Probiviri le questioni attinenti ad eventuali violazioni dello Statuto da parte dei Soci e segnala al Presidente Nazionale eventuali comportamenti non conformi all'etica professionale ed associativa, dandone sempre notizia al Consiglio Esecutivo ed al Presidente Regionale competente;
- esamina, con i Vice Presidenti d'Area ed i Presidenti Regionali, il grave problema dell’abusivismo e della pubblicità’ ingannevole ed i provvedimenti per affrontarlo;
- con il consenso del Consiglio Esecutivo potrà fruire, per casi particolari, di consulenze tecnico-legali;
- compila e conserva presso la Sede Legale i libri delle Assemblee con i relativi verbali delle varie riunioni compresi quelli del Consiglio Nazionale e del Consiglio Esecutivo;
- attenendosi alle disposizioni di legge vigenti invia comunicazione sintetica di quanto deliberato a tutti i Soci e ne cura l’attuazione;
- gestisce l'Ufficio SEGRETERIA FEDERPOL e ne coordina l’attività;
- provvede alle dovute comunicazioni ai Soci ed agli Organi Sociali, nonché quelle tra gli Organi Sociali ed i Soci, conservando ogni comunicazione negli appositi archivi;
- autorizza il pagamento dei rimborsi richiesti dai Soci;
- assume le attribuzioni del Tesoriere, per qualsiasi causa manchi quest’ ultimo;
- viene sostituito dal Presidente Nazionale, in caso di Sua assenza;
- Può nominare un Vice Segretario Nazionale per coadiuvarlo nel disbrigo delle pratiche dell’Associazione, purché sia gradito al Presidente Nazionale.

 

art. 12 VICE PRESIDENTI D’AREA

Il PRESIDENTE NAZIONALE nomina tre VICE-PRESIDENTI D’AREA scelti tra i Soci che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 3 anni di anzianità associativa come socio titolare senza soluzione di continuità.
- accettino di partecipare al “Corso di Formazione Professionale per Vice PresidentE.” organizzato da Federpol attraverso il Comitato Studi Legislativi.
a) Vice-Presidente Area NORD
(Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna)
b) Vice-Presidente Area CENTRO
(Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna)
c) Vice-Presidente Area SUD
(Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia)
Tra i Vice-Presidenti d’Area , nelle modalità previste dall’art. 9 lettera d, viene nominato il
Vice-Presidente Vicario della Associazione.

I Vice-Presidenti d’Area hanno i seguenti compiti:
• Coordinano l’attività dei Presidenti Regionali e la raccordano con il Presidente Nazionale.
• Rappresentano in seno al Consiglio Esecutivo le istanze dei Presidenti Regionali.
• Coordinano le Delegazioni Regionali spronando i Presidenti ad un maggiore impulso Associativo.
• Coadiuvano i Presidenti Regionali per la risoluzione di eventuali problemi che abbiano portata circoscritta alle realtà locali di cui sono espressione aiutandoli anche a rafforzare i rapporti con le strutture amministrative e degli altri enti territoriali.
• Sollecitano le Delegazioni Regionali a comunicare i dispositivi delle decisioni di Autorità Amministrative e Giudiziarie di cui vengano a conoscenza e d’interesse per la categoria, al fine di consentire al Consiglio Esecutivo l'adozione delle idonee misure, anche politiche, a salvaguardia dell’interesse degli iscritti.
• Assicurano che i Presidenti Regionali siano resi edotti sulle iniziative adottate dal Consiglio Esecutivo in modo che gli stessi si raccordino efficacemente con gli iscritti sul territorio.
• Unitamente ai Presidenti Regionali collaborano con il Comitato Formazione Professionale a promuovere seminari di studio e stage di aggiornamento.
• Unitamente ai Presidenti Regionali si adoperano con il Segretario Generale a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e della pubblicità ingannevole.
° Svolgeranno tutte le funzioni a loro eventualmente delegate dal Presidente Nazionale.
Tutta la documentazione a loro pervenuta o da loro prodotta a causa dell’Ufficio cui sono preposti, deve essere immediatamente inviata, per conoscenza, al Segretario Generale ed alla Segreteria Nazionale per la relativa custodia.


art. 13 CONSIGLIO ESECUTIVO

II Consiglio Esecutivo è formato dal Presidente Nazionale, dai 3 Vice-Presidenti delegati d’Area e dal Segretario Generale.
ll Consiglio Esecutivo è convocato dal Segretario Generale su disposizioni del Presidente Nazionale che formula l’Ordine del Giorno e lo presiede.
L’avviso di convocazione, viene inviato a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione del luogo, data e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
Il Consiglio Esecutivo, in prima convocazione, è validamente riunito con la presenza di tutti i componenti, mentre in seconda convocazione è validamente riunito con la presenza di 3 componenti, compreso l Presidente.
Il componente mancante può dare delega ad uno dei presenti.
Il Consiglio Esecutivo può riunirsi anche in videoconferenza.
Il Consiglio Esecutivo delibera con il voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.
E' cura del Segretario Generale dare comunicazione sintetica ai Soci su quanto deliberato, attenendosi alle vigenti disposizioni di legge.
Il Consiglio Esecutivo coadiuva il Presidente nell’espletamento del suo mandato e nella realizzazione del suo programma.
Su indicazioni del Segretario Generale provvede alla sospensione cautelativa dei soci incorsi in gravi mancanze per le quali è necessario ed opportuno un immediato intervento che successivamente dovrà essere ratificato dal Consiglio Nazionale.
Ogni singolo componente è tenuto a dare il proprio specifico parere su ogni questione che viene trattata, proponendo iniziative proprie o dei Presidenti Regionali rappresentati.
Esprime pareri, vincolanti o meno, su richiesta del Presidente Nazionale ,qualora il presente statuto lo richieda.
Svolge tutti i compiti per il quali viene opportunamente delegato dal Presidente Nazionale, riferendo in merito ai risultati conseguiti in sede di Consiglio Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo nomina e revoca tra i soci:
- il Presidente Coordinatore del Comitato Studi Legislativi, la cui nomina e revoca, verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.
- il Presidente Coordinatore del Comitato Formazione Professionale, la cui nomina e revoca verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

art. 14 CONSIGLIO NAZIONALE


Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti d’Area, dal Segretario Generale, dai Presidenti Regionali, dal Presidente uscente e dal Presidente dei Sindaci. Quest’ultimi avranno il compito di coadiuvare ed armonizzare le scelte del Consiglio Nazionale in carica senza diritto di voto.
Ove qualcuno dei componenti non sia stato designato o eletto, il Consiglio può operare ugualmente, a condizione che siano in carica i tre quarti (3/4) dei membri previsti nel comma precedente.
I Presidenti Regionali, in casi eccezionali, possono delegare a rappresentarli il Vice Presidente o un proprio Consigliere Regionale.
E’ convocato dal Segretario Generale su invito del Presidente Nazionale che lo presiede, almeno due volte l’anno.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario Generale ai componenti del Consiglio Nazionale tramite lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione.
Esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno un’ora dopo la prima.
Le deliberazioni, in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei votanti presenti, a scrutino segreto o in forma palese.
In assenza di convocazione, il Consiglio Nazionale ha facoltà di auto convocarsi qualora ricorrano gravi motivi su richiesta di almeno 3/5 dei suoi componenti effettivi.
Ha inoltre facoltà, qualora ravvisi avvenimenti di rilevanza tali da procurare grave danno alla FEDERPOL, di convocare a maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri effettivi, l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, in conformità a quanto previsto dell’art. 7 del presente Statuto.
I verbali delle riunioni vengono conservati presso gli Uffici Sociali ed un estratto di quanto deliberato, a firma del Segretario Generale, deve essere comunicato ai Soci, attenendosi alle vigenti disposizioni di legge.
Il Presidente ne armonizza la collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Spetta al Consiglio Nazionale deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Esecutivo riguardante la gestione dell’ Associazione, la difesa della Professione e più specificatamente:
a) predispone le direttive per governare e potenziare la categoria;
b) effettua tentativi per appianare i contrasti fra i soci e tra i soci e gli organi associativi e comunque ogni divergenza che dovesse sorgere nell’Associazione.
c) decide l’affiliazione ad altri Organismi Nazionali e Internazionali;
d) autorizza il Presidente Nazionale a promuovere liti attive e passive nei limiti della disponibilità di cassa;
e) promuove i referendum tra i Soci su argomenti di carattere generale;
f) è investito di ogni altro potere attribuito da specifiche norme;
g) delibera sulle inerzie del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, di quello dei Sindaci e dei Presidenti Regionali;
h) nomina i Suoi Rappresentanti negli Organismi Internazionali;
i) nomina il Presidente del Comitato Permanente Studi Legislativi;
l) nomina i Rappresentanti FEDERPOL nel CDA dell’Ente Bilaterale “ENBISI” .

I Componenti del Consiglio Nazionale, ad esclusione del Past Presidente e del Presidente del Collegio dei Sindaci che, in mancanza di valida giustificazione da inviare al Segretario Generale, risultino assenti e non rappresentati per due volte, anche non consecutive, alle riunioni, decadono dalla loro carica, con inibizione d’ufficio da parte del Segretario Generale che provvederà alla loro sostituzione con la nomina ufficiale del Vice Presidente e gli stessi perdono il diritto di candidarsi per il triennio successivo.
Ciascun membro del Consiglio Nazionale può essere deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per irregolarità nelle funzioni a lui attribuite e/o per violazioni dello Statuto.
Il Consiglio Nazionale potrà investire parte del patrimonio sociale nell’acquisto di un immobile, quale Sede Sociale, con le modalità e di mezzi fissati dall’ Assemblea Generale.

art. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15.1 Composizione e durata
Il Collegio dei Probiviri e composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti direttamente dall’Assemblea, tra i Soci titolari di licenza che hanno maturato 3 anni di anzianità continuativa nell’Associazione.
L'incarico di componente del Collegio, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica.
I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilità con le vertenze trattate.
Sul deferimento di membri del Consiglio Esecutivo, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, il Collegio stesso è ampliato con la partecipazione di ulteriori tre membri del Consiglio Nazionale, scelti dal Presidente Nazionale.
La nomina del Collegio Giudicante verrà formalizzata per iscritto dal Segretario Generale, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail.

Art. 15.2 Competenza
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in prima istanza, nelle seguenti materie:
- controversie relative alle violazioni da parte dei Soci e Associati Federpol delle norme dello Statuto e del Codice Deontologico, attivate mediante apposita segnalazione del Segretario Generale che può agire di propria iniziativa o su segnalazione degli Organi Sociali Nazionali ,Regionali o su esplicita richiesta di un singolo Socio o Associato.
- sulle controversie in genere tra Soci o Associati che devono pervenire al Segretario Generale e da questi inviate al Collegio dei Probiviri dopo averne data esplicita comunicazione al Presidente Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri con attività informale è incaricato del tentativo di conciliazione tra i soci o Associati , cercando di ricomporre pacificamente i rapporti tra loro.
Il Socio o Associato che ritenga di aver subito un pregiudizio, deve rivolgersi, attraverso il Segretario Generale, esclusivamente al Collegio dei Probiviri in ottemperanza alla procedura di cui sopra, segnalando ogni circostanza dell’accaduto e richiedendo esplicitamente di procedere in merito.
La violazione del suddetto adempimento è suscettibile di valutazione sul piano disciplinare.
Il Socio o Associato che si rivolga direttamente all'Autorità Giudiziaria deve, sempre e comunque, darne contestuale informativa al Segretario Generale che investirà della questione il Consiglio Esecutivo che provvederà immediatamente alla sospensione cautelare del Socio ricorrente all'Autorità Giudiziaria, investendo del fatto il Collegio dei Probiviri per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 15.3 Sanzioni
Il Collegio dei Probiviri é adito mediante istanza scritta della parte che abbia interesse ad agire, attraverso comunicazione al Segretario Generale.
Il Collegio, ricevuta l’istanza, attiva il procedimento istruttorio sui fatti denunciati al fine di valutarne fondatezza e rilevanza, dandone comunicazione scritta al Segretario Generale.
Le sanzioni irrogabili sono tassativamente:
1) RICHIAMO SCRITTO
Che consiste in un richiamo ufficiale in ordine alla violazione compiuta e un avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.
2) CENSURA
Consiste in una formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo quando i comportamenti che prevedono il richiamo scritto siano gravi, persistenti e abituali.
3) SOSPENSIONE
Inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, dalla qualità di associato con la relativa impossibilità di partecipare alle attività sociali.
4) ESPULSIONE
Consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio o Associato e nella conseguente cancellazione dal libro degli Associati FEDERPOL e da tutti gli elenchi della Federpol stessa.
L’espulsione può essere disposta tassativamente quando siano accertati:
a) atti che siano in grave contrasto con i doveri del Socio o Associato o che comunque arrecano gravi pregiudizi alla Federazione;
b) reiterate infrazioni per le quali è prevista la sospensione e per la persistente riprovevole condotta dopo che sia stato adottato il provvedimento della sospensione;
c) denigrazione della Federazione FEDERPOL.
L' espulsione opera di diritto in caso dl condanna, anche a seguito di applicazione della pena ex art. 444 C.P.P., per delitto doloso passato in giudicato o per ogni altro fatto che comporta la revoca della Licenza da parte dell’Autorità Competente.

Art. 15.4 Istruttoria
L’istruttoria deve svolgersi e concludersi - a pena di nullità – entro il termine massimo di sessanta (60) giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’istruttoria si articola, a pena di nullità, nelle seguenti fasi:
a) valutazione della fondatezza e rilevanza dei fatti;
b) notifica all’interessato a mezzo raccomandata a/r dell’apertura del procedimento a suo carico, l’analitica descrizione dei fatti contestati e l’invito allo stesso a far pervenire al Collegio le proprie memorie difensive entro 30 (trenta) giorni con facoltà, nei casi più gravi, di ascoltare direttamente le parti.
Copia della comunicazione di apertura del procedimento dovrà pervenire per conoscenza ai componenti del Collegio, nonché al Segretario Generale al quale va pure trasmessa copia integrale del fascicolo della controversia, degli atti e dei documenti prodotti dal Socio o Associato e dalle parti.
Dal ricevimento della notifica dl apertura del procedimento e facoltà dell'interessato di prendere visiona degli atti e di estrarne copia;
c) valutazione delle giustificazioni fornite dall’interessato e delle risultanze dell’istruttoria.
Il fascicolo relativo alla controversia viene custodito in apposito locale presso gli uffici della sede legale FEDERPOL.

Art. 15.5 Decisioni
All’esito dell’istruttoria, esaminata la documentazione fornita da tutte le parti coinvolte nella controversia, il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri la sanzione ritenuta più opportuna, stilando apposito verbale in cui sono riportate le operazioni svolte dando atto del rispetto della procedura prevista dallo Statuto, i voti espressi da ciascun componente e le motivazioni della decisione assunta.
Il verbale del Collegio dei Probiviri, sottoscritto da ciascun componente del Collegio, deve essere notificato entro 7 (sette) giorni al Segretario Generale, il quale ne cura la notifica, mediante inoltro, nelle forme di legge, alle parti coinvolte senza ritardo.
Il verbale viene trasmesso per conoscenza al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale competente per territorio.
Solo nei casi di "espulsione" verranno informati i Soci o Associati FEDERPOL, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Socio colpito da provvedimento disciplinare della sospensione è ineleggibile alle cariche sociali e decade da quelle eventualmente rivestite.
Le delibere sono esecutive solo ed esclusivamente quando sono definitive, ovvero quando non più appellabili.

Art. 15.6 Appello
E’ facoltà dell'interessato appellare il giudizio del Collegio dei Probiviri, ricorrendo al Collegio Arbitrale, secondo la procedura prevista dall’articolo che segue.
La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere impugnata a pena di decadenza, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data dl ricevimento della notifica della delibera stessa.

Art. 15.7 Il Collegio Arbitrale (Clausola Arbitrale)
Il Collegio Arbitrale competente per le impugnazioni avverso le decisioni rese dal Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, designati uno dal Consiglio Esecutivo, uno dal Consiglio Nazionale, uno dal Collegio dei Probiviri anche tra non soci, i quali decidono secondo diritto rendendo alle parti un lodo rituale nel rispetto del contradditorio; ove taluno dei suddetti organi non provveda alla nomina dell' arbitro provvede il Presidente del Tribunale di Roma. La parte che intende attivare la procedura deve preventivamente notificare alla controparte presso il domicilio eletto o dichiarato, la richiesta di Arbitrato con la formulazione specifica dei quesiti e dei motivi di gravame, la nomina dell’Arbitro del Richiedente e l’invito ad eleggere il proprio Arbitro entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica.
Decorso inutilmente tale termine la nomina dell'Arbitro della controparte è effettuata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente in relazione al domicilio della parte appellata. Gli Arbitri - nei 30 giorni successivi al loro insediamento - concordemente nominano il Presidente del Collegio; in difetto provvederà il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città in cui ha sede la Presidenza Nazionale FEDERPOL.
Dalla costituzione del Collegio con accettazione del mandato da parte del Presidente degli Arbitri, decorre il termine di 90 giorni entro il quale il Collegio arbitrale deve rendere lodo rituale.
Il termine può essere prorogato per ulteriori giorni 90 una sola volta e solo perché sia necessario procedere all’istruzione probatoria.
Il Collegio ha sede nella città in cui risiede il Presidente Nazionale al momento della notifica del primo atto e si riunisce presso la sede di FEDERPOL.
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura I'Arbitrato sarà regolamentato da quanto previsto dagli artt. 806 e segg. C.P.C..
Le spese sono a carico della parte soccombente.


art. 16 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti che sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilità con le vertenze trattate, scelti tra i soci titolari di licenza con tre anni di anzianità associativa continuativa.
L'incarico di componente del Collegio, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il Collegio del Sindaci ha le seguenti attribuzioni:
a) esercita il controllo della gestione contabile e amministrativa;
b) accerta la rispondenza del bilancio e del fondo delle entrate e delle uscite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) accerta la consistenza di cassa ed esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
d) propone al Consiglio Esecutivo i provvedimenti per rendere più economica la gestione.
e)partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale per dare pareri in merito alla gestione, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci deve procedere alla tenuta dei libri delle adunanze e delle Delibere in termini di legge; sui libri saranno riportate le risultanze degli accertamenti eseguiti.
Le Delibere vanno prese a maggioranza assoluta; il dissenziente deve far risultare per iscritto nel verbale, i motivi del dissenso.
Il Collegio che, in conseguenza degli accertamenti eseguiti, venga a conoscenza di irregolarità di gestione amministrativa, è tenuto a promuovere l'azione di responsabilità, previa contestazione degli addebiti nel confronti dei responsabili, avvertendo i membri del Consiglio Nazionale.
In tale caso il Collegio del Sindaci è tenuto a presentare una relazione motivata e dettagliata anche all’Assemblea. Qualora l’associazione risulti formata da un numero di iscritti inferiori complessivamente a trenta e comunque se i flussi di tesoreria non superano annualmente l’ammontare di euro 90.000,00, potrà essere nominato dall’assemblea un solo sindaco in luogo del Collegio dei Sindaci.

TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE ASSEMBLEE, AI CONSIGLI NAZIONALE, AI CONSIGLI ESECUTIVI, AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, AL COLLEGIO DEI SINDACI, AL COMITATO STUDI LEGISLATIVI ED AL COMITATO FORMAZIONE, NONCHE’ QUELLI REDATTI DAL PRESIDENTE NAZIONALE E DI TUTTE LE ALTRE CARICHE ASSOCIATIVE, DEVONO PERVENIRE IN COPIA AL SEGRETARIO GENERALE ED ALLA SEGRETERIA DI ROMA PER ESSERE CONSERVATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE LEGALE FEDERPOL OVE DEVONO AVVENIRE ANCHE LE RIUNIONI COLLEGIALI O DEI SINGOLI GRUPPI DI LAVORO.

TITOLO 3°
GLI ORGANI SOCIALI DECENTRATI – ATTRIBUZIONI


Gli Organi Sociali Decentrati sono:
1. Assemblea Regionale dei Soci
2. Consiglio Regionale e Interregionale
3. Presidente Regionale
4. Vice Presidente Regionale
5. Delegato Regionale
6. Delegato Provinciale

Art. 17 ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI.

L'Assemblea dei Soci e degli Associati è convocata dal Presidente Regionale almeno due volte all’anno ed è presieduta di diritto dal Presidente stesso che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente Regionale.
L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente Regionale, tramite lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, con l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L’avviso va inviato a tutti i Soci o Associati della/e Regione/i, al Segretario Generale ed al Vice-Presidente d’Area che interverrà alle riunioni, unitamente al Presidente Nazionale o al Vice Presidente Nazionale Vicario.

L’Assemblea:
a) esamina, discute e delibera su ogni argomento che sarà sottoposto al suo esame;
b) nomina il Presidente Regionale tra i soci titolari di licenza con tre anni di anzianità associativa continuativa, che è membro di diritto del Consiglio Nazionale, mentre il Vice Presidente, Consiglieri Regionali e i Delegati Regionali e Provinciali vengono nominati dal Presidente stesso e fino ad un massimo di tre per le Regioni con cinquanta Soci e di cinque oltre i cinquanta;
c) il Presidente Regionale rimane in carica tre anni dalla nomina e può essere rieletto;
d) il Vice Presidente regionale può partecipare, in assenza del Presidente Regionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale, per le quali deve ricevere delega scritta dal suo Presidente; i Presidenti Regionali di Sicilia e Sardegna possono delegare, in caso di impedimento, anche il Vice-Presidente d’Area;
e) le Regioni con meno di 5 iscritti saranno rappresentate da un Delegato Regionale nominato dal Presidente Nazionale su indicazione del Vice Presidente d’Area competente per territorio;
f) in caso di impedimento, dimissioni o cessazioni per altre cause del Presidente Regionale, subentra, previa accettazione, nelle funzioni e nella nomina, il Vice Presidente il quale ha facoltà di restare in carica fino alla fine naturale del mandato.
Qualora ciò non avvenga, alla convocazione dell’Assemblea Regionale provvederà il Segretario Generale e l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente d’Area;
g) le elezioni avvengono a lista unica comprendente tutti gli elettori, con le stesse modalità delle elezioni degli Organi Nazionali.

II verbale, redatto dal Comitato Elettorale, le schede scrutinate, le deleghe e le risultanze delle elezioni devono essere inviate alla sede sociale che provvederà all’archiviazione e conservazione.
Le risultanze, gli interventi dei Soci e le argomentazioni trattate nelle riunioni saranno oggetto di relazione, che sarà trasmessa dal Presidente Regionale, entro dieci giorni dall’avvenuta riunione, al Segretarie Generale.



art. Art. 18 IL CONSIGLIO REGIONALE E INTERREGIONALE

Il Consiglio regionale: componenti del Consiglio oltre al Presidente Regionale sono per nomina diretta dello stesso, il Vice Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali e i Delegati Regionali.
Compiti del Consiglio Regionale, che si riunisce almeno una volta all’anno, sono quelli di raccogliere le istanze dei soci su tutte le problematiche inerenti la regione rappresentata, discutere e deliberare a riguardo di ogni necessità delle Provincie interessate.
Il Consiglio Interregionale: è composto dal Vice-Presidente D’area che lo presiede e dai Presidenti Regionali competenti per territorio.
Compiti del Consiglio Interregionale, che si riunisce almeno una volta all’anno sono quelli di raccogliere le istanze dei Presidenti Regionali delle regioni rappresentate su tutte le problematiche inerenti le regioni stesse, discutere e deliberare a riguardo di ogni necessità delle regioni interessate.

art. 19 PRESIDENTE REGIONALE

Affinché un socio possa candidarsi a Presidente regionale:
- deve avere un’anzianità associativa continuativa di almeno 3 anni come socio titolare;
- deve assumersi l’obbligo annuale di aggiornarsi partecipando a corsi organizzati da FEDERPOL attraverso il Comitato Formazione Professionale, diretti dal Comitato Studi legislativi, pena decadenza dalla carica.
I Presidenti Regionali assolvono ai seguenti compiti collegiali:
a) devono esporre le istanze dei Soci rappresentati al Consiglio Nazionale e illustrano i fatti salienti che interessano la categoria;
b) rinsaldano lo spirito associativo con frequenti riunioni;
c) svolgono opera di proselitismo per acquisire nuovi Soci, istruiscono, entro 30 giorni dalla richiesta, le relative pratiche inviando le risultanze di una nota informativa al Segretario Generale;
d) provvedono con la consegna ai neo iscritti, della tessera associative, delle Statuto e dello Attestato di Iscrizione alla FEDERPOL con la relativa data che corrisponde e quella di accoglimento della domanda;
e) sollecitano il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Associazione che vanno fatte direttamente alla Tesoreria Nazionale;
f) tengono diretti contatti con i Soci della propria Regione e gli forniscono ogni possibile assistenza, avvalendosi, del parere degli Organi Nazionali;
g) presiedono l’Assemblea Regionale dei Soci;
h) nominano e dimettono i componenti del Consiglio Regionale, dandone motivazione al Consiglio Nazionale e nominano il Delegato Regionale nelle Regioni ove non esiste Presidente Regionale e Delegati Provinciali nelle provincie non coperte da un Consigliere Regionale;
i) diramano le istruzioni ricevute dagli Organi Nazionali e impartiscono direttive a tutela del prestigio della Categorie;
j) promuovono almeno una volta I'anno seminari locali di studio, in stretto contatto con i Vice Presidenti d’ Area e con il Segretario Generale;
k) propugnano la lotta contro l’abusivismo, suffragando i propri rilievi, rendendone edotto il Vice-Presidente d’Area ed il Segretario Generale;
i) possono attivare il Comitato Studi Legislativi per Io studio dello specifico caso e formulare proposte per azioni di competenza;
l) propongono al Segretario Generale, dope aver previamente sentito il proprio Consiglio Regionale, i casi per i quali si ritiene necessario attivare con apposita istanza il Collegio dei Probiviri per giudicare il comportamento dei singoli in relazione alla violazione delle norme previste dello Statuto FEDERPOL.

Qualsiasi iniziativa dei Presidenti Regionali intrapresa nel quadro dell'azione promozionale della FEDERPOL, deve essere concordata con i Vice Presidenti d'Area e con il Segretario Generale, in particolare per quanto riguarda i rapporti con le Questure e le Prefetture delle province di competenza, che devono essere portate avanti con una visione nazionale delle singole problematiche.


art. 20 ELEZIONI



Le Elezioni del Presidente Nazionale, dei Componenti del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci, avvengono ogni tre anni in sede di Assemblea Generale e si svolgono con le seguenti modalità:
a. il Segretario Generale predispone l’elenco dei Soci intervenuti e precede alla verifica della presenza del numero legale;
b. l’Assemblea Generale nomina quindi il Comitato Elettorale, che è costituito da un Presidente, da un Segretario e da un componente, scelti tra i Soci titolari.
1) Il Comitato Elettorale, che è competente a dirimere tutte le contestazioni sulle operazioni elettorali dell’Assemblea, provvede alla verifiche dei poteri e consegna ad ogni Socio le schede siglate.
2) I candidati alla Presidenza Nazionale esporranno all’Assemblea il loro programma e presenteranno i soci che andranno a far parte del Consiglio Esecutivo con le relative cariche.
3) Dopo la presentazione di tutti i Candidati si procede all’elezione del Presidente Nazionale che provvede a nominare ufficialmente il Segretario Generale e i tre Vice Presidenti d’Area, nonché il Tesoriere.
4) Si procede di seguito all’elezione dei singoli Componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.
Le candidature alla Presidenza Nazionale sono libere e ciascun Socio Titolare con l’anzianità associativa prevista, può candidarsi od essere proposto da altri Soci, previa sua accettazione.
Le candidature, corredate dai relativi programmi e dall’indicazione dei nominativi dei potenziali membri del Consiglio Esecutivo e delle relative cariche, compreso il Tesoriere, devono pervenire, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea al Segretario Generale, il quale provvede a darne comunicazioni ai Soci senza ritardo, anche mediante posta elettronica e inserzione nel sito web di FEDERPOL.
E’ eleggibile a Presidente Nazionale, Presidente Regionale, a componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, il solo Socio Titolare di Licenza che abbia maturato una anzianità associativa continuativa di almeno tre anni, mentre per tutte le altre cariche non serve anzianità associativa ad esclusione dei Vice Presidenti d’Area che per essere nominati dal Presidente Nazionale devono anch’essi avere una anzianità Associativa di almeno tre anni quali soci titolari.
Il voto è segreto e le schede, prive di segni che non consentano l’identificazione del compilatore, vengono rimesse al Comitato Elettorale, che procede allo spoglio e ne comunica all'Assemblea l’esito ed i nominativi degli eletti. In caso di parità dei voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità associativa effettiva e continuativa. L’anzianità associativa è determinata dalla data di iscrizione effettiva alla FEDERPOL.
In caso di discontinuità ha valore l’ultima iscrizione.

Il Comitato Elettorale curerà la stesura del verbale dei lavori dell' Assemblea con l'esito delle votazioni ed entro tempi strettissimi ne invierà copia al Segretario Generale; quest’ ultimo, entro 30 (trenta) giorni depositerà, per la custodia e l'archiviazione, tutta la documentazione:
- l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, il verbale del comitato elettorale e le schede scrutinate per le relative elezioni.

art. 21 COMITATO STUDI LEGISLATIVI


Il Comitato Studi Legislativi è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale, che conserva il suo ruolo sino a che sia in carica il Presidente Nazionale che è membro di diritto del Comitato stesso, con poteri di vigilanza.
Il Comitato Studi è composto dal Presidente e da un massimo di 6 (sei) membri,anche non soci, da lui nominati e che possono essere dallo stesso destituiti.
La finalità del Comitato è quella di elaborare e promuovere ogni tipo di studio ed azione attinente alle questioni giuridiche che possano portare beneficio alla categoria degli Investigatori Privati.
Al fine di rendere più efficace l’intervento del Presidente Nazionale presso gli Organi Legislativi ed Esecutivi, il Comitato fornisce allo stesso ogni supporto tecnico e documentale, affinché egli possa meglio promuovere la collaborazione e lo scambio di pareri con altre associazioni di categoria, con altre categorie di ordine dottrinario, forense, accademico e della Magistratura.
Il Comitato:
1. studia e propone al Presidente nazionale eventuali modifiche normative e novelle da sottoporre alle istituzioni competenti ed agli Organi Politici afferenti l’attività dell’Investigatore Privato.
2. Svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei Soci e Associati.
3. Dà pareri giuridici e didattici in merito ai corsi di formazione FEDERPOL, collaborando con il Presidente del Comitato Formazione Professionale.
4. Può operare tramite il suo Presidente, nel limiti della delega del Presidente Nazionale, conferita di volta in volta, incontrando Autorità locali e/o nazionali, per esporre e affrontare questioni di sua competenza.
Il Presidente del Comitato, almeno due volte l'anno, riferisce al Consiglio Esecutivo esponendo una relazione sull’attività svolta, sui programmi futuri e sui compiti di ricerca, studio e consulenza affidatIgli.

art. 22 COMITATO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Comitato è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale, che conserva il suo ruolo sino a che sia in carica il Presidente Nazionale.
Il Presidente del Comitato può nominare ed eventualmente revocare tre Consiglieri regionali od Interregionali.
Ha l’obbligo di rendiconto al Presidente Nazionale il quale è membro di diritto del Comitato, con poteri di vigilanza.
Il Comitato si occupa della progettazione, organizzazione, svolgimento e vigilanza di tutte le attività formative della FEDERPOL, sia interne che esterne, svolte presso Università, Regioni ed ogni altro Ente anche non formativo.
Opera in stretta sinergia con il Segretario Generale e Comitato Studi Legislativi, dal quale attinge le linee guida circa la composizione del materiale didattico e giuridico.
Attraverso i Vice Presidenti d’Area, il Presidente del Comitato Formazione Professionale si accorderà con i Singoli Presidenti Regionali per essere informato su ogni iniziativa didattico - formativa che verrà attuata nei singoli territori.

art. 23 TESORERIA – IL TESORIERE

La Tesoreria è un organo di sola rilevanza interna.
Al Tesoriere – nominato dal Presidente Nazionale - sono attribuiti i seguenti compiti:
a) cura la regolare tenuta dei registri sociali e precisamente: 1. il libro dei Soci e Associati ed i relativi fascicoli d’archivio; 2. il libro degli inventari; 3. il libro di Cassa;
b) tiene l’ordinaria amministrazione e ne cura la regolare gestione di cassa;
c) predispone la situazione finanziaria, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le relazioni allegate;
d) provvede alle spese di ordinaria amministrazione con i fondi della Federazione e con la firma disgiunta dal Presidente ed al pagamento dei rimborsi richiesti da chi riveste cariche sociali dietro presentazione di apposita nota spese regolarmente vistata dal Segretario Generale;
e) con obbligo di rendiconto al Segretario Generale è autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni, da banche, da privati ed effettuare i pagamenti ed a trasmettere alla Delegazioni Regionali quanto dovuto entro il 28 febbraio di ogni anno, per le spese ordinarie di cancelleria;
f) cura il perfezionamento delle pratiche dei Soci, seguendo le disposizioni del Consiglio Esecutivo, conserva i documenti prodotti e cura l’incasso dei contributi;
g) sollecitamente segnala al Segretario Generale l'elenco dei Soci inadempienti successivamente alla data del 28 febbraio;
h) tiene il registro delle tessere dei Soci e Associati, ritira quelle scadute, compila le nuove a firma del Presidente Nazionale e le spedisce al Presidente Regionale che provvederà alla consegna al nuovo Socio;
i) aggiorna l' Albo dei Soci titolari di Istituti Italiani ed Esteri, attribuendo a ciascuno il numero di iscrizione in ordine di anzianità associativa, trascrivendolo sulle tessere associative;
j) compila l' Annuario dei Soci titolari e degli Associati, ordinati per Delegazioni Regionali/Interregionali e suddivisi per Provincia con tutte le indicazioni sul loro recapito;
k) evade la corrispondenza dei Soci, connessa alle funzioni attribuitegli;
l) le quote annuali perverranno alla Tesoreria direttamente dai Soci e dagli Associati;
m) può partecipare ai Consigli Esecutivi e Nazionali senza diritto di voto.


art. Art. 24 DELEGHE PER COORDINAMENTO ATTIVITA’

I Coordinamenti sono organi di sola rilevanza interna diretti da un Coordinatore nominato dal Presidente Nazionale che conserva il suo ruolo sino a che sia in carica il Presidente stesso.
Il Coordinatore può nominare ed eventualmente revocare suoi delegati regionali o provinciali sentito il parere non vincolante dei Vice Presidenti d’Area e con obbligo di rendiconto al Presidente Nazionale il quale è membro di diritto del coordinamento, con poteri di vigilanza.
I coordinamenti sono:
1. il Coordinamento Pubbliche Relazioni Nazionali ed Estere (avente esclusive funzioni relazionali)
2. il Coordinamento Stampa e Sito Web (avente esclusive funzioni pubblicistiche, di stampa ed editoriali)
3. il Coordinamento Fornitori e Convenzioni (avente esclusive funzioni commerciali)

TITOLO 4°
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

art. 25 SOCI e ASSOCIATI FEDERPOL

I Soci FEDERPOL devono essere tesserati secondo le modalità e categorie previste dallo Statuto, e più precisamente:

a. Socio Titolare.
b. Associati FEDERPOL.
Gli Associati FEDERPOL si suddividono in:
° Investigatore Dipendente Associato FEDERPOL
° Associato FEDERPOL in Alternativa
° Collaboratore Associato FEDERPOL
° Associato d’Onore FEDERPOL
c. Non Associati FEDERPOL
I non Associati FEDERPOL sono :
° Simpatizzanti FEDERPOL
° Medaglia d’oro FEDERPOL

Ogni Socio od Associato FEDERPOL é di diritto Socio dell’Ente Bilaterale previsto dal Contratto Nazionale di lavoro e può usufruire di tutte le agevolazioni che l’Ente può erogare a favore dei suoi iscritti.
L’eventuale tesseramento, a prezzo totalmente agevolato, è lasciato alla libera facoltà di ogni associato.
Tutte le norme che riguardano i soci si applicano anche agli associati, eccezion fatta per l’elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche sociali.
Esclusi i Soci Titolari di licenza investigativa tutti gli Associati FEDERPOL hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di parola e di voto, ma non possono essere eletti nelle cariche sociali.
Il Socio o Associato FEDERPOL non può rivestire cariche associative o incarico alcuno o essere delegato in seno ad altri sodalizi di rilievo nazionale o internazionale aventi finalità statutarie anche solo in parte analoghe a quelle di FEDERPOL, salvo si tratti di associazioni e/o enti dichiarati preventivamente compatibili dal Consiglio Esecutivo, con il parere vincolante del Consiglio Nazionale.
Il Socio o Associato FEDERPOL Estero non potrà ricoprire in Italia cariche associative se già ricopre cariche presso altra Nazione.
Il Socio o Associato FEDERPOL, che alla presentazione del presente Statuto si trovasse in una situazione di incompatibilità sopra indicata, dovrà optare, entro un anno, tra la qualità di Socio o Associato FEDERPOL e la carica e/o l’incarico o la delega attribuitogli da altra organizzazione di categoria, comunicandolo al Segretario Generale.

art. 25.1 “ Socio Titolare “
Possono far parte, in qualità di Soci Titolari della FEDERPOL, i Soci Investigatori Privati intestatari di Licenze Governative degli Istituti di Investigazioni, Informazioni e Ricerche Nazionali ed Esteri, nonché i Soci Investigatori Privati intestatari di licenze ai sensi del D.lg. 271 del 28 Luglio l989, artt. 222 C.P.P. delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura.
La qualità di Socio Titolare é individuale e non trasferibile.
Il Socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di partecipare all’elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche sociali a norma del presente Statuto.
Ha diritto di intervenire su qualsiasi questione attinente la FEDERPOL e l’attività di investigazione privata. Ha altresì diritto di esprimere proposte e suggerimenti, obiezioni e contrasti nelle opportune sedi mediante gli Organi sociali..

art. 25.2 “ Investigatore Dipendente Associato FEDERPOL “
L’Investigatore Dipendente Associato FEDERPOL partecipa alle votazioni con diritto di parola, ma non può assumere incarichi associativi elettivi all’interno della Federpol.
Lo stesso, nel momento in cui la Prefettura dovesse disporre il ritiro della licenza a lui concessa,, perderà ogni qualifica acquisita.

art. 25.3 “ Associato FEDERPOL in Alternativa “
I Soci di un Istituto Titolare di Licenza Governativa possono divenire Associati FEDERPOL in Alternativa.
Gli stessi possono partecipare alle assemblee con diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative, non possono rappresentare per delega i Soci Titolari, ma hanno il diritto di esprimere liberamente la loro opinione.

art. 25.4 “ Collaboratore Associato FEDERPOL“.
Coloro che all’atto della domanda siano collaboratori di un Titolare Associato della FEDERPOL acquisiscono, a domanda, la qualifica di " Collaboratore Associato FEDERPOL ”.
Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano raggiunto la maggiore età e siano cittadini comunitari;
b) siano regolarmente segnalati alla competente Prefettura.

Sulla tessera associative verrà indicata la dipendenza del Socio Titolare e la stessa dovrà essere ritirata dal Socio Titolare nel momento in cui il Collaboratore Associato FEDERPOL cessi l’attività di collaborazione.
Un eventuale collaborazione con altro Associato FEDERPOL, imporrà la medesima procedure per la riammissione.
Gli stessi non possono rappresentare i Soci Titolari.
Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto, non possono essere eletti a cariche sociali, ma possono esprimere le loro opinioni.

art. 25.5 “ Associato d’Onore Federpol”
Può essere conferita la qualifica di Associato d'Onore Federpol a tutti coloro, Soci e non Soci, che si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria degli Investigatori Privati e della Federazione, nonché ai cittadini stranieri che, nello svolgere attività investigative ed informative nei loro Paesi, abbiano tenuto stretti legami con la FEDERPOL e dimostrato stima, simpatia e condivisione dei valori e delle finalità FEDERPOL e dei suoi associati.
La nomina viene conferita dal Consiglio Esecutivo, su proposta dei Presidenti Regionali che devono istruire la relativa pratica.
L’iscrizione non comporta il pagamento delle quote associative.
Gli stessi possono partecipare ad ogni attività della Federazione, con diritto di intervento e di voto.
Gli Associati d’Onore FEDERPOL, già iscritti quali Soci FEDERPOL ed in attività, che optano per il pagamento delle quote associative, possono essere eletti alle cariche associative.

art. 25.6 “ Simpatizzante FEDERPOL “
E' facoltà dei Soci Titolari FEDERPOL di proporre come “ Simpatizzante FEDERPOL ” le persone che per la loro attività a favore degli Investigatori Privati hanno acquisito, anche solamente a livello locale, particolari benemerenze dimostrando stima e rispetto per la nostra categoria.
La proposta deve essere inviata al Presidente Regionale il quale la inoltrerà con breve sintesi illustrativa al Consiglio Esecutivo per la relativa approvazione.
Allo stesso verrà rilasciata una apposita pergamena attestante la sua qualifica di Simpatizzante Federpol, acquisita su proposta del Socio di cui verrà indicato Nome e Cognome.
La consegna delle pergamene dovrà avvenire in occasione di incontri concordati e verrà fatta dal Presidente Regionale e dal Socio proponente.
Presso la Segreteria FEDERPOL verrà istituito un apposito registro ove verranno segnati in ordine cronologico di rilascio, i relativi attestati con a fianco il nome del socio proponente.

art. 25.7 “Medaglia d’Oro FEDERPOL”
I Soci Federpol che con la loro opera hanno ottenuto o fatto ottenere un importante e rilevante risultato a beneficio della categoria, possono essere insigniti del massimo riconoscimento “ Medaglia d’Oro FEDERPOL".
L’Onorificenza viene proposta dal Consiglio Esecutivo, conferita dal Consiglio Nazionale e ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il nome del beneficiario della onorificenza comparirà nell’organigramma e su tutte le pubblicazioni della FEDERPOL.


art. 26 DOMANDA D’ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione a FEDERPOL va redatta in forma scritta mediante la compilazione di apposito modulo prestampato della FEDERPOL e sottoscritta in originale.
La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della FEDERPOL, tramite il competente Presidente Regionale che la istruisce e la trasmette al Segretario Generale con una nota informativa obbligatoria.

Alla domanda vanno allegate:
1) due fotografie formato tessera firmate sul davanti;
2) fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido; 3) fotocopia del codice fiscale;
4) fotocopia della licenza governativa che abilita alla professione;
5) fotocopia dell’attestazione dell’avvenuta dichiarazione di intenzione di prosecuzione dell'attività per l’anno in corso;
6) copia della ricevuta di versamento a fondo perduto di una tantum per l’impianto della pratica e della relativa tessera;
7) copia della visura del Registro Generale delle Imprese dove è ha sede l’attività;
8) un breve curriculum vitae che attesti quanto fatto prima di ottenere rilascio della concessione prefettizia. 9) quota associativa dell’anno in corso;
10) autocertificazione di responsabilità che tutti i documenti in copia sono conformi agli originali comprensiva di autorizzazione ai sensi del D.L. 196/03 riguardante il trattamento e la conservazione di tutti i dati forniti alla FEDERPOL:
11) dichiarazione attestante:
- di aver preso conoscenza e di accettare lo Statuto e il Codice Deontologico degli Investigatori Privati, obbligandosi alla loro osservanza;
- di accettare l’insindacabilità di eventuale giudizio di “non ammissione” alla Federazione.

Le dichiarazioni di cui ai punti 8)-10)-11) possono essere redatte in un unico documento da ritirare presso la segreteria della FEDERPOL o da scaricare in downlood sui siti FEDERPOL.IT e FEDERPOL.NET.
L'adesione si intende di durata annuale, tacitamente rinnovata con il pagamento della relativa quota, salvo quanto previsto di seguito.
Il Segretario Generale in relazione alla documentazione presentata accetterà o meno l’iscrizione del candidato. Entro 30 (trenta) giorni dalla data della domanda d’iscrizione, i richiedenti hanno diritto di conoscerne l'esito, che gli verrà comunicato tramite nota scritta della Presidenza inviata per conoscenza al Presidente Regionale.

La decisione di “non ammissione” dovrà essere ratificata dal Consiglio Esecutivo e verrà comunicata all’interessato dal Presidente Regionale competente. L’eventuale non accoglimento della domanda non potrà essere impugnato.

E' consentito ai Soci ed Associati FEDERPOL, a seguito di esplicita autorizzazione, di essere iscritti ad altre associazioni di categorie nazionali ed estere aventi scopi affini, purché queste non siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la politica associative della FEDERPOL o che non abbiano avuto comportamenti lesivi per l’immagine della FEDERPOL.
I Soci provenienti da altre Associazioni della stessa categoria aventi scopi affini possono iscriversi alla FEDERPOL purché:
- le associazioni di provenienza non siano in contrasto con gli scopi, le finalità e la politica associative della FEDERPOL o che non abbiano avuto comportamenti lesivi all’ immagine della FEDERPOL;
- non rivestano cariche nell’ associazione di provenienza.
L’accettazione dei Soci provenienti da altre Associazioni dovrà essere ratificata dal Consiglio Esecutivo. Non possono far parte della FEDERPOL i titolari degli Istituti di Vigilanza salvo che non siano anche in possesso di Licenza Investigativa.
Il Consiglio Esecutivo può ammettere come Soci della FEDERPOL i cittadini stranieri che nei loro Paesi svolgono attività investigative e informative; costoro dovranno corrispondere una quota annuale associativa, potranno partecipare ai Congressi Annuali della Federazione ed alle varie Assemblee, con diritto di esprimere il loro parere, ma non potranno essere eletti in cariche associative.

art. 27 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO O ASSOCIATO

La qualità di Socio o Associato si perde per:
a. dimissioni volontarie
b. espulsione
c. mancato pagamento della quota nei termini previsti dallo Statuto

La perdita della qualità di Socio o di Associato Federpol, se non sono state presentate regolari dimissioni entro l’anno solare, non esenta dall’obbligo di corrispondere il contributo associativo per l’anno in corso e non dà diritto alla restituzione dei contributi o delle somme già versate a qualsiasi titolo, ne dà alcun diritto sul patrimonio FEDERPOL.

art. 28 DIMISSIONI

Le dimissioni dei Soci e degli Associati, da farsi per iscritto, potranno essere accettate dal Segretario Generale soltanto a condizione che gli stessi siano in regola con la quota associativa.
Il Socio o Associato dimissionario od espulso o decaduto deve restituire la tessera completa del portatessera, unitamente alla placca di metallo rilasciata a suo tempo in comodato gratuito.
La tessera, il porta documenti e la placca sono di esclusiva proprietà della FEDERPOL, che ne può disporre in qualsiasi momento.
La mancata restituzione di quanto sopra, nei tempi e nei modi previsti dalla FEDERPOL determinerà, ipso iure, il recupero forzato anche per via giudiziaria e all’avvio del procedimento saranno informate le Prefetture e le Questure competenti.
La stessa procedura sarà attuata nel confronti degli Associati in Alternativa e degli Associati Collaboratori e, in questi casi, sarà il Socio Titolare a provvedere a restituire alla Segreteria Generale la tessera, il portatessera e il distintivo.

art. 29 QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Esecutivo ed approvate dall’Assemblea Generale. Gli Investigatori Privati, provenienti da altre Associazioni di Categorie che nel corso dell’anno dovessero iscriversi alla FEDERPOL, usufruiranno della iscrizione gratuita per l’anno corrente, salvo la spese una tantum per impianto pratica.
Il pagamento delle quote potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale intestato alla FEDERPOL, oppure con assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato alla FEDERPOL o bonifico bancario da accreditare sul c/c della FEDERPOL o attraverso RIBA regolarmente autorizzata.
L’anno fiscale coincide con quello solare e le quote vanno pagate in un'unica soluzione nel periodo del 1° Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno.
Il mancato pagamento della quota associativa, entro il 28 febbraio di ogni anno, comporta:
- l’automatica decadenza della qualifica di Socio o Associato con conseguente perdita del diritto di partecipare a riunioni, assemblee e ad esercitare qualsiasi tipo di azione relativa all’Associazione.
- l’automatica cancellazione dagli annuari ed elenchi FEDERPOL ,sia cartacei che informatici.
- l’automatica interruzione dell’anzianità acquisita in seno alla Federazione.
Per riacquistare la qualifica di Socio, dopo il pagamento della relative quota, sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda, senza documentazione allegata, sempre che non si siano verificate variazioni ai dati precedentemente forniti.
Gli importi delle quote associative annuali dovuti alla FEDERPOL sono riassunti in una tabella a disposizione dei Soci e custoditi dal Tesoriere e presso la Sede Sociale.

art. 30 OBBLIGHI DEI SOCI e ASSOCIATI FEDERPOL.

I Soci e gli Associati Federpol hanno i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto in ogni sua parte e svolgere le attività nel rispetto del Codice Deontologico; b) ottemperare alle prescrizioni e delibere degli Organi Sociali;
c) pagare le quote sociali ed ogni altro contributo entro le scadenze fissate;
d) osservare una particolare e scrupolosa diligenza professionale nell’espletamento delle prestazioni tra associati avendo riguardo di praticare tariffe agevolate;
e) non svilire o compromettere con le proprie azioni e comportamenti la propria dignità di Socio, né la dignità e il buon nome delle Federazione.
f) è assolutamente vietata ogni forma di divulgazione di scritti tra i Soci o Associati attinenti la vita della Confederazione;
g) ogni comunicazione deve essere inviata alla Segreteria Federpol per il successivo inoltro.

Le violazioni dei presenti principi comportano il deferimento del Socio o Associato al Collegio dei Probiviri per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO 5°
CONTABILITA’ E FONDI SOCIALI

art. 31 PATRIMONIO


Il patrimonio della FEDERPOL è costituito:
a) dalla testata della rivista "FEDERPOL - NOTIZIE" organo ufficiale della Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, Informazioni e la Sicurezza, edita a cura di persona designata dal Presidente Nazionale.
b) dai siti web FEDERPOL.IT E FEDERPOL.NET.
c) dalle quote associative e dagli altri contributi fissati dagli Organi Sociali;
d) dai contributi volontari dei Soci;
e) da eventuali donazioni da parte di privati ed enti;
f) dai beni immobili e mobili, dai valori e titoli che, per qualsiasi causa, pervengano alla FEDERPOL;
g) dal Fondo di Riserva costituito dalle quote di eccedenza attiva annuale.
h) dalle sopravvenienze attive provenienti da Corsi Informativi o di Formazione istituiti e gestiti dalla FEDERPOL stessa, nonché dalle stesse sopravvenienze provenienti da sponsorizzazioni di vario genere in occasioni di manifestazioni varie della FEDERPOL stessa.

I Fondi occorrenti per l’ordinaria gestione verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito o Uffici Postali, con firma libera e disgiunta del Tesoriere e del Presidente Nazionale.
Tali depositi devono essere intestati a nome della FEDERPOL.

art. 32 RIMBORSI

Le attività svolte dai Soci nelle varie cariche Statutarie, nel Consiglio Nazionale ed Esecutivo, nei Coordinamenti, nelle Commissioni, nei Comitati e nei Collegi opportunamente costituiti, comportano l’acquisizione di un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano, oltre al rimborso delle spese sostenute come di seguito stabilito:
- rimborso costo del biglietto ferroviario;
- rimborso viaggio aereo solo se preventivamente autorizzato dal Segretario Generale e solo per urgenti ed inderogabili necessità istituzionali;
- rimborso forfettario su base chilometrica in caso di utilizzo di mezzo privato, omnicomprensivo di spese carburante e usura/utilizzo e comunque da un minimo di € 0,25 al km. percorso;
- rimborso del pedaggio autostradale addebitato direttamente all’interessato con presentazione di ricevuta; - rimborso per pernottamento;
- rimborso per pasto se non comprensivo nel trattamento di mezza pensione o pensione completa.
La decisione sul pagamento del gettone di presenza spetta al Consiglio Esecutivo in base alle possibilità di cassa e verrà debitamente comunicato agli aventi diritto.
Saranno effettuati rimborsi spese a tutti i Soci che saranno di volta in volta incaricati dal Consiglio Esecutivo di effettuare attività associative al di fuori delle riunioni previste dallo Statuto.
Ogni fine mese, su richiesta documentata del Socio, vidimata dal Segretario Generale, il Tesoriere provvederà all'accredito delle competenze dovute.
Il Bilancio deve prevedere, in linea dl massima, l’uscita per il rimborso spese della Presidenza, della Segreteria Generale, dei delegati di Organizzazioni Internazionali, dei partecipanti alle varie riunioni degli Organi Statutari e su specifica autorizzazione del Presidente Nazionale, del Comitato Studi Legislativi e del Comitato Formazione Professionale.
Gli importi relativi ai rimborsi di cui sopra sono riassunti in una tabella a disposizione dei Soci e custoditi dal Tesoriere e presso la Sede Sociale.

art. 33 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Nessun pagamento relativo al passato esercizio potrà essere effettuato dopo tale data.
Il Tesoriere dovrà presentare al Consiglio Esecutivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo che saranno quindi fatti esaminare dal Collegio Sindacale e quindi sottoposti alla definitiva approvazione da parte dell' Assemblea Generale dei Soci ai quali verrà inviato in tempo utile per il relativo esame.
Le eccedenze di gestione attive verranno versate nel fondo di riserva.

art. 34 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

art. 35 OBBLIGO DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 36 DIRITTO DI VOTO E DIRITTI ASSOCIATIVI

E' fatto obbligo di acquisire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la rinomina degli organi direttivi dell'associazione.
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
E’ fatto obbligo di libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui al'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, sovranità dell’Assemblea dei Soci, Associati e partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative Delibere, dei bilanci e dei rendiconti, e fatto divieto di trasmissibilità della quota o contributo ad eccezione del trasferimento a causa di morte ed è fatto divieto di rivalutare la quota stessa.

art. 37 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della FEDERPOL potrà avvenire su delibera dell’Assemblea Generale dei Soci e Associati, come previsto dall’art. 3.
In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori, ne determinerà i poteri, stabilirà le modalità di liquidazione, deciderà sulla destinazione, sempre a fini di beneficenza, ove devolvere il patrimonio sociale ed il fondo di riserva.
Determinerà inoltre i criteri per la conservazione dei documenti, degli atti e dell'archivio della Federazione.

art. 38 CONTROVERSIE

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.
Per controversie di qualsiasi genere e natura tra la Federazione ed i Soci, viene stabilito come Foro competente quello di Roma, Sede Sociale della FEDERPOL.

art. 39 DISPOSIZIONI FINALI

AL PRESENTE STATUTO SEGUIRA’ UN REGOLAMENTO ESECUTIVO CHE SARA’ PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO ESECUTIVO ENTRO BREVE TEMPO E CHE VERRA’ SOTTOPOSTO PER L’APPROVAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni e Sensi del Codice Civile Libro I° ,Cap. II°,Art. 11 e segg. e del Codice di Procedura Civile Artt. 806 e segg. Libro IV°, Titolo VIII° dell'Arbitrato.

PRESENTATO ALL’ASSEMBLEA STAORDINARIA FEDERPOL IN TORINO L’11.GIUGNO 2011 PER LA RELATIVA APPROVAZIONE.

F E D E R P O L

FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI PRIVATI
PER INVESTIGAZIONI INFORMAZIONI SICUREZZA

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA FEDERPOL L’11 GIUGNO 2011 CON LE MODIFICHE RELATIVE ALL’ART. 14 INERENTE IL CONSIGLIO NAZIONALE , RIFORMULATO COME NEL VECCHIO STATUTO E CON L’AGGIUNTA DELLA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO CONSIGLIO NAZIONALE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI.
NESSUNA ULTERIORE VARIAZIONE E’ STATA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN PIENO VIGORE DAL GIORNO 11. GIUGNO 2011 .



 

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